Risoluzione n. 478 del 16/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il servizio di Bike-Sharing non rientra né nell’esenzione IVA per il trasporto pubblico urbano di persone né nell’aliquota agevolata del 10%, ma costituisce una prestazione di servizi unica imponibile con aliquota ordinaria del 20%.
Trattamento IVA del servizio di Bike-Sharing
Trattamento IVA del servizio di Bike-Sharing
La risoluzione affronta il quesito di ALFA S.p.A. sul regime IVA applicabile al servizio di Bike-Sharing affidato in appalto per la città di Milano. L’Amministrazione esamina la natura giuridica del rapporto e conclude che le prestazioni rese non sono qualificabili come trasporto di persone né come semplice locazione/noleggio di biciclette, ma come servizio complesso imponibile con aliquota ordinaria.
Quesito e fattispecie esaminata
ALFA S.p.A. risulta aggiudicataria di un appalto per la prima fase attuativa di un sistema di Bike-Sharing. Il contratto prevede:
- installazione del sistema;
- gestione integrale;
- mantenimento del servizio per 15 anni.
Il corrispettivo è costituito da:
- proventi derivanti dall’uso del servizio da parte degli utenti, tramite vendita di abbonamenti e addebiti per utilizzi eccedenti la mezz’ora;
- proventi derivanti dallo sfruttamento di nuovi spazi pubblicitari messi a disposizione dall’amministrazione comunale.
La società ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata di cui al punto 127-novies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 almeno ai corrispettivi relativi agli abbonamenti e agli addebiti per utilizzi oltre la mezz’ora.
Tesi dell’istante
L’istante sostiene che il Bike-Sharing non sia un servizio di noleggio o locazione di biciclette, ma un servizio complesso di mobilità pubblica. A suo avviso:
- il contratto non avrebbe ad oggetto la concessione del godimento di una specifica bicicletta, ma la messa a disposizione di un sistema integrato di trasporto;
- non sarebbe applicabile l’esenzione di cui all’art. 10, n. 14, del DPR n. 633/1972, perché le biciclette non rientrerebbero nei “veicoli da piazza”;
- il servizio dovrebbe comunque beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista per le prestazioni di trasporto di persone.
L’istante richiama inoltre:
- la circolare n. 7/E del 14 gennaio 1998, secondo cui l’aliquota ridotta si applica alle prestazioni di trasporto di persone prescindendo dalla qualificazione giuridica del contratto;
- la sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2001, causa C-83/99, per un’interpretazione in base al contesto della norma comunitaria;
- l’art. 1678 c.c., sostenendo che il rapporto sarebbe comunque riconducibile al contratto di trasporto sotto il profilo economico-funzionale.
Valutazione dell’Agenzia: esclusione dell’esenzione per trasporto urbano
L’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il quadro normativo nazionale e comunitario. In base all’art. 10, n. 14, del DPR n. 633/1972 sono esenti IVA le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuato con taxi o altri mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale o lagunare. Le prestazioni di trasporto extraurbano di persone e quelle rese con mezzi diversi dai taxi sono invece soggette ad IVA con aliquota del 10% ai sensi del punto 127-novies della Tabella A, parte III.
La Direttiva 2006/112/CE, nell’allegato III, consente l’aliquota ridotta per il trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito. Tuttavia, secondo l’Agenzia:
- le disposizioni agevolative ed esentative vanno interpretate restrittivamente;
- non ogni servizio che abbia attinenza con il trasporto rientra automaticamente nella nozione di trasporto di persone;
- la nozione va intesa nel suo significato abituale, che presuppone un soggetto che trasferisce persone o cose da un luogo a un altro mediante propria organizzazione di mezzi e di attività, assumendosi il rischio del trasporto e la direzione tecnica dello stesso.
Alla luce di ciò, il Bike-Sharing non può essere assimilato al trasporto urbano di persone, poiché manca il vettore che assume il rischio del trasporto.
Valutazione della natura contrattuale: non trasporto né noleggio
L’Agenzia esamina anche la differenza tra trasporto, noleggio e locazione di cosa mobile.
Richiama la giurisprudenza di legittimità che distingue:
- la locazione onerosa di cosa mobile, in cui il conduttore acquisisce la detenzione e il godimento del bene, assumendo i rischi inerenti all’utilizzazione;
- il noleggio in senso stretto, nel quale il bene resta nella disponibilità del noleggiante, che compie con esso determinate attività a favore della controparte, sotto la propria direzione tecnica.
Per il servizio di Bike-Sharing, l’assenza del conducente esclude il trasporto; al tempo stesso il servizio non è qualificabile come noleggio propriamente detto. Esso ricade piuttosto nello schema della locazione, pur trattandosi di un sistema articolato.
L’Agenzia osserva anche che:
- l’utente non ha un diritto esclusivo su una bicicletta indeterminata, ma utilizza quella identificata dal numero progressivo indicato nel sistema al momento dell’attivazione dell’abbonamento;
- al momento della sottoscrizione l’utente assume la responsabilità della bicicletta ricevuta e si impegna a restituirla in perfetto stato;
- la possibilità di riconsegnare il mezzo in qualsiasi stazione è accompagnata dal rischio, assunto dall’utente, di non trovare stalli disponibili e di dover proseguire fino alla stazione libera più vicina.
Qualificazione del servizio come prestazione unica di servizi
Secondo l’Amministrazione, il Bike-Sharing, nella sua struttura complessiva, non si esaurisce nella mera messa a disposizione di biciclette. Comprende infatti anche:
- manutenzione;
- collegamenti telematici;
- gestione dei parchi biciclette;
- ulteriori servizi organizzativi e operativi.
Ne deriva che le prestazioni rese, remunerate con un corrispettivo globale commisurato all’utilizzo del mezzo, costituiscono una prestazione di servizi unica ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/1972.
Conclusione sul regime IVA
La risoluzione conclude che il servizio di Bike-Sharing:
- non beneficia dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 14, del DPR n. 633/1972;
- non rientra nell’aliquota agevolata del 10% prevista per le prestazioni di trasporto di persone di cui al punto 127-novies della Tabella A, parte III;
- deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 20%.
Indicazioni finali
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.
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