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Circolare

Circolare n. 4 del 6/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dal decreto crescita e dal decreto crescita-bis sul finanziamento delle imprese tramite strumenti di debito, con particolare attenzione a cambiali finanziarie, obbligazioni e project bond. Vengono chiariti ambito oggettivo, soggetti emittenti, requisiti civilistici, regime fiscale degli interessi per sottoscrittori ed emittenti, condizioni per la deducibilità degli oneri finanziari e agevolazioni in materia di bollo e imposte indirette. La circolare evidenzia anche l’estensione del regime del D.Lgs. n. 239/1996 a nuovi strumenti e mercati, nonché la disciplina specifica delle obbligazioni partecipative subordinate.

Modifiche al regime fiscale di cambiali finanziarie, obbligazioni, obbligazioni partecipative subordinate e project bond

Modifiche al regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei project bond

La circolare fornisce i primi chiarimenti fiscali sulle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, e dal decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012. L’obiettivo dell’intervento è favorire l’accesso delle imprese al mercato del capitale di debito, riducendo gli ostacoli civilistici e fiscali che avevano finito per limitare la diffusione di cambiali finanziarie, obbligazioni e project bond soprattutto alle società quotate e al sistema bancario.

Finalità e quadro generale della riforma

La circolare sottolinea che la crisi economica e la minore capacità di erogazione del credito da parte delle banche hanno reso necessario ampliare le fonti di finanziamento delle imprese. Il legislatore ha quindi intervenuto per rendere possibile anche alle società non quotate il ricorso a strumenti di debito destinati ai mercati domestici e internazionali, attenuando la disparità tra società quotate e non quotate.

Ambito oggettivo: cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie sono descritte come titoli di credito all’ordine emessi in serie, assimilati alle cambiali ordinarie e funzionali alla raccolta di capitale di debito alternativa al credito bancario. La disciplina riformata prevede:

  • scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione;
  • possibilità di emissione da parte di tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, escluse banche e micro-imprese;
  • per le società e gli enti non quotati, emissione subordinata all’assistenza di uno sponsor, salvo che si tratti di emittenti non qualificabili come PMI;
  • ultimo bilancio certificato da revisore contabile o società di revisione iscritta nel registro;
  • emissione e girata esclusivamente a favore di investitori professionali non soci, diretti o indiretti, dell’emittente;
  • possibilità di emissione in forma dematerializzata tramite soggetto autorizzato alla gestione accentrata di strumenti finanziari. Lo sponsor deve assistere la società nella procedura di emissione e nel collocamento, e detenere una quota dei titoli fino alla scadenza, in misura variabile in funzione dell’ammontare complessivo dell’emissione.

Ambito oggettivo: obbligazioni e titoli similari

La circolare richiama la nozione civilistica di obbligazione come strumento di finanziamento che attribuisce al sottoscrittore il diritto alla restituzione del capitale mutuato e alla remunerazione pattuita. Viene ribadito che possono esistere obbligazioni subordinate, nelle quali il rimborso è postergato rispetto agli altri creditori della società, mantenendo però la priorità rispetto ai soci.

La riforma considera anche strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni in senso stretto, caratterizzati da maggiore partecipazione al rischio economico della società e da un rimborso non garantito, ma non li assimila alle vere obbligazioni ai fini causali. In relazione alle obbligazioni partecipative subordinate emesse da società non quotate, diverse da banche e micro-imprese, la circolare indica le condizioni principali:

  • durata non inferiore a trentasei mesi;
  • postergazione del diritto al rimborso rispetto agli altri creditori, ma non rispetto agli azionisti;
  • remunerazione composta da una parte fissa e da una parte variabile;
  • parte fissa non inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente;
  • parte variabile commisurata al risultato economico dell’impresa emittente;
  • la variabilità riguarda la remunerazione e non il rimborso del capitale.

Regime fiscale degli interessi per i sottoscrittori

La circolare ricostruisce anzitutto il regime previgente, nel quale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari erano soggetti, in linea generale, a ritenuta; per alcuni strumenti e in presenza di specifiche condizioni la tassazione era ridotta al 12,50 per cento, mentre per i grandi emittenti privati trovava applicazione il D.Lgs. n. 239 del 1996.

Il nuovo assetto estende il regime del D.Lgs. n. 239 del 1996:

  • alle cambiali finanziarie;
  • alle obbligazioni e ai titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;
  • alle obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate, purché i titoli siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi UE o SEE inclusi nella white list.

La circolare evidenzia che i sistemi multilaterali di negoziazione vengono per la prima volta equiparati ai mercati regolamentati. L’inclusione nel regime del D.Lgs. n. 239/1996 opera per i titoli emessi dal 26 giugno 2012.

Deducibilità degli interessi passivi per gli emittenti

Sul versante degli emittenti, la circolare chiarisce che la disciplina limitativa dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995 non si applica alle cambiali finanziarie e alle obbligazioni/titoli similari emessi da società con azioni non quotate, a condizione che i titoli siano negoziati nei mercati o sistemi multilaterali indicati. In tali ipotesi si applica soltanto l’art. 96 del TUIR.

Se i titoli non sono quotati, la deroga alla limitazione speciale è possibile solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni:

  • i titoli sono detenuti da investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 TUF;
  • tali investitori non detengono, direttamente o indirettamente, più del 2 per cento del capitale o patrimonio della società emittente;
  • il beneficiario effettivo dei proventi è residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La circolare precisa che i titoli devono essere sottoscritti e circolare esclusivamente tra investitori qualificati e che, ai fini del calcolo della soglia del 2 per cento, occorre considerare anche partecipazioni indirette, familiari, fiduciari e per interposta persona, con il relativo effetto demoltiplicativo. L’eventuale indeducibilità opera solo pro quota, con riferimento agli interessi maturati sui titoli riferibili ai soggetti che non rispettano i requisiti.

Documentazione e adempimenti per la deducibilità

Ai fini operativi, la società emittente deve verificare il rispetto delle condizioni e si suggerisce che nella delibera di emissione e nel prospetto o documento equivalente sia espressamente previsto che:

  • i titoli possano essere sottoscritti e circolare solo tra investitori qualificati;
  • non possano essere sottoscritti da soci che detengono oltre il 2 per cento del capitale o del patrimonio.

Inoltre, l’emittente deve acquisire dal sottoscrittore o dal successivo acquirente una certificazione scritta, in forma libera, con cui questi attesti:

  • di essere un investitore qualificato;
  • di non possedere più del 2 per cento del capitale o del patrimonio dell’emittente;
  • che il beneficiario effettivo dei proventi è residente in Italia o in uno Stato/territorio con adeguato scambio di informazioni. Tale dichiarazione resta valida sino a eventuali mutamenti.

La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata per i titoli emessi dal 20 ottobre 2012. La circolare ricorda, infine, che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari sono deducibili per cassa nell’esercizio di sostenimento.

Regime di bollo delle cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata. In tal caso sono esenti dall’imposta di bollo, fermo restando il loro valore esecutivo. Le cambiali finanziarie non dematerializzate restano soggette all’imposta di bollo ordinaria dello 0,01 per cento. In ogni caso rimane dovuta l’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela.

Obbligazioni partecipative subordinate: trattamento fiscale specifico

Per le obbligazioni partecipative subordinate emesse da società non quotate, diverse da banche e micro-imprese, la circolare evidenzia che la componente variabile del corrispettivo va accantonata a conto economico come onere e, ai fini delle imposte sui redditi, è deducibile nel periodo d’imposta di competenza, purché il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.

La previsione deroga:

  • all’art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR, che esclude la deducibilità delle remunerazioni legate alla partecipazione ai risultati economici;
  • all’art. 107, comma 4, del TUIR, quanto agli accantonamenti;
  • al principio generale di competenza dell’art. 109, comma 1, del TUIR, perché consente di rilevare il costo nell’esercizio in cui si produce l’utile senza attendere il pagamento.

Anche in questo caso la deducibilità è subordinata al rispetto dei requisiti relativi agli investitori qualificati, alla soglia del 2 per cento e alla residenza del beneficiario effettivo in Italia o in Stati e territori con adeguato scambio di informazioni.

Regime fiscale dei project bond

L’art. 1 del decreto legge n. 83 del 2012 modifica il regime fiscale delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di progetto e dalle società titolari di contratti di partenariato pubblico-privato. Per tali strumenti gli interessi sono assimilati a quelli dei titoli del debito pubblico e seguono la disciplina del D.Lgs. n. 239/1996:

  • imposta sostitutiva del 12,50 per cento per i soggetti nettisti;
  • esclusione dal prelievo per i soggetti lordisti residenti;
  • esenzione per i percettori residenti in Paesi white list.

La circolare precisa tuttavia che tale equiparazione riguarda solo gli interessi dei project bond e non si estende agli altri redditi di capitale o ai redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli.

