Sentenza n. 2195/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione turistico-ricettivo in variante al PRG mediante la procedura SUAP ex art. 8 d.P.R. 160/2010
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la relazione istruttoria conclusiva con cui il Responsabile dell’Area Tecnica e SUAP/SUE del Comune ha rigettato l’istanza presentata per realizzare, su terreni classificati in zona E agricola, un residence turistico-ricettivo mediante piano di lottizzazione in variante al PRG. In via preliminare ha contestato la tardività del deposito documentale e della costituzione del Comune. Nel merito ha dedotto: 1) incompetenza del Responsabile dell’Area Tecnica e violazione dell’art. 8 d.P.R. 160/2010 e degli artt. 14 e ss. l. 241/1990, sostenendo che il responsabile SUAP avrebbe dovuto convocare la conferenza di servizi e rimettere successivamente la proposta al Consiglio comunale; 2) violazione della disciplina speciale SUAP, assumendo che la convocazione della conferenza fosse un atto dovuto a fronte della richiesta e che il Comune avesse arrestato il procedimento in una fase meramente iniziale; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento e illogicità, contestando l’assenza del presupposto dell’insufficienza delle aree produttive idonee e la valutazione di eccessivo impatto territoriale; 4) contraddittorietà, violazione dei principi di buona amministrazione, buona fede e legittimo affidamento, in ragione della precedente nota comunale che aveva riconosciuto la legittimità della proposta e la necessità di una variante.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto solo in parte l’eccezione relativa ai termini processuali: ha dichiarato inutilizzabile il deposito documentale del Comune effettuato il 6 giugno 2026, perché avvenuto oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.; ha invece ritenuto tempestiva la costituzione del Comune, poiché il termine di cui all’art. 46 c.p.a. non è perentorio e la parte intimata può costituirsi fino all’udienza, ferma la maturazione delle preclusioni documentali e difensive. Nel merito ha respinto congiuntamente i primi due motivi. L’art. 8 d.P.R. 160/2010 configura una procedura speciale ed eccezionale per la variante urbanistica richiesta da un insediamento produttivo, ma la convocazione della conferenza di servizi non è automatica né dovuta per il solo fatto della presentazione dell’istanza. Il Comune deve previamente accertare in modo oggettivo, rigoroso e adeguatamente motivato l’assenza o l’insufficienza di aree idonee nello strumento urbanistico vigente. Nel caso concreto il progetto era realizzabile nelle zone C1 di espansione, presenti in misura significativa, libere e non sature, sicché mancava il presupposto per attivare la procedura speciale. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione relativa alla disponibilità di aree C1 idonee era sufficiente e non superata dagli argomenti del ricorrente sulla diversa vocazione turistico-balneare dell’area, sulla natura non ordinariamente residenziale della struttura e sulle caratteristiche progettuali. Il TAR ha osservato che l’eventuale incompatibilità concreta del progetto con le zone già previste dal PRG dovrebbe condurre a modificare l’intervento per renderlo conforme allo strumento vigente, non a utilizzare l’art. 8 per modificarlo. Poiché il diniego era plurimotivato e una sola ragione legittima è sufficiente a sorreggerlo, il giudice ha ritenuto superfluo esaminare la censura sull’eccessivo impatto territoriale. È stato respinto anche il motivo sull’affidamento: la precedente nota comunale non conteneva un assenso definitivo, ma evidenziava la necessità di verificare rigorosamente i presupposti dell’art. 8 e già indicava la realizzabilità dell’intervento in zona C1. Non è stata quindi ravvisata alcuna contraddizione o immotivato mutamento dell’azione amministrativa. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 160/2010
Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti (...) l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi (...)
La procedura di variante tramite SUAP è eccezionale e derogatoria; la convocazione della conferenza di servizi presuppone un accertamento comunale oggettivo, rigoroso e motivato dell’assenza o insufficienza di aree idonee e non consegue automaticamente alla domanda dell’interessato.
artt. 14-14-quinquies l. 241/1990
Disciplinano la conferenza di servizi richiamata dall’art. 8 d.P.R. 160/2010, che costituisce lo strumento istruttorio e decisorio semplificato per la proposta di variante.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per il deposito dei documenti è perentorio; il deposito tardivo è inutilizzabile processualmente e va considerato tamquam non esset.
art. 46 c.p.a.
Il termine per la costituzione della parte intimata non è perentorio; la costituzione può avvenire fino all’udienza, con salvezza delle preclusioni maturate per documenti, memorie e repliche.
art. 17.2 della disciplina urbanistica comunale
È stato richiamato per ritenere compatibile l’attrezzatura ricettiva proposta con la destinazione residenziale delle zone C1 di espansione.
Massime di principio
- La procedura di variante urbanistica prevista dall’art. 8 d.P.R. 160/2010 è eccezionale e derogatoria e può essere attivata soltanto quando sia previamente accertata, in modo oggettivo, rigoroso e motivato, l’assenza o l’insufficienza delle aree già destinate dallo strumento urbanistico agli insediamenti produttivi.
- La convocazione della conferenza di servizi ex art. 8 d.P.R. 160/2010 non costituisce un atto dovuto per il solo fatto della presentazione dell’istanza privata; il responsabile SUAP può negare l’avvio della procedura quando l’istruttoria dimostri l’insussistenza dei presupposti normativi.
- La proposta di variante eventualmente risultante dalla conferenza di servizi è un atto di impulso e non vincola il Consiglio comunale, che conserva la propria competenza e valuta autonomamente se approvare o meno la modifica dello strumento urbanistico.
- Ai fini dell’insufficienza delle aree, il parametro di riferimento è lo strumento urbanistico vigente: se il progetto è oggettivamente realizzabile in aree già dotate di destinazione idonea, non ricorre il presupposto per la variante speciale, anche quando il proponente preferisca un’altra localizzazione o ritenga tali aree meno coerenti con la propria iniziativa.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione è sufficiente a sorreggere l’atto e rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- Il termine per il deposito documentale previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è perentorio, mentre il termine per la costituzione della parte intimata previsto dall’art. 46 c.p.a. non lo è; la costituzione tardiva non consente comunque di superare le preclusioni maturate per gli atti processuali soggetti a termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →