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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Monza il 23.08.2024 e notificato il 29.08.2024 con il quale veniva inibito al ricorrente il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni tre.

Giustizia amministrativa202402910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore che vietava l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di due anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di Daspo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, l. 401/1989 per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del Daspo, lamentando anche il diniego di accesso agli atti e la conseguente lesione del diritto di difesa. Ha rappresentato di essere intervenuto, quale titolare di un'impresa di noleggio, durante l'uscita da una partita, mentre si profilava uno scontro tra tifoserie, e di avere rifiutato l'ordine di avanzare con il proprio autobus perché il mezzo trasportava prevalentemente minorenni e l'avvicinamento al luogo degli scontri lo avrebbe esposto al rischio di danneggiamento. Ha ammesso di avere utilizzato espressioni inadeguate nei confronti di un graduato dei Carabinieri. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, il difetto di motivazione e l'assenza di pericolosità della condotta per l'ordine pubblico, sostenendo che il Daspo, quale misura preventiva, richiede una condotta concretamente idonea a incidere sulla sicurezza pubblica. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 6 l. 401/1989 e l'indeterminatezza dei luoghi oggetto del divieto, deducendo inoltre un pregiudizio allo svolgimento della propria attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il Daspo. Ha ritenuto che il rifiuto di spostare il mezzo fosse determinato dal concreto pericolo che il veicolo venisse danneggiato durante gli scontri tra tifoserie e che non fosse provato che l'ordine di avanzamento fosse finalizzato a consentire la salita dei tifosi trasportati. L'eventuale salita di tifosi estranei, coinvolti negli scontri, avrebbe anzi aumentato il rischio per il mezzo, che costituiva l'unico sostentamento del ricorrente. La condotta non collaborativa è stata quindi considerata quantomeno scriminata, poiché il contenimento dell'ordine pubblico non può essere perseguito mediante l'impiego di mezzi privati e l'esposizione al pericolo di soggetti estranei ai tafferugli. Le espressioni ingiuriose rivolte agli operatori di polizia sono state ritenute non valutabili, da sole, ai fini del giudizio di pericolosità della condotta e dunque insufficienti a fondare il Daspo. L'Amministrazione è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il testo richiama il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e i relativi presupposti.

    La misura preventiva richiede una condotta concretamente riconducibile a un giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica; una condotta non collaborativa scriminata dal concreto pericolo per il privato e le sole espressioni ingiuriose non bastano, isolatamente, a fondare il Daspo.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione e al diniego di accesso agli atti; la decisione accoglie il ricorso sulla base dell'insussistenza della pericolosità della condotta.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa conseguente al diniego di accesso agli atti; il giudice non fonda espressamente su tale profilo la ratio decisoria.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è una misura preventiva fondata su un giudizio concreto di pericolosità della condotta per l'ordine e la sicurezza pubblica; non può essere applicato per reprimere una condotta priva di tale attitudine lesiva.
  • Il rifiuto di eseguire un ordine di spostamento impartito durante disordini tra tifoserie può risultare scriminato quando sia diretto a proteggere un mezzo privato e persone estranee agli scontri da un rischio concreto di danneggiamento o coinvolgimento, soprattutto se l'ordine espone il privato al pericolo senza adeguata giustificazione.
  • Il contenimento dell'ordine pubblico non può essere perseguito mediante l'impiego coattivo di mezzi privati e l'esposizione al pericolo di soggetti estranei ai tafferugli, in assenza di prova della necessità e finalità dell'ordine impartito.
  • Le espressioni ingiuriose rivolte agli appartenenti alle forze dell'ordine, considerate isolatamente, non integrano un elemento sufficiente del giudizio di pericolosità richiesto per l'adozione del Daspo sportivo.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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