Circolare n. 3 del 4/03/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo della maggiorazione IRES introdotta dal D.L. n. 138/2011 per le società di comodo, individuando i soggetti passivi, la base imponibile, il coordinamento con il regime di trasparenza e con il consolidato nazionale, nonché le regole di decorrenza e di calcolo degli acconti. Viene ribadito che l’ulteriore aliquota si applica autonomamente in capo ai soggetti IRES interessati, evitando duplicazioni, e che per il primo periodo di applicazione 2012 gli acconti si determinano assumendo come imposta del 2011 quella teoricamente ricalcolata con la nuova disciplina.
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative e in perdita sistematica
Maggiorazione IRES per le società non operative e in perdita sistematica
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES introdotta dall’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. n. 138/2011, per le società cosiddette "di comodo". L’intervento si concentra su soggetti passivi, base imponibile, coordinamento con trasparenza e consolidato nazionale, nonché su decorrenza ed acconti.
Ambito soggettivo
La maggiorazione si applica alle società di capitali e ai soggetti assimilati, in particolare:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
La disciplina riguarda le società qualificate come "di comodo", cioè:
- società non operative;
- società in perdita sistematica.
Resta fermo che la maggiorazione opera solo nei confronti dei soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73 del TUIR; sono quindi escluse le società che, pur rientrando nella disciplina delle società non operative o in perdita sistematica, non siano soggetti IRES.
La maggiorazione incide esclusivamente sull’aliquota IRES di cui all’articolo 77 del TUIR. Ne consegue che si applicano le ordinarie regole in materia di determinazione dell’imposta, accertamento, sanzioni e riscossione.
Base imponibile della maggiorazione
La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione è, in linea generale, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto risulta di comodo. A seconda dei casi, essa coincide con:
- il reddito minimo presunto determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 724/1994;
- oppure il reddito ordinariamente determinato, se superiore al reddito minimo presunto.
Quando la base imponibile coincide con il reddito ordinario, il soggetto può scomputare le perdite pregresse nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 84 del TUIR e dall’articolo 30, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 724/1994.
Se invece la base è il reddito minimo presunto, questo va determinato secondo la disciplina propria dell’articolo 30 della legge n. 724/1994, quindi anche tenendo conto della riduzione per eventuali agevolazioni fiscali spettanti.
Reddito imputato per trasparenza ex articolo 5 TUIR
La circolare chiarisce che la maggiorazione IRES si applica anche alla quota di reddito imputata per trasparenza da soggetti di comodo a società o enti soggetti passivi IRES.
In particolare:
- se il soggetto IRES che riceve il reddito per trasparenza non è di comodo, la maggiorazione si applica solo sulla quota imputata e viene liquidata e versata da tale soggetto;
- se il soggetto IRES che riceve il reddito per trasparenza è anch’esso di comodo nel medesimo periodo d’imposta, la maggiorazione colpisce il suo reddito imponibile complessivo, comprensivo del reddito imputato.
Trasparenza fiscale ex articoli 115 e 116 TUIR
Per i soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale, la maggiorazione viene applicata autonomamente in capo a ciascuna società di capitali che sia di comodo.
La disciplina riguarda sia:
- la società partecipata di comodo che abbia optato per la trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR;
- la società partecipante di comodo che abbia optato per la trasparenza ex articolo 115 del TUIR.
In entrambi i casi, la maggiorazione è determinata e versata separatamente, senza alterare il funzionamento ordinario del regime di trasparenza. Per la partecipante di comodo, il calcolo avviene senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. La circolare sottolinea espressamente che la regola mira a evitare duplicazioni dell’imposta.
Consolidato nazionale ex articoli 117 e seguenti TUIR
Nel consolidato nazionale, la maggiorazione è dovuta autonomamente dalla società di comodo inclusa nel perimetro di consolidamento, sia essa consolidante sia consolidata.
La società interessata:
- determina autonomamente la base imponibile della maggiorazione;
- liquida e versa autonomamente l’imposta aggiuntiva.
La consolidante continua, invece, ad applicare l’IRES ordinaria sul reddito globale di gruppo secondo le ordinarie regole del consolidato.
La base imponibile della maggiorazione, per i soggetti aderenti al consolidato, si determina secondo le normali disposizioni del TUIR in tema di determinazione del reddito, tenendo conto delle eventuali perdite pregresse della singola società, anche se maturate prima dell’ingresso nel consolidato.
