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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni relativo alla maggiore ICI per l'anno 2000, sostenendo di non aver mai ricevuto comunicazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la violazione della L. n. 342/2000, art. 74, il difetto di motivazione dell'avviso e l'erroneità della rendita determinata dall'Ufficio tecnico erariale nell'ambito della procedura DOCFA. In cassazione ha dedotto, inoltre, la violazione dei termini di impugnazione, l'insufficiente motivazione dell'avviso per mancata allegazione dell'atto di classamento e l'omessa valutazione delle contestazioni sulla rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Commissione regionale non aveva dichiarato inammissibile la contestazione per tardività, ma l'aveva comunque esaminata nel merito e ritenuta infondata. Ha inoltre precisato che, quando la rendita è attribuita mediante procedura DOCFA sulla base degli elementi forniti dal contribuente e la differenza rispetto alla rendita proposta dipende da una valutazione tecnica, l'avviso ICI può essere motivato senza allegare o riprodurre l'atto di classamento, poiché tali dati sono sostanzialmente già conosciuti dal contribuente. Il motivo relativo alla motivazione dell'avviso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mentre la censura sulla valutazione della rendita è stata ritenuta infondata. Non è stata ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Territorio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Termine per la proposizione del ricorso tributario.

    La Corte ha chiarito che la CTR aveva richiamato la tardività solo incidentalmente, avendo comunque esaminato e respinto nel merito le contestazioni della contribuente.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 11, comma 2-bis

    L'avviso di liquidazione deve essere motivato con riferimento agli elementi necessari per la determinazione dell'imposta.

    Nel caso di rendita attribuita tramite DOCFA sulla base di elementi forniti dal contribuente, l'avviso può essere sufficientemente motivato anche senza allegare o riprodurre l'atto di classamento, salvo che la nuova rendita si fondi su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente.

  • D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75

    Disciplina della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.

    La procedura presuppone l'indicazione da parte del contribuente degli elementi tecnici e fattuali dell'immobile; l'eventuale diversa rendita attribuita dall'Amministrazione può derivare da una valutazione tecnica di tali elementi.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Regolamentazione della procedura DOCFA.

    La conoscibilità dei dati catastali forniti dal contribuente incide sull'adeguatezza della motivazione dell'avviso fiscale.

  • Art. 366 c.p.c.

    Requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

    Il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi della sentenza e gli errori denunciati; non è sufficiente una contestazione generica della motivazione dell'avviso senza precisare la concreta discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e all'omesso esame di fatti decisivi.

    La Corte ha escluso sia una violazione di legge sia un'omessa motivazione, ritenendo che la CTR avesse esaminato e valutato autonomamente la ricostruzione tecnica dell'Amministrazione.

  • Art. 111 Cost.

    Principio della ragionevole durata del processo.

    Non occorre integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Territorio quando la sua partecipazione non potrebbe modificare l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle controversie su ICI o altri tributi fondati su una rendita catastale DOCFA, l'avviso può essere sufficientemente motivato senza allegare l'atto di classamento se la rendita deriva dagli elementi già dichiarati dal contribuente e la differenza dipende da una valutazione tecnica.
  • Se invece l'Amministrazione attribuisce la rendita sulla base di elementi di fatto nuovi o diversi da quelli indicati dal contribuente, l'avviso deve allegare o riprodurre l'atto di classamento e spiegare adeguatamente la variazione.
  • La contestazione della rendita deve essere tempestiva e deve individuare concretamente gli errori tecnici o fattuali della stima; una critica generica è normalmente insufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione la specifica discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita e il modo in cui la sentenza avrebbe violato la legge o omesso l'esame di un fatto decisivo.
  • Una motivazione della sentenza tributaria è normalmente sufficiente quando richiama una ricostruzione tecnica precisa e dettagliata dell'Amministrazione e spiega perché le conclusioni del contribuente non la superano.
  • La mancata notifica del ricorso a un ente coinvolto nel procedimento non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio se, anche considerando la sua partecipazione, la decisione non potrebbe cambiare.

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