Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11058/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a perquisizione e sequestro di materiale derivante da coltivazioni di cannabis, sostenendo che la detenzione e la cessione di infiorescenze e altri derivati integra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 anche se il contenuto di THC sia inferiore alle soglie indicate dalla legge 242/2016; lamentava che il Tribunale aveva annullato il sequestro senza valutare merito tossicologico e aveva ritenuto erroneamente lecita la coltivazione e la detenzione delle infiorescenze alla stregua delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 48/2025

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione del Tribunale che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio per carenza della indicazione della finalità probatoria e, successivamente, non aveva mantenuto il vincolo reale ai sensi dell'art. 324, comma 7, c.p.p., avendo accertato in fatto (valutazione insindacabile in sede di legittimità) che le coltivazioni erano conformi ai parametri della legge n. 242/2016 e che nei locali aziendali erano stati rinvenuti solo residui di piante non sottoposti a lavorazione; la Corte ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (sent. Castignani, Sez. U. n. 30475/2019) secondo cui la legge 242/2016 qualifica come lecita la coltivazione di determinate varietà iscritte nel Catalogo comune solo per finalità industriali tassative e che dalla coltivazione agricola non possono essere lecitamente ottenuti e commercializzati derivati a funzione stupefacente (foglie, infiorescenze, olio, resina), salvo verifica della concreta offensività della sostanza; ha inoltre richiamato le modifiche normative (comma 3-bis introdotto dall'art. 18 del d.l. n. 48/2025) che escludono l'applicazione della legge 242/2016 ad alcune attività di commercializzazione delle infiorescenze

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    l'art. 14 prevede che rientrano nella tabella II "la cannabis e i prodotti da essa ottenuti" e più specificamente "foglie e infiorescenze, olio e resina di cannabis"; art. 26 dispone il divieto di coltivazione "ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall'art. 27, consentiti dalla normativa europea"; art. 73 sanziona la coltivazione, detenzione e cessione delle sostanze di tabella II; art.103 disciplina la perquisizione

    Il Testo Unico mantiene il divieto generale di coltivazione e penalizza la detenzione/cessione dei prodotti di tabella II. Tuttavia, l'art.26 contiene un'eccezione per coltivazioni industriali di canapa, la cui portata va interpretata insieme alla legge 242/2016 e alla giurisprudenza di legittimità

  • Legge 2 dicembre 2016 n. 242

    art.1, comma 2: le coltivazioni di cui si tratta "non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti..."; art.2 e ss.: disciplina usi industriali e prodotti ammessi; art.4, commi 5 e 7: previsioni sulle soglie di THC e tutela dell'agricoltore

    La legge 242/2016 riconosce la liceità della coltivazione di specifiche varietà di canapa per finalità industriali tassative e delimita i prodotti che possono legittimamente essere realizzati; non autorizza estrazione e commercializzazione di derivati a funzione stupefacente

  • Decreto-legge n. 48/2025 (art. 18)

    ha introdotto un nuovo comma 3-bis nell'art.1 e nell'art.2 della legge 242/2016 che esclude l'applicazione della legge 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" e vieta varie attività sulle infiorescenze

    La novella chiarisce e restringe l'ambito di applicazione della legge 242/2016 escludendo esplicitamente dalle attività ammesse la commercializzazione e similari delle infiorescenze e dei loro derivati, rimettendo il regime sanzionatorio al Testo Unico stupefacenti

  • Art. 4, commi 5 e 7, Legge n. 242/2016

    prevedono soglie percentuali di THC (con riferimento ai limiti di 0,2% e 0,6%) e stabiliscono che l'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di legge nonè responsabile se il prodotto supera tali valori; possibile sequestro o distruzione se oltre 0,6%

    Le soglie tutelano l'agricoltore nella filiera agroindustriale ma non costituiscono parametro di liceità automatica della commercializzazione dei derivati: la vendita di derivati diversi da quelli ammessi può integrare il reato anche se il THC è sotto le soglie, salvo verifica della concreta offensività

  • Sezioni Unite, sent. n. 30475/2019 (Castignani)

    sentenza richiamata nella motivazione

    Principio di diritto: la legge 242/2016 qualifica come lecita solo la coltivazione di determinate varietà per finalità industriali tassative; la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina può integrare il reato di cui all'art.73 anche se il THC è inferiore ai limiti della legge 242/2016, salvo valutazione della concreta capacità drogante (offensività)

  • Codice di procedura penale (art. 324, comma 7)

    Norma sul mantenimento del vincolo reale sui beni sequestrati: il Tribunale ha deciso di non mantenerlo dopo aver valutato la liceità delle coltivazioni alla luce della legge 242/2016 e degli elementi di fatto

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 (art.103)

    Disciplina della perquisizione; richiamata in relazione al contesto procedurale in cui fu effettuato il sequestro

Massime di principio

  • La legge n. 242/2016 autorizza la coltivazione di specifiche varietà di canapa solo per finalità industriali tassative; essa non legittima automaticamente l'estrazione o la commercializzazione di derivati quali infiorescenze, olio, resina o foglie a fini di consumo o vendita al pubblico
  • La commercializzazione di derivati diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge 242/2016 può integrare il reato previsto dall'art.73 del T.U. stupefacenti anche se il contenuto di THC è al di sotto delle soglie indicate dalla normativa, salva la valutazione della concreta offensività e della capacità drogante
  • Le soglie percentuali di THC previste dalla legge 242/2016 tutelano l'agricoltore che rispetta la normativa di settore ma non costituiscono un"sanatoria" generale per la commercializzazione di prodotti non ammessi dalla legge
  • Il provvedimento di sequestro probatorio deve indicare con chiarezza la finalità probatoria; la carenza formale su questo punto può determinare l'annullamento del decreto di convalida del sequestro
  • In sede di Cassazione le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (sulla natura dei materiali sequestrati, sul grado di lavorazione e sulla riconducibilità delle coltivazioni ai parametri della legge 242/2016) sono sindacabili solo nei limiti di legittimità: censure che impongono rivalutazioni di fatto sono inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.