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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05732/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un contributo statale concesso a soggetti danneggiati da attività estorsive, destinato a consentire la ripresa di attività imprenditoriali, e la procedura fallimentare aperta nei confronti della società e dei soci illimitatamente responsabili. Il fallimento aveva chiesto di accertare che i soci non avessero versato alla procedura la metà dei proventi netti delle attività esercitate grazie a quel contributo, come prescritto dalla disciplina speciale, e di condannarli al pagamento delle somme non riversate nel periodo 2013/2018. Il tribunale aveva rigettato il reclamo dei soci contro il decreto del giudice delegato che imponeva il versamento integrale della metà dei ricavi al fallimento, ritenendo, da un lato, che il diritto del fallito a trattenere parte del reddito per il mantenimento presupponesse la prova della concreta necessità di tale quota e, dall'altro, che i soci avessero violato in modo reiterato gli obblighi di rendicontazione, impedendo il controllo degli organi della procedura. I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 46 l.fall. e del contraddittorio, nonché motivazione apparente, sostenendo che il tribunale avesse travisato la decisione precedente e avesse omesso di determinare quale somma potesse essere loro riconosciuta per il mantenimento proprio e familiare; hanno inoltre contestato che esistesse un obbligo di rendicontazione nei termini affermati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure investivano solo una delle rationes decidendi poste a base del decreto impugnato, ma non anche l'altra, autonoma e da sola sufficiente a sorreggere il rigetto del reclamo: il tribunale aveva infatti accertato in fatto che i ricorrenti non avevano allegato né provato specifiche ed effettive esigenze di mantenimento e che, per alcuni di essi, erano comunque disponibili redditi familiari o una pensione idonea a soddisfarne il sostentamento. In applicazione del principio secondo cui, quando una decisione si fonda su più ragioni autonome e una di esse non viene impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle altre censure, la Corte ha respinto l'impugnazione senza statuire sulle spese, perché il fallimento non si era costituito. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 44/1999

    contributo a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito quali soggetti danneggiati da attività estorsive

    la norma costituisce la base del contributo pubblico destinato ai soggetti danneggiati da attività estorsive e alla successiva disciplina del suo impiego nelle attività imprenditoriali avviate con quel sostegno

  • art. 3, comma 1-ter, l. n. 44/1999

    la metà del ricavato netto conseguito con le attività imprenditoriali esercitate mediante l'impiego del contributo statale

    la metà dei ricavi netti derivanti dall'attività imprenditoriale finanziata deve essere destinata alla procedura concorsuale nei limiti e secondo le condizioni accertate

  • art. 46, comma 1, n. 2, l.fall.

    diritto del fallito a trattenere una quota del reddito derivante dalla propria attività lavorativa

    il diritto a trattenere una parte dei proventi per il mantenimento non è automatico, ma richiede l'accertamento della concreta necessità di disporne per sé o per la famiglia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    è il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di sussistenza dei presupposti di legge

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere il risultato, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola comporta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
  • Il diritto del fallito a trattenere una quota dei proventi della propria attività lavorativa per il mantenimento non è presunto, ma presuppone la prova della concreta necessità di quella somma per sé o per la famiglia.
  • In assenza di prova delle effettive esigenze di mantenimento, i proventi dell'attività del fallito possono essere integralmente attratti alla massa, senza che sussista un divieto di apprensione totale.
  • L'eventuale violazione degli obblighi di rendicontazione può rilevare ai fini del controllo della procedura e della quantificazione delle somme spettanti, ma la decisione resta comunque sorretta se manca la prova delle necessità di mantenimento.
  • La censura per motivazione apparente o per violazione del contraddittorio non può superare una autonoma ratio decidendi non specificamente attaccata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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