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Circolare

Circolare n. 6 del 21/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina termini, modalità e adempimenti per l’accesso al cinque per mille 2013 da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Indica chi può iscriversi, come presentare domanda e dichiarazione sostitutiva, come regolarizzare eventuali omissioni o ritardi, come comunicare le coordinate bancarie per l’accredito, quali obblighi di rendicontazione sono previsti e quando vengono pubblicati gli elenchi degli ammessi. Riporta inoltre il quadro normativo di riferimento e i principali richiami a circolari e risoluzioni precedenti.

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2013

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2013

La circolare disciplina in modo operativo l’accesso al cinque per mille per il 2013, confermando la sostanziale continuità con la disciplina dell’esercizio precedente. In particolare, definisce gli adempimenti per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, i termini da rispettare, le modalità di regolarizzazione delle omissioni, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di pubblicazione degli elenchi.

Quadro generale e ambito di applicazione

L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, conferma per l’esercizio finanziario 2013 l’istituto del cinque per mille, con le stesse categorie di beneficiari e le medesime modalità già previste per il 2012. I termini di adempimento restano invariati nel giorno e nel mese, mentre viene aggiornato l’anno di riferimento.

La circolare riguarda direttamente:

  • gli enti del "volontariato", per i quali l’Agenzia delle entrate acquisisce domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva e svolge i controlli;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’Agenzia riceve le domande di iscrizione.

Le istruzioni per gli enti della ricerca scientifica e dell’università, della ricerca sanitaria e per gli enti che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono rinviate alle rispettive amministrazioni competenti.

Enti del volontariato: soggetti ammessi e requisiti

Rientrano nella categoria degli enti del "volontariato" gli enti di diritto privato senza fine di lucro che operano in settori di rilevanza sociale individuati dal DPCM 23 aprile 2010. La circolare elenca, tra i soggetti ammessi:

  • ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS;
  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato e associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, purché iscritti come ONLUS parziali;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge n. 266/1991;
  • ONG riconosciute idonee e iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri;
  • cooperative sociali e consorzi con base sociale interamente formata da cooperative sociali;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
  • associazioni e fondazioni di diritto privato iscritte nel registro delle persone giuridiche che operano nei settori di attività delle ONLUS.

La tipologia di appartenenza deve essere indicata espressamente nella domanda di iscrizione. Inoltre, l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS o nei registri/albi/elenchi previsti deve sussistere al momento della domanda oppure al termine ultimo per la sua presentazione, fissato al 7 maggio 2013.

Per le associazioni e fondazioni riconosciute, lo svolgimento delle attività nei settori agevolati deve:

  • risultare espressamente dallo statuto;
  • trovare riscontro nell’attività effettivamente svolta;
  • non avere carattere meramente occasionale o marginale.

La circolare ricorda inoltre che l’assenza di fine di lucro comporta il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio a un altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti di accesso

Le associazioni sportive dilettantistiche ammesse devono essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI e svolgere un’attività rilevante di interesse sociale. Possono accedere al beneficio se:

  • nella loro organizzazione è presente il settore giovanile;
  • sono affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i giovani di età inferiore a 18 anni;
  • oppure attività di avviamento alla pratica sportiva per persone di età non inferiore a 60 anni;
  • oppure attività di avviamento alla pratica sportiva verso soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Domanda di iscrizione: procedura, canale e termini

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal soggetto abilitato ai servizi telematici oppure tramite intermediario abilitato. La procedura dedicata al cinque per mille 2013 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il canale telematico si apre il 22 marzo 2013 e la domanda deve essere inviata entro il 7 maggio 2013. Entro cinque giorni dall’invio, il sistema restituisce una ricevuta con l’esito della trasmissione; se l’invio non è andato a buon fine, occorre verificare lo scarto e ripresentare la domanda con i dati corretti.

Entro il 20 maggio 2013, il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato può chiedere la correzione di errori presenti negli elenchi pubblicati il 14 maggio, rivolgendosi alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale. La correzione avviene secondo le istruzioni del modello di iscrizione, utilizzando i modelli AA7/10 o AA5/6 a seconda della presenza o meno di partita IVA.

Dichiarazione sostitutiva: obbligo, contenuto e trasmissione

Dopo la domanda, gli enti del volontariato devono presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per il contributo. La dichiarazione è condizione necessaria per l’ammissione al riparto: l’ente non può essere ammesso se non la trasmette regolarmente.

Nella dichiarazione, il rappresentante legale deve attestare che l’ente è iscritto nell’anagrafe, albo, elenco o registro previsto dalla normativa di settore, coerentemente con quanto indicato nella domanda.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare la dichiarazione sostitutiva al competente Ufficio CONI.

La dichiarazione deve essere:

  • sottoscritta dal rappresentante legale;
  • trasmessa, insieme a copia del documento di identità, con raccomandata A/R alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente;
  • oppure inviata via PEC, allegando la scansione della dichiarazione sottoscritta e la copia del documento di identità.

Gli indirizzi PEC delle Direzioni regionali sono reperibili sul sito dell’Agenzia. La copia fotostatica non autenticata del documento di identità del rappresentante legale è sempre obbligatoria, anche se il rappresentante non è cambiato rispetto all’anno precedente.

La procedura telematica consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva precompilato in alcuni campi, da completare e sottoscrivere.

Il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 1° luglio 2013, prorogato poiché il 30 giugno 2013 cade di domenica.

Modelli di domanda e dichiarazione

I modelli relativi all’esercizio finanziario 2013 sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il modello di iscrizione è unico e articolato in due sezioni:

  • Sezione I, riservata a ONLUS ed enti del volontariato;
  • Sezione II, riservata alle associazioni sportive dilettantistiche.

Sono inoltre previsti due modelli distinti per la dichiarazione sostitutiva: uno per gli enti del volontariato e uno per le associazioni sportive dilettantistiche.

Regolarizzazione di domande tardive o incomplete

La circolare consente di sanare alcune irregolarità entro il 30 settembre 2013, in particolare nei casi in cui:

  • la domanda di iscrizione non sia stata presentata nei termini del 7 maggio 2013;
  • la dichiarazione sostitutiva non sia stata presentata nei termini del 1° luglio 2013;
  • non sia stata allegata la copia del documento di identità del rappresentante legale.

Per accedere alla regolarizzazione occorre:

  • essere in possesso dei requisiti di ammissione alla data originaria di scadenza della domanda;
  • presentare la domanda e/o integrare la documentazione entro il 30 settembre 2013;
  • versare una sanzione di 258 euro.

La sanzione va pagata con modello F24, codice tributo 8115, senza possibilità di compensazione. La possibilità di sanatoria si applica a tutti gli enti destinatari del cinque per mille, indipendentemente dalla categoria. La regolarizzazione deve avvenire con le stesse modalità previste per l’adempimento originario.

Comunicazione delle coordinate bancarie o postali

Per consentire l’accredito della quota spettante, i rappresentanti legali degli enti del volontariato possono comunicare all’Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente bancario o postale dell’ente. L’adempimento si effettua con il modello previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche, presentabile presso gli uffici dell’Agenzia o tramite i sistemi Entratel/Fisconline.

Chi ha già comunicato le coordinate negli anni precedenti non deve ripetere l’invio, salvo modifiche del conto di riferimento. Se esistono più coordinate per lo stesso soggetto, rilevano le ultime comunicate. Gli enti che non comunicano coordinate, o che non dispongono di un conto corrente, ricevono il pagamento con modalità alternative tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rendicontazione e obblighi successivi all’erogazione

I beneficiari del cinque per mille devono redigere un rendiconto sull’utilizzo delle somme percepite, corredato da una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente. Per gli enti del volontariato, il rendiconto e la relazione vanno trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il rendiconto deve essere predisposto entro un anno dalla ricezione degli importi, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti. Il documento e la relazione illustrativa devono essere inviati entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione all’amministrazione che ha erogato le somme, la quale può richiedere documentazione integrativa.

