Prescrizioni del Garante n. 508 del 26/10/2023
Provvedimento del 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato contro l’editore di una testata online per la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca sul suo arresto, di una fotografia tratta dai suoi profili social. L’Autorità ritiene lecita la pubblicazione dell’immagine nell’esercizio del diritto di cronaca, escludendo la violazione del principio di essenzialità dell’informazione e della dignità dell’interessato. Accerta invece la violazione degli artt. 12, par. 3, e 17 GDPR per il mancato riscontro all’istanza di rimozione/cancellazione, e dispone un ammonimento nei confronti dell’editore, prendendo atto dell’avvenuta rimozione della foto.
Ammonimento a Ciao People S.r.l. per mancato riscontro a istanza di cancellazione ex art. 17 GDPR relativa alla foto pubblicata su una testata online
Ammonimento a Ciao People S.r.l. per mancato riscontro a istanza di cancellazione di fotografia pubblicata online
Il provvedimento riguarda il reclamo presentato contro l’editore di una testata giornalistica online per la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca su un arresto, di una fotografia dell’interessato tratta da profili social. Il Garante esamina sia la liceità della diffusione dell’immagine nell’ambito dell’informazione giornalistica, sia la mancata risposta del titolare all’istanza di rimozione/cancellazione e di deindicizzazione.
Origine del procedimento e contenuto del reclamo
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, contestava la pubblicazione di una foto del volto del reclamante, ritenuta indebitamente prelevata dai profili Facebook e LinkedIn e non necessaria rispetto alla notizia dell’arresto per presunti reati di estorsione e concussione connessi a un appalto pubblico.
L’interessato sosteneva, in sintesi, che:
- la vicenda era ancora oggetto di verifica in sede penale;
- la cronaca avrebbe potuto essere assicurata con il solo nome, anche in forma puntata, e con l’indicazione della carica ricoperta;
- la foto sociale non poteva essere riprodotta senza consenso;
- la pubblicazione dell’immagine era sproporzionata e lesiva della dignità;
- la diffusione di immagini in contesti di interesse pubblico deve essere valutata con particolare rigore;
- non era stato dato riscontro alla richiesta di rimozione della foto o, in subordine, di deindicizzazione.
Difese della società editrice
Ciao People S.r.l. ha sostenuto la piena legittimità del trattamento, richiamando la disciplina del giornalismo e le esenzioni previste per il trattamento dei dati effettuato a fini informativi. Secondo la Società:
- il diritto di cronaca prevaleva sul diritto all’immagine;
- l’articolo riguardava una vicenda di rilievo pubblico e il reclamante ricopriva un ruolo pubblico;
- la pubblicazione dell’immagine poteva essere utile anche per l’attività investigativa e per eventuali soggetti coinvolti nella vicenda;
- la fotografia era stata reperita su social network e risultava pubblica o comunque accessibile tramite le impostazioni privacy;
- la richiesta dell’interessato non era sufficientemente chiara e, comunque, sarebbe stata manifestamente infondata;
- la richiesta di deindicizzazione sarebbe stata impropriamente rivolta all’editore anziché al motore di ricerca.
Valutazione del Garante sulla pubblicazione della fotografia
L’Autorità qualifica l’articolo come espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca su un fatto di indubbio interesse pubblico, collegato a una vicenda giudiziaria che coinvolgeva una persona con ruolo pubblico. In questa prospettiva, ritiene che, sulla base degli elementi acquisiti, la pubblicazione della fotografia non abbia superato i limiti dell’essenzialità dell’informazione né abbia leso la dignità dell’interessato.
Il reclamo viene quindi dichiarato infondato con riguardo alla contestazione della diffusione dell’immagine. Il Garante prende anche atto che la Società ha successivamente rimosso la fotografia dal contenuto online.
