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Risoluzione

Risoluzione n. 478 del 16/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il servizio di Bike-Sharing non rientra né nell’esenzione IVA per il trasporto pubblico urbano di persone né nell’aliquota agevolata del 10%, ma costituisce una prestazione di servizi unica imponibile con aliquota ordinaria del 20%.

Trattamento IVA del servizio di Bike-Sharing

Trattamento IVA del servizio di Bike-Sharing

La risoluzione affronta il quesito di ALFA S.p.A. sul regime IVA applicabile al servizio di Bike-Sharing affidato in appalto per la città di Milano. L’Amministrazione esamina la natura giuridica del rapporto e conclude che le prestazioni rese non sono qualificabili come trasporto di persone né come semplice locazione/noleggio di biciclette, ma come servizio complesso imponibile con aliquota ordinaria.

Quesito e fattispecie esaminata

ALFA S.p.A. risulta aggiudicataria di un appalto per la prima fase attuativa di un sistema di Bike-Sharing. Il contratto prevede:

  • installazione del sistema;
  • gestione integrale;
  • mantenimento del servizio per 15 anni.

Il corrispettivo è costituito da:

  • proventi derivanti dall’uso del servizio da parte degli utenti, tramite vendita di abbonamenti e addebiti per utilizzi eccedenti la mezz’ora;
  • proventi derivanti dallo sfruttamento di nuovi spazi pubblicitari messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

La società ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata di cui al punto 127-novies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 almeno ai corrispettivi relativi agli abbonamenti e agli addebiti per utilizzi oltre la mezz’ora.

Tesi dell’istante

L’istante sostiene che il Bike-Sharing non sia un servizio di noleggio o locazione di biciclette, ma un servizio complesso di mobilità pubblica. A suo avviso:

  • il contratto non avrebbe ad oggetto la concessione del godimento di una specifica bicicletta, ma la messa a disposizione di un sistema integrato di trasporto;
  • non sarebbe applicabile l’esenzione di cui all’art. 10, n. 14, del DPR n. 633/1972, perché le biciclette non rientrerebbero nei “veicoli da piazza”;
  • il servizio dovrebbe comunque beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista per le prestazioni di trasporto di persone.

L’istante richiama inoltre:

  • la circolare n. 7/E del 14 gennaio 1998, secondo cui l’aliquota ridotta si applica alle prestazioni di trasporto di persone prescindendo dalla qualificazione giuridica del contratto;
  • la sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2001, causa C-83/99, per un’interpretazione in base al contesto della norma comunitaria;
  • l’art. 1678 c.c., sostenendo che il rapporto sarebbe comunque riconducibile al contratto di trasporto sotto il profilo economico-funzionale.

Valutazione dell’Agenzia: esclusione dell’esenzione per trasporto urbano

L’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il quadro normativo nazionale e comunitario. In base all’art. 10, n. 14, del DPR n. 633/1972 sono esenti IVA le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuato con taxi o altri mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale o lagunare. Le prestazioni di trasporto extraurbano di persone e quelle rese con mezzi diversi dai taxi sono invece soggette ad IVA con aliquota del 10% ai sensi del punto 127-novies della Tabella A, parte III.

La Direttiva 2006/112/CE, nell’allegato III, consente l’aliquota ridotta per il trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito. Tuttavia, secondo l’Agenzia:

  • le disposizioni agevolative ed esentative vanno interpretate restrittivamente;
  • non ogni servizio che abbia attinenza con il trasporto rientra automaticamente nella nozione di trasporto di persone;
  • la nozione va intesa nel suo significato abituale, che presuppone un soggetto che trasferisce persone o cose da un luogo a un altro mediante propria organizzazione di mezzi e di attività, assumendosi il rischio del trasporto e la direzione tecnica dello stesso.

Alla luce di ciò, il Bike-Sharing non può essere assimilato al trasporto urbano di persone, poiché manca il vettore che assume il rischio del trasporto.

Valutazione della natura contrattuale: non trasporto né noleggio

L’Agenzia esamina anche la differenza tra trasporto, noleggio e locazione di cosa mobile.

Richiama la giurisprudenza di legittimità che distingue:

  • la locazione onerosa di cosa mobile, in cui il conduttore acquisisce la detenzione e il godimento del bene, assumendo i rischi inerenti all’utilizzazione;
  • il noleggio in senso stretto, nel quale il bene resta nella disponibilità del noleggiante, che compie con esso determinate attività a favore della controparte, sotto la propria direzione tecnica.

Per il servizio di Bike-Sharing, l’assenza del conducente esclude il trasporto; al tempo stesso il servizio non è qualificabile come noleggio propriamente detto. Esso ricade piuttosto nello schema della locazione, pur trattandosi di un sistema articolato.

L’Agenzia osserva anche che:

  • l’utente non ha un diritto esclusivo su una bicicletta indeterminata, ma utilizza quella identificata dal numero progressivo indicato nel sistema al momento dell’attivazione dell’abbonamento;
  • al momento della sottoscrizione l’utente assume la responsabilità della bicicletta ricevuta e si impegna a restituirla in perfetto stato;
  • la possibilità di riconsegnare il mezzo in qualsiasi stazione è accompagnata dal rischio, assunto dall’utente, di non trovare stalli disponibili e di dover proseguire fino alla stazione libera più vicina.

Qualificazione del servizio come prestazione unica di servizi

Secondo l’Amministrazione, il Bike-Sharing, nella sua struttura complessiva, non si esaurisce nella mera messa a disposizione di biciclette. Comprende infatti anche:

  • manutenzione;
  • collegamenti telematici;
  • gestione dei parchi biciclette;
  • ulteriori servizi organizzativi e operativi.

Ne deriva che le prestazioni rese, remunerate con un corrispettivo globale commisurato all’utilizzo del mezzo, costituiscono una prestazione di servizi unica ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/1972.

Conclusione sul regime IVA

La risoluzione conclude che il servizio di Bike-Sharing:

  • non beneficia dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 14, del DPR n. 633/1972;
  • non rientra nell’aliquota agevolata del 10% prevista per le prestazioni di trasporto di persone di cui al punto 127-novies della Tabella A, parte III;
  • deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 20%.

Indicazioni finali

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.

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