Sentenza del 03/03/2017 n. 5395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di gravame. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 23, 32, 53 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento non dovesse comportare l'inammissibilità quando il destinatario avesse comunque avuto conoscenza dell'impugnazione e avesse svolto difese nel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento non determini automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione. L'avviso è normalmente il documento idoneo a provare la consegna dell'atto, ma tale prova può risultare superflua quando il destinatario si costituisca o svolga una concreta attività difensiva, dimostrando così di aver avuto conoscenza dell'atto e consentendo la valida instaurazione del contraddittorio. Poiché G. s.r.l. aveva depositato una memoria nella quale aveva contestato l'appello anche nel merito, la Commissione regionale non avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Milano, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20
Il ricorso è proposto mediante notifica a norma del precedente art. 16, commi 2 e 3. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
La proposizione dell'atto tramite posta avviene con la spedizione, ma il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario richiede la consegna del plico.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione.
La norma disciplina il deposito dell'atto notificato e la prova della sua spedizione; la mancata produzione dell'avviso di ricevimento è decisiva solo se non esiste altra prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23
La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito, presso la segreteria della Commissione adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni.
La costituzione tardiva del resistente comporta decadenze specifiche, ma non rende automaticamente irricevibili le difese e le produzioni; inoltre, l'attività difensiva concretamente svolta può dimostrare la conoscenza dell'atto notificato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54
Le regole sulla notificazione, sul deposito e sulla costituzione delle parti nel giudizio di primo grado si applicano, per quanto previsto, anche al giudizio di appello.
Codice di procedura civile, art. 149
L'avviso di ricevimento è il documento normalmente idoneo a provare la consegna della notificazione postale, la data della consegna e la persona che ha ricevuto il plico.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La Corte precisa che la costituzione del destinatario non opera necessariamente come sanatoria di una notifica nulla, ma può provare direttamente il fatto che l'atto sia stato conosciuto, rendendo superflua la produzione dell'avviso di ricevimento.
Codice di procedura civile, art. 291
La rinnovazione della notificazione non è il rimedio applicabile alla mera mancata produzione dell'avviso di ricevimento, poiché il problema riguarda la prova dell'avvenuta consegna e non, di regola, la validità formale della notificazione.
Codice di procedura civile, art. 153, comma 2
La parte può chiedere la rimessione in termini per depositare l'avviso di ricevimento, dimostrando di essersi tempestivamente attivata per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale.
Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1
Consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento, utile a provare la consegna della notificazione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni processuali a mezzo posta, la spedizione perfeziona l'attività del notificante, ma la consegna al destinatario deve essere provata, normalmente, mediante l'avviso di ricevimento.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'atto se il destinatario si è costituito o ha svolto difese specifiche sul merito, poiché tale comportamento dimostra la conoscenza effettiva dell'atto e la valida instaurazione del contraddittorio.
- Se il destinatario rimane totalmente contumace e l'avviso di ricevimento non viene prodotto, può mancare la prova della conoscenza legale dell'atto, con conseguente rischio di inammissibilità dell'impugnazione.
- La semplice contestazione dell'ammissibilità dell'impugnazione non esclude necessariamente la conoscenza dell'atto: occorre valutare se il destinatario abbia anche formulato difese concrete sul merito.
- È comunque opportuno depositare sempre l'avviso di ricevimento; qualora non sia disponibile, la parte dovrebbe documentare tempestivamente la richiesta di un duplicato postale e, se necessario, chiedere la rimessione in termini.
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