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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20390/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento e da un provvedimento sanzionatorio relativi all'anno d'imposta 2010: un avviso IVA e IRAP emesso nei confronti della società, un avviso per omesse ritenute IRPEF, un atto di irrogazione sanzioni per omessi versamenti delle ritenute, e un avviso IRPEF nei confronti di uno dei soci per redditi di partecipazione. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello la commissione regionale aveva invece accolto in parte l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo che l'avviso fosse stato notificato senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ma aveva escluso la nullità valorizzando la vicinanza della ricezione del pvc da parte della Guardia di finanza alla scadenza del termine decadenziale, nonché la possibilità per il contribuente di attivare l'accertamento con adesione o di difendersi nel merito. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, per avere la CTR escluso la nullità nonostante l'emissione ante tempus dell'avviso; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 in punto di ricostruzione dei ricavi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 è presidio del contraddittorio endoprocedimentale e che la sua violazione determina, salvo specifiche ragioni di urgenza effettive e provate dall'Ufficio, l'illegittimità/nullità dell'atto, senza che rilevino né l'imminente scadenza del termine decadenziale né la possibilità per il contribuente di difendersi successivamente in adesione o in giudizio. Ha inoltre precisato che i ritardi imputabili alla Guardia di finanza restano riferibili all'amministrazione finanziaria complessivamente intesa.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine di sessanta giorni

    la sua inosservanza, nelle ipotesi in cui l'ufficio vi sia tenuto, determina di per sé l'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza effettive e provate dall'Ufficio; il termine tutela il contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73

    il secondo motivo che ne denunciava la violazione è rimasto assorbito, senza statuizione della Corte sul merito.

  • Statuto del contribuente

    richiamato per affermare la centralità dei diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e del contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali eseguiti a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l'ufficio deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l'avviso, salvo che sussistano concrete e provate ragioni di urgenza.
  • La violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 comporta l'invalidità dell'avviso senza necessità di prova di resistenza, perché il legislatore ha già effettuato una valutazione ex ante della rilevanza del contraddittorio.
  • Le ragioni di urgenza non possono essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, salvo che tale imminenza dipenda da fattori imputabili al contribuente che abbiano inciso sull'attività di verifica.
  • Ai fini della giustificazione dell'urgenza rileva l'effettiva sussistenza del requisito al momento dell'emissione dell'atto, non la sola sua eventuale menzione nella motivazione dell'avviso.
  • I ritardi imputabili alla Guardia di finanza, quale organo ispettivo collaterale dell'amministrazione finanziaria, sono opponibili all'ente impositore e non valgono di per sé a integrare ragioni d'urgenza idonee a derogare al termine dilatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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