Cassazione Penale, Ordinanza n. 38949/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 26/03/2025. Uno di essi ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo la ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena irrogata. L'altro ha dedotto: (1) violazione di legge e travisamento della prova in punto di responsabilità; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i ricorsi si risolvevano nella mera reiterazione delle argomentazioni già svolte in appello, senza specifiche censure alla sentenza impugnata e senza un reale confronto con la motivazione della Corte territoriale. Le memorie depositate da uno dei ricorrenti sono state considerate meramente confermative e corredate da documenti ritenuti irrilevanti ai fini del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché non specifici: i motivi riproponevano pedissequamente le doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, essendo preclusa una rivalutazione del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama il motivo difensivo volto a ottenere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 648, comma 4, c.p.
La norma è evocata a sostegno del mancato riconoscimento della diminuzione o attenuazione correlata alla fattispecie di ricettazione; anche questo motivo è ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo e privo di specifica critica alla sentenza di appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica rielaborazione critica, i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
- La specificità del ricorso per cassazione richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione impugnata e le censure formulate: non basta contestare in astratto l'esito sfavorevole, occorre confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa al giudice di legittimità, che può solo verificare l'esistenza del mezzo di prova e la corrispondenza del suo contenuto a quanto affermato dal giudice di merito nei limiti della censura dedotta.
- La mera reiterazione delle tesi difensive già respinte dal giudice di appello integra un difetto di specificità del ricorso, poiché non assolve alla funzione di critica argomentata richiesta in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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