Cassazione Penale, Sentenza n. 37252/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione rispetto al verbale di arresto del 18/03/2021, sostenendo che il verbale non attesterebbe l'atto di nascondere sostanza dietro un cespuglio ma solo l'osservazione dell'imputato seduto; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità circa la prova che l'involucro ceduto a soggetto non identificato contenesse stupefacente, essendosi gli operanti limitati ad osservare la cessione senza verificarne il contenuto; 3) mancanza di motivazione rispetto all'incompatibilità fra la condotta di cessione contestata e il possesso, da parte dell'imputato, di soli quattro euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista travisamento della prova: il verbale di arresto documenta che l'imputato era stato osservato allontanarsi dal luogo dove era stato notato custodire e smerciare lo stupefacente, successivamente rinvenuto dall'unità cinofila, per complessivi 117,48 g di hashish risultanti al narcotest. La Corte territoriale ha valutato in modo coordinato più elementi probatori, tutti colti dagli operanti. Quanto all'involucro consegnato a soggetto non identificato, la Corte ha ritenuto logico inferire la natura drogante del contenuto alla luce del contesto e della successiva prova sulla sostanza sequestrata. Il possesso di soli quattro euro è stato ritenuto irrilevante, anche perché l'art. 73 d.P.R. 309/90 contempla diverse ipotesi di cessione non limitate al corrispettivo monetario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti integra il reato contestato; la nozione di 'cessione' comprende anche forme non necessariamente riconducibili a pagamento in denaro
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (criterio sul travisamento della prova)
Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006
Il vizio di 'travisamento della prova' richiede la dimostrazione di una palese e non controvertibile difformità tra le risultanze documentali e quanto affermato in sentenza; non autorizza il riesame libero del merito ma la verifica neutra di corrispondenza tra atto specifico e affermazione decisoria
Giurisprudenza sulla sufficienza del narcotest
Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017 (Morabito)
Il narcotest sul materiale sequestrato è idoneo, in combinazione con altri elementi, a comprovare la natura di sostanza stupefacente
Massime di principio
- Per censurare un presunto 'travisamento della prova' occorre indicare atti specifici dai quali risulti una palese e non controvertibile difformità fra quanto documentato e la ricostruzione giudiziale; l'onere probatorio dell'impugnante è elevato
- L'osservazione diretta da parte degli operanti di atteggiamenti di custodia, cessione e il successivo ritrovamento della sostanza, unitamente all'esito del narcotest, possono essere valutati coordinatamente per inferire la responsabilità anche se il destinatario della cessione non è identificato
- La presenza di una somma di denaro esigua a carico dell'imputato non è di per sé decisiva a escludere la finalità di cessione: la nozione di cessione comprende modalità non necessariamente collegate al pagamento in contanti
- Il giudice di legittimità verifica la correttezza logico-formale del ragionamento del giudice di merito, non riforma liberamente la valutazione delle prove quando non esistono elementi documentali univoci che impongano la revisione
- È strategico per la difesa far emergere dagli atti processuali, con chiara indicazione, eventuali discrepanze documentali non contrapponibili, perché solo queste possono integrare un vizio di 'travisamento' apprezzabile in cassazione
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