Sentenza n. 127/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza - alla sentenza del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro n. 394/2025, depositata il 29 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, n. 394/2025, recante condanna al pagamento di € 592,97 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, n. 394/2025. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 30 aprile 2025 e il 18 dicembre 2025 ne era stato attestato il passaggio in giudicato. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero non aveva pagato la somma di € 592,97, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, né aveva fornito prova dell'avvenuto adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione integrale del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali degli artt. 114 e 87 c.p.a. e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nel merito, ha qualificato l'inerzia del Ministero come palese violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, in assenza di prova del pagamento. Ha pertanto accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante pagamento della somma dovuta e dei relativi accessori. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso posto a carico del Ministero e liquidato in € 300,00. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha verificato il rispetto dei relativi termini e ha applicato il potere di nominare il commissario ad acta e di disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 87 c.p.a.
Rilevante ai fini del rito e dei termini processuali applicabili al giudizio trattato in camera di consiglio.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni devono completare le procedure di pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giudiziari; decorso inutilmente tale termine, può essere azionata l'ottemperanza.
Massime di principio
- L'amministrazione destinataria di una sentenza esecutiva del giudice ordinario deve conformarsi integralmente al relativo comando; l'inerzia successiva alla scadenza del termine dilatorio previsto dalla legge integra inottemperanza e legittima il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento, decorso il termine legale di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente il relativo compenso.
- Per assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può disporre una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo pagamento.
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