Sentenza n. 1142/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 146/2025 - RG n. 1773/2024, pubblicata in data 26/02/2025, emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Tania De Antoniis, notificata in data 09.07.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, n. 146/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Ancona n. 146/2025, pubblicata il 26 febbraio 2025, notificata il 9 luglio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i contratti individuati in sentenza, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito formalmente senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. È stata inoltre richiesta la misura indennitaria prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, accertando che il giudicato non era stato eseguito e ordinando al Ministero di darvi integrale esecuzione, al netto delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che opererà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, per accelerarlo, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto di procedibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L’indennizzo richiesto in sede di ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del pronto adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorirlo.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale amministrativa consente, nel caso deciso, la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del titolo, detraendo le somme eventualmente già pagate, e assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere.
- Per assicurare l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia, secondo le condizioni e i termini stabiliti nel provvedimento.
- La richiesta dell’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinta quando non vi siano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l’esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2698/2026 - Catania, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2702/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5777/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5788/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4590/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4601/2026 - Milano, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →