Risoluzione n. 477 del 15/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare l’effettivo invio dei beni in un altro Stato membro. Il documento di trasporto è solo una prova esemplificativa: in sua assenza, sono ammessi altri documenti idonei a dimostrare la spedizione e l’uscita fisica delle merci dall’Italia.
IVA: prova delle cessioni intracomunitarie
IVA - Prova delle cessioni intracomunitarie
La risoluzione affronta il tema della prova richiesta al cedente nazionale per dimostrare la sussistenza di una cessione intracomunitaria e, quindi, l’applicazione del regime di non imponibilità IVA. Il documento chiarisce che l’invio dei beni in un altro Stato membro è elemento costitutivo della fattispecie e che la sua dimostrazione può avvenire anche con mezzi diversi dal documento di trasporto.
Quadro normativo e principio generale
Viene richiamato l’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a fondamento della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie. La risoluzione ribadisce che, in assenza dell’invio dei beni verso un altro Stato membro, non può trovare applicazione il regime agevolato.
Orientamento della giurisprudenza comunitaria
Il documento richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo cui l’esenzione della cessione intracomunitaria si applica solo quando:
- il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito all’acquirente;
- il fornitore provi che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro;
- a seguito della spedizione o del trasporto, il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.
Sono citate, in particolare, le sentenze del 27 settembre 2007, causa C-409/04, punto 42, e causa C-184/05, punto 23.
Prova della cessione e documentazione utilizzabile
La risoluzione n. 345 del 2007 aveva indicato, a titolo esemplificativo, l’esibizione del documento di trasporto come idonea prova dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato e del loro inoltro a un soggetto passivo identificato in altro Paese comunitario. La risoluzione attuale precisa che tale indicazione non ha carattere esclusivo.
In particolare, nei casi in cui:
- il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci;
- il cedente non sia in grado di esibire il documento di trasporto;
la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
Caso pratico richiamato: settore ceramico e cessioni franco fabbrica
La nota che ha originato il chiarimento segnala le difficoltà tipiche del settore ceramico, dove sono frequenti le cessioni franco fabbrica. In tali ipotesi, il cedente consegna i prodotti al vettore incaricato dal cliente e spesso non riesce a ottenere una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta.
La risoluzione considera questa circostanza e, proprio per tale ragione, ammette che la prova possa essere raggiunta anche tramite documentazione diversa dal documento di trasporto, purché idonea a dimostrare l’effettivo invio dei beni in altro Stato membro.
Conclusione operativa
Il principio affermato è che la prova della cessione intracomunitaria non è rigidamente vincolata al documento di trasporto. Ciò che rileva è la capacità del contribuente di dimostrare in modo convincente che i beni sono usciti fisicamente dall’Italia ed erano destinati a un soggetto passivo di imposta identificato in un altro Stato membro. Il documento di trasporto resta una prova tipica, ma non esclusiva.
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