Sentenza n. 5273/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di revoca dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, cod. reg. P NA/L/Q/2024/135940, emesso in data 01.09.2025 dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione, notificato a mezzo PEC in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel luglio 2024 un nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato. A causa dell’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e dell’irreperibilità o indisponibilità del datore di lavoro originario, il ricorrente aveva rinvenuto un diverso rapporto lavorativo, documentato da modello Unilav del 10 aprile 2025, e ne aveva iniziato lo svolgimento. La Prefettura aveva tuttavia revocato il nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno originario. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, censurando in particolare la pretermissione delle garanzie procedimentali, la mancata considerazione dell’attività lavorativa medio tempore iniziata con altro datore di lavoro e il rilievo del considerevole lasso temporale intercorso tra il rilascio e la revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha valorizzato l’ingresso regolare del ricorrente in Italia in forza del nulla osta, il sensibile intervallo temporale tra il rilascio e la revoca, l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e l’effettivo reperimento e avvio di un’attività lavorativa con un diverso datore di lavoro. Il decorso del tempo, non imputabile al ricorrente, non poteva trasferire su quest’ultimo le conseguenze sfavorevoli dell’inerzia amministrativa. Prima di revocare il nulla osta, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, considerando anche la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per altro motivo, incluso il permesso per attesa occupazione, in coerenza con le circolari ministeriali richiamate. La revoca è stata quindi ritenuta illegittima per l’irragionevole allocazione dell’alea del ritardo amministrativo a carico del ricorrente e per la mancata ponderazione della situazione sopravvenuta. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del difensore un compenso di 1.500 euro, con applicazione della riduzione prevista per la difesa dei non abbienti.
Norme richiamate
art. 130 d.P.R. 115/2002
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50%.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
La liquidazione del compenso professionale deve considerare le caratteristiche e la difficoltà della controversia, il valore e la natura dell’affare, le condizioni del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione ritarda per un periodo significativo la convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno successiva al rilascio del nulla osta al lavoro, non può imputare automaticamente allo straniero le conseguenze sfavorevoli del mancato perfezionamento del rapporto originario, se il ritardo non è a lui imputabile.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro subordinato per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, l’Amministrazione deve valutare la situazione concretamente maturata medio tempore, inclusi l’ingresso regolare in Italia, l’eventuale attività lavorativa avviata con altro datore di lavoro e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- La valutazione amministrativa conseguente alla mancata stipula del contratto di soggiorno deve considerare, ove documentata una nuova occupazione, anche la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per altro motivo, compreso il permesso per attesa occupazione, secondo la disciplina e gli indirizzi ministeriali applicabili.
- È illegittimo allocare sullo straniero l’alea del decorso del tempo quando il ritardo procedimentale dipende dall’inerzia dell’Amministrazione e nel frattempo si è consolidata una situazione lavorativa e sociale meritevole di considerazione.
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