Cassazione Penale, Sentenza n. 35111/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di truffa aggravata. Il ricorso ha sollevato questioni relative alla nuova disciplina normativa introdotta dalla legge 28/06/2024 n.90 (art.16, comma 1, lett. t), n.1) che ha inserito nel secondo comma dell'art. 640 cod. pen. il n. 2-ter per la truffa commessa a distanza con strumenti informatici/telematici, prevedendo per tale ipotesi la procedibilità a querela della persona offesa. La questione centrale è stata quindi se il fatto contestato rientrasse nella nuova fattispecie (comma 2-ter) e, conseguentemente, se la remissione di querela della persona offesa estinguesse il reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto che la contestazione riguardava l'ipotesi prevista dal comma 2-ter dell'art. 640 cod. pen. e che la modifica normativa aveva ripristinato la regola della procedibilità a istanza di parte per la truffa telematica. La persona offesa ha formalizzato la remissione di querela il 26/11/2024, accettata dall'imputato il 04/12/2024; trattandosi di un effetto concretamente favorevole per l'imputato e di atto rituale, il reato si è estinto per remissione di querela. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 28 giugno 2024, n. 90, art. 16, comma 1, lett. t), n. 1
pubblicata in G.U. il 2 luglio 2024, entrata in vigore il 17 luglio 2024
Ha introdotto nel secondo comma dell'art. 640 cod. pen. il n. 2-ter, configurando come aggravante la truffa "commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici" e incidendo sul regime di procedibilità (ripristino della procedibilità a querela per tale ipotesi).
Decreto-Legge n. 48 del 2025
Ha modificato la collocazione dell'aggravante relativa alla minorata difesa, eliminando il comma 2-bis e ricollocando la fattispecie in un comma distinto; non ha alterato la previsione del n. 2-ter riguardo alla truffa telematica.
Art. 640 cod. pen. (commi 2-bis, 2-ter e riferimento all'art. 61 n.5)
La fattispecie aggravata dalla minorata difesa è stata specificata in una voce autonoma (n. 2-ter per la truffa telematica). La Corte ha considerato che la truffa contestata rientrava nello schema del 2-ter, il quale è soggetto alla procedibilità a querela della persona offesa.
Art. relativo alla remissione di querela (principio di estinzione dell'azione penale)
La remissione di querela, se formalmente valida e accettata, estingue il reato perseguibile a querela; la sopravvenuta procedibilità a istanza di parte favorevole all'imputato impone l'applicazione della norma più favorevole (lex mitior) e l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se la fattispecie contestata rientra nella nuova ipotesi normativa che prevede procedibilità a querela, la presenza di una remissione di querela valida estingue il reato.
- La modifica normativa che introduce una disposizione favorevole all'imputato (o che trasferisce una fattispecie nella sfera della procedibilità a querela) va applicata anche retroattivamente se produce un effetto concretamente favorevole (principio della lex mitior).
- È essenziale verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto alla luce delle modifiche legislative intervenute: la diversa qualificazione può incidere radicalmente sul regime di procedibilità.
- La remissione di querela deve essere formalizzata in modo rituale e, quando richiesto, accettata dall'imputato; soltanto una remissione regolare produce l'estinzione del reato.
- In presenza di estinzione del reato per remissione di querela la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio e il procedimento estinguersi, con possibile condanna dell'imputato alle spese processuali.
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