Sentenza n. 3229/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici del concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione di 93 Allievi Marescialli, comunicato in data 10.09.2025, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale (doc. 1); - del verbale della Commissione medica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, redatto in data 10.09.2025, presupposto al provvedimento di esclusione; - del bando di concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione di 93 Allievi Marescialli, indetto dal Comando Generale Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non prevede un'adeguata valutazione individualizzata delle condizioni di salute del candidato in rapporto alle funzioni da svolgere, consentendo un'esclusione automatica e non proporzionata (doc. 2); - ove medio tempore formata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici e conseguente esclusione da un concorso interno per allievi marescialli, unitamente al verbale della Commissione medica e alla clausola del bando contestata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità fondato sulla rilevazione di fibrillo-flutter atriale a frequenza media di 83 battiti al minuto, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che la Commissione medica si sarebbe limitata a recepire un singolo referto ECG, traendone automaticamente l'inidoneità senza svolgere ulteriori accertamenti né procedere a una valutazione complessiva e individualizzata del quadro clinico in rapporto alle funzioni da svolgere. In particolare, il ricorrente ha evidenziato l'assenza di sintomi al momento degli accertamenti e l'ottimale funzionalità cardiaca. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare. La relazione ha riscontrato, nella documentazione sanitaria, episodi ripetuti di flutter atriale, incluso un episodio documentato il 24 ottobre 2024, associato a tachicardia, fastidio retrosternale, un episodio prelipotimico, nausea e oppressione toracica, nonché alterazioni diffuse del tratto ST-T. Il ricorrente ha contestato la verificazione con memoria, insistendo sull'erroneità del giudizio amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo completa l'istruttoria e adeguatamente verificata la questione. La verificazione ha confermato il giudizio di inidoneità, evidenziando la frequenza e la relativa prossimità temporale degli episodi di flutter atriale documentati. Secondo il Collegio, tali risultanze hanno ampiamente approfondito gli aspetti necessari per l'accertamento dell'idoneità e hanno escluso le dedotte incongruità del giudizio sanitario concorsuale. Il provvedimento di esclusione è stato quindi ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 per spese e competenze in favore del Ministero della Difesa, oltre accessori di legge, nonché di € 500,00 per le spese della verificazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata quando l'istruttoria è completa e le parti sono state sentite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo ai giudizi di idoneità psico-fisica per l'accesso o la progressione nelle forze armate, il giudizio amministrativo può ritenersi legittimo quando sia fondato su risultanze sanitarie documentate e su una valutazione complessiva del quadro clinico, anche se il candidato contesta la rilevanza di un singolo esame diagnostico.
- La verificazione disposta dal giudice può confermare il giudizio di inidoneità quando esamini gli aspetti clinici rilevanti e documenti la frequenza e la prossimità temporale degli episodi patologici, fornendo una base tecnica sufficiente a escludere travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
- L'assenza di sintomatologia al momento degli accertamenti e la riferita buona funzionalità attuale non escludono, di per sé, la legittimità del giudizio di inidoneità quando la documentazione sanitaria evidenzi episodi patologici ripetuti e temporalmente non lontani dalla procedura concorsuale.
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