Risoluzione n. 479 del 17/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 479/E del 17 dicembre 2008 stabilisce che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo, relativa a un credito da finanziamento a medio-lungo termine, non beneficia dell’imposta sostitutiva prevista dal DPR 601/1973 e va registrata in termine fisso con imposta di registro proporzionale dell’1% sull’intero credito ammesso.
Imposta di registro su sentenza di opposizione allo stato passivo fallimentare
Imposta di registro sulla sentenza di opposizione allo stato passivo
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di una sentenza del Tribunale resa in sede di opposizione allo stato passivo di un fallimento, avente ad oggetto l’ammissione di un credito originato da un finanziamento assistito da ipoteca volontaria e fideiussione. Il tema centrale è se la sentenza possa fruire del regime agevolato previsto per le operazioni di credito a medio e lungo termine oppure debba scontare l’imposta di registro ordinaria.
Fatti esposti nell’interpello
La società istante, per conto di una banca, rappresenta che:
- la BETA s.p.a. aveva concesso a una società un credito garantito da ipoteca volontaria e da fideiussione dei soci, riconducibile ai finanziamenti a medio e lungo termine disciplinati dal DPR 29 settembre 1973, n. 601;
- a seguito del fallimento della società mutuataria, la banca si era insinuata al passivo ipotecario;
- il Giudice Delegato aveva ammesso il credito solo in parte e con collocazione chirografaria anziché privilegiata;
- con opposizione allo stato passivo ex articolo 98 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Tribunale aveva invece ammesso il credito per l’intera somma richiesta e in via privilegiata ipotecaria;
- l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate aveva tassato la sentenza con imposta di registro proporzionale dell’1% ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte prima, del TUR.
Quesito formulato dal contribuente
L’istante chiede quale sia il corretto trattamento tributario della sentenza, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 601/1973 per i finanziamenti a medio e lungo termine e dell’imposta sostitutiva collegata a tali operazioni. In particolare, sostiene che la sentenza dovrebbe essere soggetta a imposta fissa, oppure, in subordine, che l’imposizione proporzionale dovrebbe riguardare soltanto l’eventuale differenza di importo o gli interessi.
Posizione dell’istante
L’istante afferma che la sentenza:
- non dovrebbe essere tassata in misura proporzionale, ma in misura fissa, perché relativa a un mutuo fondiario agevolato dal DPR 601/1973;
- non costituirebbe un vero accertamento di diritto a contenuto patrimoniale, se non eventualmente per una parte limitata, poiché avrebbe solo modificato la collocazione del credito da chirografaria a privilegiata ipotecaria.
Valutazione preliminare della Direzione
La Direzione Centrale evidenzia anzitutto che l’istanza è inammissibile, perché mira sostanzialmente a ottenere una valutazione sulla liquidazione dell’imposta già effettuata dall’Ufficio locale, cioè un controllo ex post dell’operato dell’Amministrazione. Tale attività esula dalla funzione interpretativa dell’interpello ex articolo 11 della legge 212/2000.
Viene inoltre osservato che non sussistono obiettive condizioni di incertezza interpretativa, poiché l’Amministrazione si era già espressa sul punto con la risoluzione 21 aprile 2008, n. 168/E.
Parere espresso come consulenza giuridica
Pur ribadendo l’inammissibilità dell’interpello, la Direzione fornisce comunque un parere nell’ambito della consulenza giuridica. Il ragionamento segue questi passaggi:
- gli articoli 15 e 17 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 prevedono, per determinate operazioni di credito a medio e lungo termine, l’assoggettamento a imposta sostitutiva;
- l’articolo 15 esenta da imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse sulle concessioni governative le operazioni di finanziamento e gli atti e formalità inerenti;
- tuttavia, il secondo comma dell’articolo 15 stabilisce che gli atti giudiziari relativi a tali operazioni restano soggetti al regime ordinario;
- di conseguenza, le sentenze rese in giudizi relativi a questi rapporti non beneficiano dell’esonero previsto per l’imposta sostitutiva.
Regime fiscale della sentenza
In applicazione di tali principi, la risoluzione afferma che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo:
- è esclusa dal regime dell’imposta sostitutiva previsto per i finanziamenti a medio e lungo termine;
- deve essere registrata in termine fisso;
- sconta l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte prima, del TUR;
- l’aliquota applicabile è dell’1% per gli atti dell’autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Base imponibile
La Direzione precisa che la base imponibile è costituita dall’intero credito ammesso allo stato passivo del fallimento, non soltanto dalla differenza rispetto a quanto già riconosciuto dal Giudice Delegato né dai soli interessi.
Indicazione finale
La risoluzione richiama infine il ruolo delle Direzioni Regionali, che devono vigilare affinché i principi espressi vengano applicati in modo uniforme sul territorio.
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