Sentenza n. 1264/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cremona-Sezione Lavoro n. 138 del 15 aprile 2025, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 138 del 15 aprile 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 138 del 15 aprile 2025, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024 nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta o un equivalente. La sentenza, notificata al Ministero il 27 marzo 2025 e non appellata, era passata in giudicato. Il Ministero era rimasto inerte e, secondo il ricorrente, era altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro 30 giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, le spese e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto provati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata contestazione dell’inadempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti; il commissario dovrà provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza e, in caso di insufficienza dei capitoli di bilancio, potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso. Non è previsto un compenso per il commissario, trattandosi di un dipendente già inserito nell’amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre disposto, in caso di mancata ottemperanza entro il termine perentorio di 90 giorni, una penalità di mora con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e misura pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto; il commissario ne calcolerà l’ammontare e ne disporrà il pagamento insieme al debito principale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla parte ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
Il giudice può disporre una penalità di mora per incentivare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, qualora l’amministrazione non adempia entro il termine perentorio assegnato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’ottemperanza può essere richiesta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano soddisfatte le condizioni temporali previste per i titoli comportanti obblighi di pagamento.
art. 14, commi 1 e 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione esecutiva relativa a un titolo che comporta il pagamento di somme presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Nell’esecuzione commissariale, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, è possibile il pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni interessate e risulta l’inadempimento dell’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata con una funzione sollecitatoria: il giudice può assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedere, in caso di suo superamento, una penalità calcolata retroattivamente dalla comunicazione della sentenza.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice, può essere esclusa la liquidazione di un compenso; in caso di incapienza degli stanziamenti, l’esecuzione può avvenire mediante pagamento in conto sospeso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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