La circolare precisa inoltre che, se a un soggetto partecipante al consolidato viene imputato per trasparenza il reddito di una società di persone di comodo che non può entrare nel perimetro di consolidamento, il partecipante applica la maggiorazione autonomamente e solo sulla quota di reddito imputata.
Decorrenza della disciplina e acconti
Le disposizioni sulla maggiorazione IRES si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 148/2011, cioè dal periodo successivo a quello in corso al 17 settembre 2011. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo periodo di applicazione è il 2012.
Solo per il primo anno di applicazione, ai fini del calcolo dell’acconto 2012, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta applicando al 2011 la nuova disciplina, salvo l’esistenza di cause di esclusione previste dall’articolo 30 della legge n. 724/1994 o di disapplicazione automatica ai sensi del provvedimento direttoriale 11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956.
Per gli anni successivi, la circolare ribadisce che valgono le ordinarie regole di determinazione degli acconti, con possibilità di utilizzo del metodo storico o previsionale secondo i presupposti ordinari.
Punti principali
Soggetti passivi e ambito soggettivo
La maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES si applica alle società di capitali e ai soggetti assimilati che siano qualificati come "di comodo", cioè società non operative e società in perdita sistematica. Restano esclusi i soggetti che, pur rientrando nelle definizioni di società di comodo, non sono soggetti passivi IRES ai sensi dell’articolo 73 del TUIR. La disciplina opera solo sull’aliquota IRES e si applicano le ordinarie regole in materia di determinazione dell’imposta, accertamento, sanzioni e riscossione.
Base imponibile della maggiorazione
La base imponibile è, di regola, il reddito imponibile del periodo in cui il soggetto risulta di comodo. Essa può coincidere con il reddito minimo presunto ex articolo 30, comma 3, della legge n. 724/1994, oppure con il reddito ordinariamente determinato se superiore al minimo presunto. In quest’ultimo caso possono essere utilizzate le perdite pregresse nei limiti e alle condizioni dell’articolo 84 del TUIR e dell’articolo 30, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 724/1994. Se la base è il reddito minimo presunto, questo va calcolato secondo la disciplina propria dell’articolo 30, quindi anche ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti.
Rapporti con il reddito imputato per trasparenza ex articolo 5 TUIR
La maggiorazione si applica anche sulla quota di reddito imputata per trasparenza da soggetti di comodo a soci o enti soggetti passivi IRES. Se il socio IRES non è a sua volta di comodo, la maggiorazione si applica solo sulla quota imputata e viene liquidata e versata dal socio. Se il socio è anch’esso di comodo nello stesso periodo, la maggiorazione colpisce il suo reddito imponibile complessivo, comprensivo del reddito imputato per trasparenza.
Trasparenza fiscale ex articoli 115 e 116 TUIR
Per i soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale, la maggiorazione IRES si applica autonomamente in capo a ciascuna società di capitali che sia di comodo. La società partecipata di comodo assoggetta autonomamente il proprio reddito alla maggiorazione e provvede al versamento; la società partecipante di comodo calcola la maggiorazione senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata. La circolare evidenzia che la disciplina evita duplicazioni dell’imposta e non modifica il funzionamento del regime di trasparenza.
Consolidato nazionale ex articoli 117 e seguenti TUIR
Nel consolidato nazionale, se una società di comodo rientra nel perimetro di consolidamento, essa deve liquidare e versare autonomamente la maggiorazione, a prescindere dal ruolo di consolidante o consolidata. La base imponibile della maggiorazione si determina secondo le regole ordinarie del TUIR, tenendo conto delle perdite pregresse della singola società anche se anteriori all’ingresso nel consolidato. La consolidante continua a liquidare l’IRES ordinaria sul reddito globale di gruppo. È inoltre chiarito che, se al partecipante al consolidato è imputato per trasparenza il reddito di una società di persone di comodo, la maggiorazione si applica autonomamente solo sulla quota imputata.
Decorrenza e acconti
La disciplina si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011; per i soggetti solari, la prima applicazione è il 2012. Solo per l’acconto 2012, ai fini del calcolo degli acconti, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando retroattivamente le nuove regole al 2011, salvo cause di esclusione o disapplicazione automatica. Per i periodi successivi restano ferme le regole ordinarie di determinazione degli acconti, con metodo storico o previsionale.
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