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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21455/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando a un contribuente la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi d'impresa, di sopravvenienze passive asseritamente costituite dalle somme versate in occasione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare: euro 15.000 a titolo di acconto e euro 250.000 a titolo di caparra, con previsione di una clausola penale che avrebbe consentito al promittente venditore di trattenere le somme in caso di inadempimento. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello l'Ufficio aveva insistito sulla non detraibilità dell'intero importo per antieconomicità dell'operazione, contestando che i versamenti fossero davvero dovuti a titolo di risarcimento danni in base alla clausola penale e deducendo altresì l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sull'inerenza rispetto all'attività svolta. La sentenza regionale aveva rigettato l'appello con motivazione estremamente sintetica, limitandosi ad affermare che la vicenda era suffragata da prove documentali e dalla successione degli eventi, condividendo la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; con un secondo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 1382 e ss. c.c., riproponendo le censure di merito già svolte in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha qualificato la motivazione della sentenza d'appello come mera petizione di principio, priva di reale confronto con i motivi di appello e inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza di merito per mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La violazione è ravvisata quando la sentenza sia graficamente esistente ma priva di una motivazione effettivamente percepibile e idonea a spiegare il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La norma è richiamata come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, che non può ridursi a formule apodittiche.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nel secondo motivo quale norma sulla deducibilità dei componenti negativi, ma il motivo resta assorbito.

  • artt. 1382 e ss. c.c.

    Richiamati in relazione alla clausola penale e alla qualificazione delle somme trattenute, ma senza esame nel merito per assorbimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non affronta in modo effettivo i motivi di gravame e non consente di individuare la ratio decidendi.
  • Per rispettare l'art. 132 c.p.c. e l'art. 36 d.lgs. 546/1992, il giudice di merito deve offrire una motivazione che renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito, senza lasciare all'interprete il compito di colmare lacune con congetture.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile nel "minimo costituzionale" quando la motivazione sia obiettivamente incomprensibile o solo apparente.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per nullità della motivazione, gli ulteriori motivi di merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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