Cassazione Penale, Ordinanza n. 18348/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di una imputata per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 285/1992. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, sono stati articolati due motivi: con il primo si deducevano violazioni di legge in relazione all'art. 186 cod. strada e all'art. 47 c.p., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato la responsabilità nonostante l'assunzione di medicinali antistress; con il secondo motivo si insisteva sul medesimo tema, contestando la valutazione degli effetti del farmaco assunto dall'imputata. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero sostanzialmente quelli già dedotti in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con la ratio decidendi relativa alla rilevanza, anche soggettiva, della volontaria assunzione di un farmaco con elevata componente alcolica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e puntualmente respinte, quindi prive di specificità e solo apparenti. Ha inoltre rilevato il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato la responsabilità dell'imputata valorizzando gli effetti della volontaria assunzione del farmaco con elevata componente alcolica, considerata sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, unitamente agli altri elementi sintomatici dell'ebbrezza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 1, 2, lett. c), e 2-bis
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto la volontaria assunzione di farmaci con elevata componente alcolica non esclude automaticamente la responsabilità penale.
art. 47 c.p.
richiamato come norma invocata dalla difesa, ma la Corte ritiene che la censura non si confronti con la motivazione di merito e non incida sull'accertamento della responsabilità.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ne valorizza indirettamente il requisito di specificità del motivo.
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello già disattesi, senza sviluppare una critica argomentata della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della motivazione decisiva comporta l'inammissibilità della censura.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento soggettivo del reato non è escluso dalla volontaria assunzione di farmaci contenenti una componente alcolica; grava sul conducente l'onere di verificare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale.
- La valutazione della responsabilità può fondarsi, oltre che sul dato oggettivo, anche su elementi sintomatici dell'ebbrezza e sulla consapevole assunzione della sostanza, se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
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