Per i contributi di importo inferiore a 20.000 euro:

  • è obbligatoria la redazione del rendiconto;
  • è obbligatoria la conservazione per dieci anni;
  • non è necessario l’invio.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono disponibili anche le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato.

Pubblicazione degli elenchi e controlli amministrativi

Entro il 14 maggio 2013 l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito gli elenchi degli enti che hanno presentato domanda, distinti per tipologia:

  • enti del volontariato;
  • enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • enti della ricerca sanitaria;
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, entro il 27 maggio 2013 viene pubblicato l’elenco depurato dagli errori di iscrizione segnalati entro il 20 maggio.

Successivamente, al termine dei controlli amministrativi svolti dall’Agenzia per gli enti del volontariato e dalle altre amministrazioni competenti per gli altri soggetti, vengono pubblicati gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi, con indicazione delle scelte attribuite e degli importi. L’Agenzia pubblica anche gli elenchi degli enti che hanno fatto ricorso alla regolarizzazione entro il 30 settembre 2013.

Gli elenchi degli enti che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama i principali riferimenti normativi e di prassi in materia di cinque per mille, tra cui:

  • articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, che conferma il beneficio per il 2013;
  • articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, che consente la regolarizzazione entro il 30 settembre con sanzione di 258 euro;
  • articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98/2011, che include tra le finalità finanziabili i beni culturali e paesaggistici;
  • DPCM 30 maggio 2012, sulle modalità di richiesta, liste dei soggetti ammessi e riparto per i beni culturali e paesaggistici;
  • DPCM 20 aprile 2012, sulla proroga al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o festivo;
  • DPCM 23 aprile 2010, che disciplina richiesta, elenchi, riparto e recupero delle somme non rendicontate;
  • decreti ministeriali 2 aprile 2009 e 16 aprile 2009, sulle modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche.

Sono inoltre richiamate diverse circolari e la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012, che ha istituito il codice tributo per il versamento della sanzione tramite modello F24.

Punti principali

Ambito soggettivo e finalità

Per l’esercizio finanziario 2013 resta confermata la disciplina del cinque per mille già prevista per il 2012. La circolare si concentra sugli enti del volontariato, per i quali l’Agenzia delle entrate gestisce iscrizione, dichiarazione sostitutiva e controlli, e sulle associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’Agenzia riceve le domande di iscrizione. Le istruzioni per gli altri soggetti (ricerca scientifica, università, ricerca sanitaria, beni culturali e paesaggistici) sono demandate alle amministrazioni competenti.

Soggetti ammessi tra gli enti del volontariato

Rientrano nella categoria degli enti del volontariato le ONLUS iscritte nell’Anagrafe, gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale riconosciute come ONLUS parziali, le organizzazioni di volontariato, le ONG riconosciute idonee, le cooperative sociali e i consorzi composti integralmente da cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000, nonché associazioni e fondazioni di diritto privato iscritte nel registro delle persone giuridiche che operano nei settori di attività delle ONLUS. L’iscrizione nei registri o nell’Anagrafe deve sussistere già al momento della domanda o comunque entro il termine di presentazione.

Requisiti specifici per associazioni e fondazioni

Per le associazioni e fondazioni riconosciute, lo svolgimento delle attività nei settori rilevanti deve risultare dallo statuto, trovare riscontro nell’attività effettiva e non avere carattere occasionale o marginale. Inoltre, deve essere rispettato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, con vincolo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Requisiti per le associazioni sportive dilettantistiche

Possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, con settore giovanile presente nella struttura organizzativa, affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Devono svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani under 18, avviamento alla pratica sportiva per soggetti di almeno 60 anni o per persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Domanda di iscrizione: modalità e termini

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto abilitato ai servizi telematici o tramite intermediario abilitato. Si utilizza la procedura dedicata al 5 per mille 2013 disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il canale telematico apre il 22 marzo 2013 e la scadenza ordinaria è il 7 maggio 2013. Entro cinque giorni viene rilasciata una ricevuta telematica; in caso di scarto, occorre correggere i dati e rinviare la domanda. Entro il 20 maggio 2013 è possibile chiedere la correzione di errori presenti negli elenchi pubblicati il 14 maggio.

