Cassazione Civile, Ordinanza n. 21290/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Dopo la notifica di precetto, il creditore procedeva a espropriazione presso terzi nei confronti del comune, presso la banca terza pignorata, per il soddisfacimento di un credito di oltre un milione di euro, in larga parte composto da interessi maturati su un risarcimento danni per occupazione usurpativa già accertato giudizialmente. Il comune proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo che il credito fosse stato erroneamente quantificato, perché la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata doveva essere computata fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado di accertamento del danno e non fino al passaggio in giudicato. L'opposizione, respinta in primo grado, veniva accolta in appello. In cassazione il creditore proponeva ricorso con due motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente d'ufficio un vizio processuale: la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi è litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbito l'esame dei motivi di ricorso, ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di merito per contraddittorio non integro, perché la banca terza pignorata non era mai stata evocata in giudizio, e ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c. con rinvio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, affinché rinnovi la trattazione dell'opposizione nel contraddittorio anche del terzo pretermesso. Le spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di legittimità, sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
artt. 543 e ss. c.p.c.
regolano l'espropriazione presso terzi; in tale contesto il terzo pignorato deve partecipare al giudizio di opposizione esecutiva come litisconsorte necessario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il termine di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando venga rilevata una nullità processuale che ha inficiato il giudizio di merito.
art. 354 c.p.c.
impone la rimessione al primo giudice in caso di nullità del processo per difetto di integrità del contraddittorio.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, perché l'esito della controversia incide comunque sulla sua posizione e sugli obblighi connessi alla procedura esecutiva.
- La mancata partecipazione del litisconsorte necessario determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il contraddittorio sia stato instaurato senza un litisconsorte necessario, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.
- In presenza di un vizio processuale che comporti la nullità dell'intero giudizio di merito, l'esame dei motivi di ricorso diventa assorbito.
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