Cassazione Civile, Ordinanza n. 05683/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2012 e da un atto di irrogazione sanzioni per il medesimo periodo. L’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto all’associazione sportiva dilettantistica i benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991, contestandone la natura non profit, e aveva applicato sanzioni per violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. In primo grado le sanzioni erano state confermate e l’avviso era stato annullato; in appello la CTR accoglieva il gravame principale dell’Agenzia e confermava anche le riprese impositive. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma nel corso del giudizio depositavano copia della domanda di definizione agevolata della lite ex art. 5 L. 130/2022, con prova del pagamento degli importi dovuti sia per l’avviso sia per l’atto sanzionatorio. La Corte rilevava che la definizione perfezionata dall’associazione, quale coobbligata, giovava anche agli altri ricorrenti in base alla disciplina speciale richiamata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 5 L. 130/2022 e ha dichiarato estinto il processo relativo sia all’impugnazione dell’avviso di accertamento sia all’atto di irrogazione sanzioni per l’anno d’imposta 2012. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della normativa richiamata, e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 L. 130/2022
comma 13; comma 14; comma 8, secondo periodo
La definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente; per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata da uno dei coobbligati, può estendere i propri effetti agli altri coobbligati nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- Quando la lite è validamente definita in via agevolata, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La nozione di controversia autonoma va riferita a ciascun atto impugnato; la definizione può dunque incidere separatamente su avviso di accertamento e atto sanzionatorio.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata esclude l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →