Cassazione Civile, Sentenza n. 16795/2020 del 06/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma del licenziamento intimato il 05/04/2016 a seguito della perdita dell'appalto per la distribuzione del gas nei Comuni di Como e San Fermo; il ricorrente censura l'interpretazione del d.m. 21/4/2011, sostiene che la norma non includerebbe i dipendenti di società controllanti/controllate tra i destinatari del passaggio diretto, contesta la qualificazione del recesso e la forma della lettera di licenziamento e lamenta omissione di pronuncia sulla domanda di indennità sostitutiva del preavviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando l'interpretazione del d.m. 21/4/2011 adottata dalla Corte d'appello che include, come "quota parte", il personale che svolge funzioni centrali di supporto in relazione ai lavoratori addetti alla gestione degli impianti; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancata attinenza alla motivazione impugnata; ha respinto il quarto motivo affermando che la lettera di licenziamento deve indicare i motivi essenziali e non tutti gli elementi probatori; ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, constatando che la decisione di merito implica un rigetto anche della domanda di indennità sostitutiva del preavviso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 21 aprile 2011
Art. 1 e Art. 2 (definizioni del personale addetto e disciplina del passaggio diretto ed effetti occupazionali)
Il regolamento stabilisce il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante del personale addetto alla gestione degli impianti e di una "quota parte" del personale che svolge funzioni centrali di supporto; la Corte ha ritenuto che tale inciso abbia funzione definitoria autonoma e legittimi l'inclusione di alcune funzioni centrali quale personale soggetto al meccanismo di passaggio, cogliendo la natura ancillare/di supporto di tali funzioni rispetto all'attività di distribuzione
Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Il d.lgs. disciplina le norme comuni per il mercato interno del gas e viene richiamato dal d.m. 21/4/2011 quale norma primaria che legittima meccanismi di tutela occupazionale in caso di subentro nella gestione; la Corte ha ritenuto compatibile il regolamento con l'art. 28
Legge 15 luglio 1966, n. 604
La Corte ha qualificato il recesso come licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinato dalla legge n. 604/1966: il d.m. non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme sui licenziamenti (in particolare dall'accertare l'esigenza tecnico-produttiva e il nesso di causalità con le mansioni), né dalla prova dell'impossibilità di reinserimento in altre mansioni quando rilevante
Legge 28 giugno 2012, n. 92
Richiamata in relazione alla procedura di reclamo in sede di impugnazione della sentenza di opposizione; rileva ai fini del percorso processuale seguito
Codice di procedura civile
Art. 112, Art. 360 (richiami ai motivi di ricorso), Art. 91
Art. 112 invocato in relazione all'omessa pronuncia (la Corte ha ritenuto la mancata decisione implicita nel rigetto); gli artt. citati regolano i motivi di cassazione e la liquidazione delle spese processuali
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in sede di legittimità, fatto salvo quanto stabilito dalla sentenza
Massime di principio
- In presenza di ambiguità testuale in un regolamento, il criterio ermeneutico integrativo (art. 12 preleggi) autorizza il giudice a valorizzare l'intenzione del legislatore per chiarire la portata della norma; non sempre prevale l'interpretazione strettamente letterale
- Il d.m. 21/4/2011 può obbligare il passaggio diretto del personale addetto e "una quota parte" del personale con funzioni centrali di supporto: tali ultime figure possono essere considerate soggette al meccanismo se hanno funzione ancillare rispetto all'attività di distribuzione
- La risoluzione del rapporto, anche se collegata al trasferimento della gestione, può costituire un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e quindi soggiace ai requisiti di merito previsti dalla legge n. 604/1966 (esigenza tecnico-produttiva, nesso di causalità, criteri di scelta corretti)
- La lettera di licenziamento deve indicare in forma specifica e essenziale i motivi del recesso, ma non obbliga il datore di lavoro ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto né a fornire prova nella sola comunicazione; gli elementi probatori devono emergere in giudizio
- Il d.m. 21/4/2011 prevede espressamente l'esclusione dell'obbligo di liquidare l'indennità di preavviso in caso di risoluzione del rapporto conseguente al passaggio regolato; quindi le pretese risarcitorie per mancato preavviso possono risultare implicitamente rigettate quando il giudice ritenga legittimo il recesso ai sensi del regolamento
- In casi analoghi, l'onere probatorio grava sul datore di lavoro che intende legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; va dimostrata l'effettiva esigenza tecnico-organizzativa e, se rilevante, l'impossibilità di proponre un'alternativa compatibile (repechage)
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