Violazione degli artt. 12 e 17 GDPR per mancato riscontro
Diversa è la valutazione sulla gestione dell’istanza di esercizio dei diritti. Il Garante accerta che l’editore non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di rimozione della foto, pur a fronte di una diffida successivamente reiterata. L’Autorità chiarisce che:
- il fatto che la richiesta fosse indirizzata a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nella privacy policy non escludeva l’obbligo di risposta, essendo comunque riferibile al titolare;
- la pretesa infondatezza della domanda non giustificava il silenzio, poiché l’art. 12 GDPR impone in ogni caso un riscontro;
- anche le richieste manifestamente infondate o eccessive devono essere gestite secondo le modalità previste dal Regolamento, non ignorate;
- l’istanza non richiede forme particolari, sicché la formulazione in un atto di diffida non ne compromette la validità;
- la mancanza di un espresso richiamo all’art. 17 GDPR non esimeva dall’obbligo di comprendere la sostanza della richiesta, che era chiaramente volta alla rimozione della foto.
Ne consegue l’accertamento della violazione dell’art. 12, par. 3, e dell’art. 17 GDPR.
Misura adottata e conseguenze
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, il Garante dispone nei confronti di Ciao People S.r.l. la misura dell’ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti degli interessati e ai principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con essi.
Il provvedimento dispone inoltre l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Norme richiamate e rilievi finali
Nel provvedimento vengono richiamati, tra gli altri, il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy, le Regole deontologiche per l’attività giornalistica e le disposizioni sull’esercizio dei diritti degli interessati. È inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro i termini di legge.
Punti principali
Oggetto del reclamo e doglianze dell’interessato
Il reclamante lamenta la pubblicazione da parte della testata giornalistica online di una fotografia che lo ritrae, tratta dai suoi profili Facebook e LinkedIn, a corredo di un articolo di cronaca relativo al suo arresto per presunti reati di estorsione e concussione. Sostiene che la diffusione dell’immagine fosse illecita, perché non necessaria rispetto alla notizia, lesiva della dignità personale e non giustificata dal consenso, invocando anche le norme sulla tutela dell’immagine e sul trattamento dei dati relativi a reati e condanne.
Difese dell’editore
Ciao People S.r.l. afferma la legittimità della pubblicazione, richiamando il diritto di cronaca e la disciplina speciale del trattamento dei dati in ambito giornalistico. Sostiene che il consenso non fosse necessario, che l’immagine fosse riferita a un soggetto con ruolo pubblico e che la pubblicazione potesse avere utilità informativa e persino investigativa. Rappresenta inoltre di non aver riscontrato la diffida del reclamante perché ritenuta generica, manifestamente infondata e indirizzata a un recapito non corretto.
Valutazione sulla liceità della pubblicazione della fotografia
Il Garante ritiene che l’articolo di cronaca costituisse espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca su una vicenda di indubbio interesse pubblico, anche per il ruolo pubblico del reclamante. Alla luce degli elementi acquisiti, conclude che la pubblicazione della fotografia non ha travalicato il principio di essenzialità dell’informazione né leso la dignità dell’interessato, e dichiara infondato il reclamo sotto questo profilo. Prende comunque atto che la Società ha rimosso la foto contestata.
Mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti
L’Autorità accerta invece la violazione dell’art. 12, par. 3, e dell’art. 17 GDPR, rilevando che il titolare non ha fornito alcun riscontro all’istanza di rimozione/cancellazione presentata dall’interessato, né successivamente alla reiterazione della diffida. Il Garante osserva che l’obbligo di risposta sussiste sempre, anche quando la richiesta sia ritenuta infondata o eccessiva, dovendosi in tal caso comunque informare l’interessato o rifiutare motivatamente la richiesta nei termini di legge.
Esito e misura adottata
Il Garante dichiara infondato il reclamo limitatamente alla richiesta di rimozione della fotografia, ma dispone nei confronti di Ciao People S.r.l. la misura dell’ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riferimento ai diritti degli interessati e ai principi di correttezza e trasparenza. Ordina inoltre l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell’Autorità.
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