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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 26166 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva notificato al curatore un avviso di accertamento relativo al 2006 per omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico/2007SC e mancato riscontro a questionario, rideterminando redditi ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 (artt. 41 e 39) e i ricavi ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 (art. 55), con liquidazione di IRES, IRAP, IVA e sanzioni. La curatela impugnò l'avviso; la C.T.P. lo dichiarò inammissibile per tardività; la C.T.R. confermò, ritenendo che l'istanza del 21.9.2009 presentata dal curatore, pur definita come istanza di accertamento con adesione, fosse in realtà una richiesta di annullamento in autotutela e quindi non idonea a sospendere il termine di impugnazione per 90 giorni ai sensi del D.Lgs. 218/1997 art. 6, comma 3. La C.T.R. inoltre ritenne non applicabile la sospensione triennale prevista dalla L. 44/1999 art. 20 in favore delle vittime dell'usura, sia perché il parere prefettizio (del 17.3.2009) non era stato dedotto prima, sia sulla base della qualificazione dell'usura come reato istantaneo, rilevando che per il calcolo del termine dovesse farsi riferimento alla data della pattuizione dell'accordo usurario e non alla data della dazione degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'effetto sospensivo del termine di impugnazione di 90 giorni previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 218/1997 opera automaticamente con la mera presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e non può essere disatteso dal fatto che l'istanza sia poi trattata come autotutela o che il contribuente non compaia. Pertanto la C.T.R. ha erroneamente dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito (incluso quanto già trattato ma come se non fosse mai stata pronunciata la precedente decisione) e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1997, n. 218, articolo 6, comma 3

    La Corte afferma che la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni prevista dall'art. 6 opera automaticamente con la mera presentazione dell'istanza di accertamento con adesione; il successivo comportamento del contribuente (es. mancata comparizione) non fa venir meno l'effetto sospensivo.

  • Legge 7 marzo 1999, n. 44, articolo 20

    La C.T.R. aveva ritenuto la sospensione triennale prevista in favore delle vittime dell'usura non applicabile in assenza della deduzione del parere prefettizio e sulla base della qualificazione dell'usura come reato istantaneo; la Cassazione non ha deciso sul merito di tale questione, dichiarandola assorbita.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 39 e 41

    Norme richiamate dall'Ufficio per la rideterminazione del maggior reddito e degli elementi rilevanti ai fini d'imposta; usate dall'Amministrazione per fondare l'avviso di accertamento.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 55

    Norma richiamata per la rettifica dei maggiori ricavi/IVA contestati nell'avviso di accertamento.

  • Codice penale, articoli 644 e 644-ter

    Richiamati dalla curatela in relazione alla natura dell'illecito di usura (consumatizio o continuato/frazionato); la Corte di Cassazione non ha risolto la questione sostanziale nel provvedimento in esame.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (motivi di cassazione) e articolo 112

    Art. 360 invocato come parametro di censura per violazione di norme materiali e processuali; art. 112 richiamato dalla curatela per presunta nullità del procedimento, censura che la Corte ha ritenuto assorbita e non decisiva.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997 sospende automaticamente per 90 giorni il termine per impugnare l'avviso di accertamento: tale effetto non dipende dal comportamento successivo del contribuente (ad es. mancata comparizione) né dalla qualificazione sostanziale dell'istanza come autotutela da parte dell'Amministrazione.
  • In caso di contestazione di tardività dell'impugnazione, verificare sempre se è stata tempestivamente presentata un'istanza ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 218/1997: se sì, la giurisprudenza di legittimità recentissima tende a ritenere che il termine sia sospeso automaticamente.
  • Se si intende avvalersi della sospensione speciale prevista per vittime dell'usura (L. 44/1999, art. 20), è opportuno produrre e dedurre con chiarezza il parere prefettizio e ogni altro elemento probatorio già nelle fasi amministrative e nel primo atto difensivo, poiché la mancata allegazione preventiva può essere ritenuta rilevante dal giudice.
  • Quando si contesta la natura temporale dell'illecito (istante vs consumato nel tempo) ai fini del calcolo dei termini sospensivi o prescrizionali, bisogna documentare puntualmente le date rilevanti (pattuizione dell'accordo, erogazione e esazione degli interessi) e fondare la tesi su consolidata giurisprudenza, avendo presente che la Corte di Cassazione può non decidere tali questioni se risolutiva la sola questione processuale.
  • Se l'Amministrazione tratta l'istanza come autotutela e ignora gli effetti di sospensione, è possibile impugnare la decisione di merito sostenendo l'automaticità della sospensione ex art. 6 D.Lgs. 218/1997; la giurisprudenza di legittimità è favorevole al contribuente su questo punto.

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