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Circolare

Circolare n. 2 del 1/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull’art. 13-ter del DL n. 83/2012, che ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore per ritenute fiscali e IVA, nonché una sanzione a carico del committente in caso di pagamento senza la documentazione di regolarità fiscale. Vengono precisati l’ambito oggettivo, l’ambito soggettivo e alcune modalità pratiche di attestazione della regolarità, confermando che la disciplina si applica ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e ai rinnovi successivi, ma solo ai contratti di appalto di opere o servizi, con esclusione di diverse tipologie contrattuali e di alcuni soggetti specifici.

Responsabilità solidale dell’appaltatore e chiarimenti interpretativi

Responsabilità solidale dell’appaltatore e chiarimenti interpretativi

La circolare interviene per fornire ulteriori precisazioni sull’art. 13-ter del DL n. 83/2012, che ha riscritto la disciplina della responsabilità fiscale nei rapporti di appalto e subappalto. L’Agenzia delle Entrate chiarisce in particolare l’ambito di applicazione della norma, i soggetti interessati e alcune modalità operative per l’attestazione della regolarità dei versamenti fiscali.

Quadro normativo e finalità della disposizione

L’art. 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito integralmente il comma 28 dell’art. 35 del DL n. 223/2006 e ha introdotto i commi 28-bis e 28-ter. La disciplina prevede che l’appaltatore e il subappaltatore rispondano del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore, entro il limite del corrispettivo dovuto.

Per il committente è inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro nel caso in cui effettui il pagamento all’appaltatore senza aver ricevuto la documentazione che attesti l’avvenuto versamento delle imposte scadute alla data del pagamento. La documentazione può essere costituita anche da asseverazione resa da CAF o professionisti abilitati. La circolare ricorda altresì che, già con la circolare n. 40/E del 2012, era stata ammessa in alternativa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Ambito oggettivo di applicazione

La circolare affronta il dubbio se la norma riguardi soltanto il settore edilizio. Pur essendo collocata nel Titolo I del DL n. 83/2012, dedicato a infrastrutture, edilizia e trasporti, e nel Capo III relativo alle misure per l’edilizia, l’Agenzia afferma che la finalità della disposizione non è settoriale, ma generale: essa mira a far emergere base imponibile nelle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto, indipendentemente dal settore economico in cui operano le parti.

La disciplina, però, non si estende a qualsiasi rapporto contrattuale. Essa si applica alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto di opere o servizi, come definito dall’art. 1655 c.c., cioè il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo in denaro.

Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione:

  • gli appalti di fornitura di beni;
  • il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c.;
  • il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 e seguenti c.c.;
  • il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge n. 192/1998;
  • le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

La circolare precisa inoltre che la norma opera sia quando vi sia un vero e proprio subappalto, con la presenza di tre soggetti distinti (committente, appaltatore, subappaltatore), sia quando l’appaltatore realizzi direttamente l’opera o il servizio affidato. Il richiamo al subappaltatore nel comma 28-bis è infatti riferito a una figura eventuale e non condiziona l’operatività della disciplina.

Decorrenza temporale

Viene confermato che la disciplina si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’art. 13-ter. La circolare precisa anche che il rinnovo del contratto equivale a una nuova stipula: perciò, i contratti rinnovati dopo il 12 agosto 2012 rientrano nella disciplina a partire dalla data del rinnovo.

Ambito soggettivo di applicazione

Sul piano soggettivo, la circolare richiama il comma 28-ter dell’art. 35 del DL n. 223/2006, secondo cui i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che li stipulano nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR.

Sono esclusi:

  • le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del d.lgs. n. 163/2006;
  • le persone fisiche che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/1972, non hanno soggettività passiva IVA;
  • il condominio, poiché non riconducibile tra i soggetti degli artt. 73 e 74 del TUIR.

Attestazione della regolarità fiscale: casi particolari

La circolare fornisce anche indicazioni operative per semplificare l’adempimento.

In presenza di più contratti tra le medesime parti, la certificazione della regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA può essere rilasciata in forma unitaria. Inoltre, la certificazione può essere resa con cadenza periodica, ma al momento del pagamento deve risultare attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti a quella data e non già oggetto di precedente attestazione.

Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma, la regolarità deve essere riferita ai versamenti scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore dispone il pagamento, e non a quelli eventualmente scaduti al momento del successivo accredito. In tal modo si evita che l’attestazione debba riguardare fatti successivi al suo rilascio.

Infine, per le ipotesi di cessione del credito da parte dell’appaltatore o del subappaltatore a terzi, la circolare richiama le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In coerenza con tali indicazioni, la regolarità fiscale relativa ai rapporti collegati al credito ceduto può essere attestata nel momento in cui il cedente comunica la cessione al debitore ceduto, così da escludere futuri rischi per il cessionario connessi a eventuali inadempimenti fiscali del cedente.

Vigilanza applicativa

La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi illustrati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Punti principali

Finalità e contenuto della disciplina

L’art. 13-ter del DL n. 83/2012 ha sostituito il comma 28 dell’art. 35 del DL n. 223/2006 e introdotto i commi 28-bis e 28-ter. La norma prevede la responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto. È inoltre prevista per il committente una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro se paga l’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante l’avvenuto versamento delle imposte scadute alla data del pagamento.

Ambito oggettivo: contratti interessati ed esclusioni

La circolare chiarisce che la disciplina ha portata generale e non è limitata al settore edilizio, poiché la ratio è quella di far emergere base imponibile nelle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto in generale. Tuttavia, la norma si applica solo ai contratti di appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 1655 c.c. Restano esclusi, ad esempio, gli appalti di fornitura di beni, il contratto d’opera, il trasporto, la subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito di rapporti consortili. La disciplina vale sia in presenza di subappalto sia quando l’appaltatore esegue direttamente l’opera o il servizio.

Decorrenza temporale

Resta confermato che la disciplina si applica ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’art. 13-ter. L’eventuale rinnovo del contratto è equiparato a una nuova stipula e comporta l’applicazione della disciplina ai contratti rinnovati dopo tale data.

Ambito soggettivo: soggetti inclusi ed esclusi

Sono interessati i contratti stipulati da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR. Sono espressamente esclusi le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici, le persone fisiche prive di soggettività passiva IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/1972 e il condominio, non riconducibile ai soggetti degli artt. 73 e 74 del TUIR.

Attestazione della regolarità fiscale in casi particolari

In presenza di più contratti tra le stesse parti, la certificazione della regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, purché al momento del pagamento siano attestati tutti i versamenti scaduti e non già precedentemente attestati. Per i pagamenti tramite bonifico o altri strumenti che non consentono l’immediata disponibilità della somma, la regolarità va verificata con riferimento ai versamenti scaduti al momento della disposizione bancaria e non al successivo accredito. In caso di cessione del credito, la regolarità fiscale può essere attestata al momento in cui il cedente comunica la cessione al debitore ceduto, così da tutelare il cessionario da rischi successivi.

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