Cassazione Civile, Ordinanza n. 15784/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di PVC relativo all'anno d'imposta 2007, l'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente operante nel commercio di rottami ferrosi, contestando: la registrazione irregolare di numerose fatture di acquisto; la detrazione IVA ritenuta indebita per operazioni asseritamente fittizie con due fornitori; la mancata corretta applicazione del reverse charge nel settore dei materiali ferrosi; e la conseguente rettifica del reddito d'impresa e del valore della produzione IRAP. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente. La CTR, invece, aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale del contribuente, annullando integralmente l'avviso di accertamento e ritenendo veridiche le operazioni commerciali sulla base della documentazione prodotta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, denunciando: motivazione apparente e vizio del procedimento; ultrapetizione per avere la CTR deciso anche sull'IVA; violazione delle regole probatorie in tema di operazioni inesistenti; violazione dell'art. 109 TUIR sulla deducibilità dei costi; violazione delle norme IVA sulla detraibilità; violazione della disciplina del reverse charge; e illegittima applicazione della sanzione più mite ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997. La parte intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il settimo motivo di ricorso, rigettando gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai profili oggetto di accoglimento e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. In particolare, ha ritenuto fondata la censura sulla deducibilità dei costi, perché la CTR aveva sovrapposto la prova dell'esistenza delle operazioni alla distinta verifica dei requisiti di inerenza, effettività, competenza, certezza e determinatezza richiesti dall'art. 109 TUIR; ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulla sanzione, poiché doveva applicarsi il regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto, non essendo definitivo il provvedimento sanzionatorio. Sono stati invece dichiarati inammissibili o infondati gli altri motivi, per difetto di specificità, per la necessaria correlazione al vizio denunciato o perché la questione non era stata decisa dalla CTR.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente e del procedimento.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in tema di requisiti della sentenza e motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedotta violazione del divieto di ultrapetizione.
artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per il giudizio di ultrapetizione nel processo tributario.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione IVA e operazioni imponibili.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di disciplina IVA e prova della detrazione.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per l'accertamento del reddito d'impresa.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici a supporto dell'accertamento fiscale.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 109 t.u.i.r.
La deducibilità dei costi richiede effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la prova è a carico del contribuente.
art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per la disciplina del reverse charge nel settore dei rottami e materiali di recupero.
art. 35 d.l. n. 269 del 2003
Richiamato come norma modificativa della disciplina IVA sui rottami, convertita dalla l. n. 326 del 2003.
l. n. 326 del 2003
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 269 del 2003.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato come sanzione applicata con regime più favorevole sopravvenuto.
art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997
Applicato il principio del favor rei alle sanzioni tributarie, con retroattività della disciplina più favorevole se il provvedimento non è definitivo.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
Richiamato per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti dei requisiti del TUIR.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto la disciplina sulla deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti.
l. n. 44 del 2012
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette non si identifica con la sola dimostrazione dell'esistenza dell'operazione: occorre verificare, autonomamente, inerenza, effettività, competenza, certezza e determinabilità del costo, con prova a carico del contribuente quando l'operazione è contestata dall'Amministrazione.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi può essere ammessa nei limiti dei requisiti previsti dal TUIR; resta invece esclusa la deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
- La detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo sono profili distinti e non possono essere confusi: il giudice deve esaminarli separatamente secondo la disciplina propria di ciascun tributo.
- Il principio del favor rei in materia tributaria impone l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole, anche in sede di legittimità, quando la sanzione non sia ancora divenuta definitiva.
- La censura per ultrapetizione è infondata se la questione che si assume decisa d'ufficio risulta in realtà devoluta al giudice dall'impugnazione o dalle difese della controparte.
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