Dichiarazione sostitutiva: contenuto e invio

Gli enti del volontariato devono presentare, dopo la domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti. La dichiarazione è condizione necessaria per l’ammissione al riparto; senza di essa, l’ente non può beneficiare del cinque per mille anche se inserito negli elenchi. Le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare la dichiarazione al competente Ufficio CONI. La dichiarazione va sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa con raccomandata A/R alla Direzione Regionale competente, oppure via PEC con allegati la dichiarazione scansionata e il documento di identità. Il modello precompilato può essere stampato dalla procedura telematica e completato dal rappresentante legale.

Termine per la dichiarazione sostitutiva

Il termine ordinario per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 1° luglio 2013, in quanto il 30 giugno cade di domenica.

Modelli utilizzabili

I modelli per domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il modello di iscrizione è unico e si compone di due sezioni: una per ONLUS ed enti del volontariato e una per le associazioni sportive dilettantistiche. Esistono inoltre due modelli distinti di dichiarazione sostitutiva, uno per ciascuna delle due categorie.

Regolarizzazione di omissioni o ritardi

Se la domanda non è stata presentata nei termini, se la dichiarazione sostitutiva non è stata inviata tempestivamente o se manca la copia del documento d’identità, è possibile regolarizzare entro il 30 settembre 2013. La regolarizzazione richiede che il soggetto fosse in possesso dei requisiti alla scadenza originaria, che presenti o integri la documentazione entro il 30 settembre e che versi una sanzione di 258 euro con modello F24, codice tributo 8115, senza possibilità di compensazione. La sanatoria si applica a tutti gli enti destinatari del cinque per mille e deve avvenire con le stesse modalità previste per l’adempimento originario.

Comunicazione delle coordinate bancarie o postali

Gli enti del volontariato possono comunicare all’Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente bancario o postale per l’accredito del contributo. La comunicazione avviene con il modello per soggetti diversi dalle persone fisiche, presentabile agli uffici dell’Agenzia o tramite Entratel/Fisconline. Chi ha già comunicato i dati negli anni precedenti non deve ripetere l’adempimento, salvo variazioni del conto; in caso di più coordinate, valgono le ultime comunicate. Gli enti che non comunicano coordinate o non hanno un conto corrente sono pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rendicontazione

Tutti i beneficiari del cinque per mille devono redigere un rendiconto chiaro e trasparente sull’utilizzo delle somme, corredato da relazione illustrativa. Per gli enti del volontariato il rendiconto va trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; deve essere redatto entro un anno dalla ricezione dei fondi e inviato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di compilazione. Per importi inferiori a 20.000 euro, l’obbligo è di redazione e conservazione per dieci anni, senza invio. Il Ministero rende disponibili modello e linee guida.

Pubblicazione degli elenchi e controlli

Entro il 14 maggio 2013 l’Agenzia pubblica gli elenchi delle domande presentate, distinti per categoria. Entro il 27 maggio 2013 pubblica gli elenchi depurati dagli errori segnalati entro il 20 maggio. A conclusione dei controlli, vengono pubblicati gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi con indicazione delle scelte e degli importi attribuiti. L’Agenzia pubblica anche gli elenchi degli enti che si avvalgono della regolarizzazione; gli elenchi relativi ai beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, tra gli altri, l’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, l’articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98/2011, il DPCM 30 maggio 2012, il DPCM 20 aprile 2012, il DPCM 23 aprile 2010 e i decreti ministeriali del 2 e 16 aprile 2009 sulle associazioni sportive dilettantistiche. Sono inoltre richiamate precedenti circolari e la risoluzione n. 46/E del 2012 sul codice tributo per la sanzione.

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