Gli interessi dei project bond non sono inoltre soggetti al limite di deducibilità dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995 e, per le società di progetto, continua a operare l’esclusione dai limiti di deducibilità dell’art. 96 TUIR prevista dalla normativa richiamata.

Imposte indirette sui project bond

Per i project bond il legislatore prevede un trattamento agevolato anche sul piano indiretto. Le garanzie di qualunque tipo prestate in relazione alle emissioni, nonché le eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti, cancellazioni e cessioni di credito connesse, scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il regime agevolato si applica ai project bond emessi nei tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 26 agosto 2012, e vale per tutta la durata del prestito obbligazionario. È inoltre previsto che i project bond possano essere emessi anche per il rifinanziamento del debito contratto in precedenza per realizzare l’infrastruttura o le opere connesse al servizio di pubblica utilità.

Punti principali

Finalità della riforma

L’intervento normativo mira a facilitare l’accesso delle società, anche non quotate, al mercato del capitale di debito, riducendo vincoli civilistici e fiscali che in passato limitavano l’emissione di strumenti obbligazionari e cambiali finanziarie. La riforma risponde anche alla contrazione del credito bancario e vuole rendere la raccolta tramite mercato dei capitali un canale complementare al sistema bancario e ai finanziamenti dei soci.

Cambiali finanziarie: caratteristiche e soggetti emittenti

Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie, assimilati alle cambiali ordinarie, con funzione di raccolta di capitale di debito. La scadenza deve essere compresa tra 1 e 36 mesi; possono emetterle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, escluse banche e micro-imprese. Per le società non quotate prive di titoli rappresentativi del capitale negoziati è richiesto lo sponsor, salvo le società non PMI; è inoltre necessario l’ultimo bilancio certificato e la circolazione esclusiva tra investitori professionali non soci. È ammessa l’emissione in forma dematerializzata.

Obbligazioni, titoli similari e obbligazioni subordinate

La circolare richiama la nozione civilistica di obbligazione come strumento di finanziamento con diritto alla restituzione del capitale e alla remunerazione pattuita. Viene ribadita la natura subordinata delle obbligazioni che postergano il rimborso rispetto agli altri creditori ma non rispetto ai soci. Per le società non quotate, diverse da banche e micro-imprese, il decreto consente anche l’emissione di obbligazioni partecipative subordinate con durata minima di 36 mesi, remunerazione composta da parte fissa e parte variabile legata al risultato economico, e clausole di subordinazione che preservano la prelazione rispetto agli azionisti.

Regime fiscale degli interessi per i sottoscrittori

Il regime previgente prevedeva ritenute differenziate e, per alcuni casi, il prelievo al 20% sugli interessi in caso di rimborso anticipato. Con le modifiche introdotte, gli interessi e gli altri proventi di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari seguono in molti casi il regime del D.Lgs. n. 239/1996, con estensione anche alle cambiali finanziarie e ai titoli negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Restano soggetti a ritenuta ex art. 26 D.P.R. n. 600/1973 i titoli non quotati emessi da società con azioni non negoziate, salvo le condizioni che consentono di applicare il regime più favorevole.

Deducibilità degli interessi passivi per gli emittenti

Per le cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non quotati emessi da società non quotate, la disciplina speciale di limitazione della deducibilità prevista dalla legge n. 549/1995 non si applica se i titoli sono detenuti da investitori qualificati, questi non superano il 2% del capitale o patrimonio dell’emittente e il beneficiario effettivo è residente in Italia o in Stati/territori con adeguato scambio di informazioni. In tali casi resta applicabile solo l’art. 96 TUIR. La circolare chiarisce anche gli adempimenti documentali: clausole nella delibera e nel prospetto, e certificazione scritta dell’investitore/acquirente. Le spese di emissione sono deducibili per cassa.

Project bond: disciplina fiscale agevolata

Per i project bond emessi dalle società di progetto o dalle società titolari di contratti di partenariato pubblico-privato, gli interessi sono equiparati a quelli dei titoli del debito pubblico e seguono il regime del D.Lgs. n. 239/1996. Si applica la ritenuta/imposta sostitutiva del 12,50% ai percettori nettisti, mentre i percettori lordisti e i non residenti di Paesi white list beneficiano dell’esenzione. Gli interessi non sono soggetti al limite di deducibilità dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995; inoltre, le garanzie e gli atti connessi alle emissioni scontano imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Il regime si applica ai project bond emessi nei tre anni successivi al 26 agosto 2012 e per tutta la durata del prestito.

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