Cassazione Civile, Ordinanza n. 05541/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto relativo a un immobile ad uso ristorante. In precedenza le parti avevano stipulato un contratto di locazione; successivamente avevano concluso un contratto di comodato riferito al medesimo immobile, nel quale i ricorrenti avevano dichiarato di essere debitori di una somma di euro 150.000, da restituire alla scadenza del rapporto in mancanza di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. Il creditore ha ottenuto decreto ingiuntivo per tale somma. I debitori hanno proposto opposizione con citazione notificata entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, ma iscritta a ruolo oltre il termine. Il Tribunale aveva ritenuto tempestiva l’opposizione; la Corte d’appello, su impugnazione del creditore, l’ha invece dichiarata inammissibile per tardività. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno dedotto violazione dell’art. 54 l. n. 69/2009 e dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la sanatoria prevista dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 dovesse operare anche per le controversie in materia di locazione soggette al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., e non solo per le controversie individuali di lavoro; con il secondo motivo hanno lamentato difetto di motivazione e falsa applicazione della stessa norma, chiedendo in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione di immobili urbani, proposta erroneamente con citazione anziché con ricorso, non si applichi la disciplina del mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011, poiché tale norma opera solo quando la controversia sia introdotta in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dallo stesso decreto. L’atto può produrre gli effetti del ricorso, per conversione, solo se depositato in cancelleria entro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c.; nel caso concreto il deposito era avvenuto oltre tale termine, sicché correttamente la Corte d’appello aveva dichiarato l’opposizione inammissibile. È stata inoltre esclusa la necessità di rimettere alla Corte costituzionale la questione proposta, richiamando il precedente della Corte costituzionale che aveva già ritenuto non manifestamente irragionevole la disciplina processuale vigente. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la sopravvenienza del precedente delle Sezioni Unite. È stato posto a carico dei ricorrenti l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato dai ricorrenti come norma coordinata con la disciplina del rito, ma la Corte non ne ha tratto una regola diversa da quella affermata sul termine e sulla forma dell’opposizione.
art. 4 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
la disciplina di conversione/salvezza degli effetti dell’atto opera nei soli casi previsti dal decreto quando la controversia è introdotta in forme diverse da quelle prescritte; non si estende automaticamente a ogni controversia soggetta al rito del lavoro o al rito locatizio speciale.
art. 12 preleggi
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’interpretazione letterale e sistematica, senza che la Corte ne ricavi una conclusione favorevole alla tesi difensiva.
art. 447-bis c.p.c.
identifica il rito speciale applicabile alle controversie in materia di locazione di immobili urbani.
art. 641 c.p.c.
l’opposizione a decreto ingiuntivo, ove proposta con atto suscettibile di conversione, deve comunque essere depositata in cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto per produrre gli effetti del ricorso.
art. 426 c.p.c.
richiamato nel passaggio sulla questione di legittimità costituzionale già esaminata dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevole la disciplina del mutamento di rito.
art. 3 Cost.
invocato per censurare la diversa disciplina tra controversie lavoristiche e altre controversie soggette al rito del lavoro; la censura non è stata accolta.
art. 24 Cost.
richiamato nella precedente questione di costituzionalità menzionata dalla Corte, senza esiti favorevoli alla tesi dei ricorrenti.
art. 111 Cost.
richiamato nella precedente questione di costituzionalità menzionata dalla Corte, senza esiti favorevoli alla tesi dei ricorrenti.
art. 92 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis consentiva la compensazione delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione di immobili urbani, se l’atto di opposizione è proposto con citazione anziché con ricorso, la conversione dell’atto in ricorso è utile solo se la citazione viene depositata in cancelleria entro il termine di legge per l’opposizione; in difetto, l’opposizione è inammissibile per tardività.
- La disciplina di cui all’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 non costituisce una regola generale di sanatoria per qualsiasi procedimento introdotto con forma errata, ma opera nei limiti dei procedimenti espressamente ricompresi nel decreto e dei modelli processuali da esso disciplinati.
- La mera deduzione di un contrasto sistematico o di opportunità legislativa non basta a fondare una questione di legittimità costituzionale quando la Corte costituzionale abbia già ritenuto la disciplina processuale non manifestamente irragionevole.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività va apprezzata non solo rispetto alla notificazione dell’atto di opposizione, ma anche rispetto al momento del suo deposito in cancelleria, quando tale deposito è necessario perché l’atto produca gli effetti processuali del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05490/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →