Sentenza n. 10357/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto prot. n. 1247/2022 dell'Assessorato della salute della Regione Siciliana - Dipartimento pianificazione strategica, emesso il 13.12.2022 e pubblicato in pari data, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 1) e dei relativi allegati A (doc. 1 bis), B (doc. 1 ter), C (doc. 1 quater), e D (doc. 1 quinquies), nella parte in cui stabilisce il ripiano posto a carico della Etralon s.r.l.; - degli atti degli enti del Servizio sanitario regionale, ancorché dagli estremi non noti, presupposti al decreto prot. n. 1247/2022; - del d.m. 6 ottobre 2022 del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 e recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018” (doc. 2); - dell'intesa - prot. n. 6215/C7SAN - raggiunta dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 14.9.2022 (doc. 3) nonché dell'intesa sancita - repertorio atti n. 213/CSR - dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 - (doc. 4); - del d.m. 6 luglio 2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e finanze recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 5); - dell'accordo - repertorio atto n. 181/CSR - del 7 novembre 2019 (doc. 6), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; ove occorra: - della circolare del Ministero della salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, inerente al procedimento di determinazione degli obblighi di ripiano a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di individuazione della quota di payback sui dispositivi medici posta a carico dell'impresa, con gli atti statali e regionali presupposti relativi al ripiano della spesa per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto dell'Assessorato della salute della Regione Siciliana che individuava a suo carico la quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa regionale dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi: il decreto ministeriale sulle linee guida, le intese della Conferenza delle regioni e della Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, l'accordo del 7 novembre 2019 sui criteri di definizione del tetto e sulle modalità di ripiano e, ove occorrente, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Dal testo non risultano esaminati nel merito i motivi di legittimità dedotti contro tali atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 6 maggio 2026 con cui essa ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriori effetti decisori.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione della domanda di annullamento, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il giudice ravvisi peculiarità del caso.
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