Cassazione Penale, Sentenza n. 31487/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per due censure principali: 1) Nullità per violazione dell'art. 23‑bis del d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. in legge 18/12/2020 n. 176) per mancata trasmissione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, con lesione del contraddittorio cartolare; 2) Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, per incertezza nel riconoscimento operato dalla persona offesa e per l'assenza di una ricognizione giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: l'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) attinente al diritto di intervento della difesa nel contraddittorio cartolare. Dagli atti non è emersa la trasmissione delle conclusioni al difensore né il deposito di conclusioni scritte difensive; perciò la nullità è stata ritenuta tempestivamente dedotta e fondata. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176
art. 23-bis, comma 2 (trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa entro termini previsti)
La Corte ha interpretato la disposizione come imponendo l'obbligo di trasmissione delle conclusioni scritte del PM alla difesa per garantire il contraddittorio cartolare; la mancata trasmissione integra una nullità generale a regime intermedio rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
art. 178 cod. proc. pen.
La nullità derivante dalla violazione dell'art. 23-bis è qualificata dalla Corte come nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178(1)(c).
art. 181 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto la nullità deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 181(4), trattandosi di nullità verificatasi nel corso del giudizio di appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
previa richiamo per formulazione del ricorso (notazione procedurale)
La norma è stata richiamata come riferimento procedurale in merito alle censure prospettate in cassazione e ai termini/formalità del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa trasmissione alle difese delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel giudizio d'appello, prevista dall'art. 23-bis d.l. 137/2020, configura una nullità rilevante che lede il contraddittorio cartolare e può essere fatta valere in cassazione ai sensi dell'art. 181(4) c.p.p.
- Tale nullità è di natura 'generale a regime intermedio' (art. 178(1)(c)), quindi non va considerata semplicemente come mancata assistenza materiale ma come impedimento all'effettivo intervento difensivo scritto; perciò la sua deduzione non è limitata ai termini immediati previsti per altri vizi di assistenza.
- Se dagli atti non risulta la trasmissione delle conclusioni del PM né la produzione di controdeduzioni scritte da parte della difesa, l'anomalia è presumibilmente insanabile e comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe verificare sempre nei registri/cancelleria la presenza della comunicazione delle conclusioni del PM e, in mancanza, eccepire tempestivamente la nullità; va altresì verificato se la difesa abbia avuto comunque effettiva conoscenza e possibilità di replicare, perché la partecipazione materiale o conoscenza effettiva può talvolta incidere sulla valutazione di sanabilità dell'errore.
- La censura relativa alla motivazione sul riconoscimento (assenza di ricognizione giudiziale) può concorrere ma viene spesso assorbita se prevale una nullità procedurale di natura più grave che giustifica l'annullamento.
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