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Risoluzione

Risoluzione n. 481 del 19/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate stabilisce che, quando il committente paga direttamente le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c., deve operare la ritenuta IRPEF ex art. 23 DPR 600/1973, con i relativi obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione. L'abrogazione delle norme sulla responsabilità solidale dell'art. 35 del d.l. 223/2006 non modifica tale obbligo; per eventuali omissioni pregresse è possibile il ravvedimento operoso.

Appalto di servizi e ritenuta fiscale sui pagamenti ai dipendenti dell'appaltatore

Appalto di servizi e ritenuta fiscale sui pagamenti ai dipendenti dell'appaltatore

La risoluzione esamina il caso in cui una Provincia, in qualità di committente, abbia corrisposto direttamente una parte delle retribuzioni spettanti ai lavoratori di un'impresa appaltatrice di servizi di pulizia, per far fronte all'inadempimento dell'appaltatore e alla responsabilità solidale connessa all'appalto. Il quesito riguarda in particolare se tali somme debbano essere pagate al lordo o al netto delle ritenute fiscali e se il committente debba operare la ritenuta alla fonte.

Quesito e posizione del contribuente

La Provincia riferisce di aver già pagato, nel mese di marzo 2008, quote di retribuzioni maturate da undici lavoratori, applicando il trattamento al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, senza avere notizia del successivo versamento di tali ritenute. Poiché intende completare il pagamento delle somme residue per ottenere l'esonero dalla responsabilità solidale, chiede se sui nuovi pagamenti debba essere effettuata la ritenuta d'acconto.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo la Provincia, l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, operata dal d.l. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, escluderebbe l'applicazione della disciplina speciale sulla responsabilità solidale. Perciò, sulla base dell'art. 1676 c.c., il committente dovrebbe corrispondere l'intero ammontare delle retribuzioni senza assoggettarle alla ritenuta prevista dall'art. 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. In questa prospettiva, il committente non assumerebbe la qualifica di sostituto d'imposta verso i dipendenti dell'appaltatore, restando il relativo obbligo dichiarativo in capo ai lavoratori.

Inquadramento normativo della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

L'Agenzia richiama l'art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973, che impone a determinati soggetti, tra cui gli enti pubblici rientranti nell'art. 73 TUIR, di operare al momento del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF sulle somme e valori di cui all'art. 51 TUIR, con obbligo di rivalsa. La norma, nella formulazione vigente, non si limita più ai compensi per prestazioni di lavoro dipendente in senso stretto, ma si riferisce in generale alle somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

Qualifica soggettiva della Provincia e applicazione della norma

La Provincia è qualificata come ente pubblico non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, quindi, rientra tra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR. Per tale ragione, quando corrisponde somme e valori riconducibili al rapporto di lavoro dipendente, assume la veste di sostituto d'imposta e deve applicare la ritenuta prevista dall'art. 23 del DPR n. 600/1973.

Effetti dell'art. 1676 c.c. nei confronti del committente

La risoluzione precisa che l'art. 1676 c.c. attribuisce ai lavoratori dell'appaltatore il diritto di agire direttamente contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, nei limiti del debito del committente verso l'appaltatore al momento della domanda. Quando il committente effettua il pagamento diretto delle retribuzioni in tale contesto, ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della ritenuta fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

Conclusione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia conclude che la Provincia è tenuta a effettuare la ritenuta ex art. 23 del DPR n. 600/1973 anche sulle somme corrisposte ai dipendenti dell'appaltatore in forza dell'art. 1676 c.c., nonché a adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione. L'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006 non incide su tale obbligo, poiché quelle disposizioni riguardavano il recupero delle ritenute non versate in capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, ma non il dovere del committente sostituto d'imposta di operare la ritenuta sui redditi da lui corrisposti.

Regolarizzazione delle omissioni pregresse

Per i pagamenti già effettuati senza ritenuta, la risoluzione indica che la Provincia, se ne ricorrono i presupposti, può avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per rimediare alla violazione.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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