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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36777/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione nei soli effetti civili avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Bologna. Ha dedotto (1) vizi di motivazione e di valutazione probatoria con riferimento agli artt. 125 e 546 c.p.p., sostenendo che il Tribunale abbia dato eccessiva rilevanza alle dichiarazioni dei testi Alberi e Montali non considerando che essi avevano assistito solo a parte dell'aggressione e senza spiegare adeguatamente perché ritenere attendibile la versione della persona offesa; (2) errore di diritto e di applicazione della norma penale (art. 581 c.p.) e di norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p.), contestando la decisione di ritenere che il mero "strattonamento" non integri il reato di percosse. Parallelamente è emersa la questione procedurale della tardività dell'appello di parte civile (atto depositato oltre il termine utile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso per cassazione non inammissibile sul piano del merito (ossia i motivi non manifestamente infondati, in particolare la questione sulla riconducibilità dello strattonamento alle percosse), ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'appello di parte civile avverso la sentenza del Giudice di pace era inammissibile per tardività (l'appello era stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito fuori termine). La Corte ha quindi dichiarato inammissibile l'appello e disposto l'esecuzione della sentenza di primo grado (del Giudice di pace del 24 novembre 2020) che aveva condannato Torri Pierpaolo per il reato di percosse.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente ...»

    La Corte precisa che la norma (introdotta dall'art. 33 d.lgs. n.150/2022) si applica solo alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte rispetto a costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30/12/2022; nel caso concreto non si è potuto rinviare gli atti alla sezione civile per tale motivo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere del giudice di motivare adeguatamente le proprie valutazioni in ordine alle prove; la Corte ha esaminato il profilo ma la decisione finale è stata dettata dall'inammissibilità dell'appello.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri di revisione della Corte d'appello sulla valutazione delle prove rese in primo grado; la corte di cassazione ha ritenuto non manifesta l'infondatezza del motivo, ma non ha deciso il merito per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 581 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di percosse; la questione se il mero strattonamento rientri nella fattispecie è stata sollevata come questione sostanziale non manifestamente infondata, ma non risolta dalla Cassazione a causa della prevalenza della questione procedurale.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Norme relative alla valutazione della prova testimoniale; richiamate nel motivo sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi, ma la Corte ha evitato di decidere il merito perché ha annullato per inammissibilità dell'appello.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità dell'appello: la Corte ha ritenuto che l'appello contro la sentenza del Giudice di pace fosse stato depositato oltre il termine utile dalla notifica dell'avviso di deposito fuori termine, imponendo la declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U., 25 maggio 2023 (richiamo giurisprudenziale)

    Richiama il principio secondo cui l'art. 573, comma 1-bis, si applica solo alle impugnazioni civili relative a costituzioni intervenute dopo il 30/12/2022; usata per escludere il rinvio alla sezione civile nel caso di specie.

  • Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020 (Mirabella)

    Richiamata per ricordare che le cause di inammissibilità dell'impugnazione devono essere rilevate d'ufficio in ogni grado e non sono sanabili; conseguentemente la Corte deve dichiarare l'inammissibilità anche se il giudice di merito non l'ha fatto.

Massime di principio

  • Le impugnazioni devono rispettare rigorosamente i termini processuali: un appello tardivo è inammissibile e questa inammissibilità va rilevata d'ufficio in ogni grado, con effetti anche sulla possibilità per la Corte di Cassazione di esaminare il merito.
  • Quando il ricorso è proposto "per i soli interessi civili", l'art. 573, comma 1-bis c.p.p. può determinare il rinvio degli atti alla sezione civile, ma la sua applicazione è limitata alle costituzioni tardive intervenute dopo il 30/12/2022; occorre verificare la data di costituzione della parte civile prima di disporre il rinvio.
  • Questioni sostanziali (ad es. se lo "strattonamento" integri le percosse) possono essere ritenute non manifestamente infondate dalla Cassazione, ma rimangono non decise se prevale una questione procedurale di inammissibilità.
  • Il giudice di appello deve motivare chiaramente le ragioni della valutazione delle prove (testimonianze e attendibilità della persona offesa), ma l'eventuale vizio di valutazione può rimanere senza esito se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi processuali.
  • In situazioni simili è cruciale verificare tempestivamente la corretta notifica e i termini di impugnazione; difensori e parti civili devono calcolare i termini a partire dalla notifica dell'avviso di deposito quando la sentenza è depositata fuori termine.

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