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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24941/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/09/2022 che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del GIP del 14/02/2022, con richiesta di restituzione delle somme sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione mediante uso di crediti inesistenti per complessivi € 1.463.718,06). Unico motivo: errata determinazione del profitto confiscabile e violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza/assenza di motivazione. Il ricorrente sostiene che l'importo di € 447.359,26 (compensazioni effettuate con F24) era stato successivamente contestato dall'INPS e soggetto a piano di rateizzazione, sicché non avrebbe costituito un profitto effettivo e la sua inclusione nel sequestro comporterebbe una duplicazione sanzionatoria; chiede la riduzione del profitto confiscabile di tale somma.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il reato di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 e che il profitto del reato va quantificato con riferimento a quel momento (somma non versata per effetto della compensazione). Eventuali vicende successive (contestazione da parte dell'INPS, riconteggi, inserimento nel c.d. cassetto fiscale) non annullano il profitto già realizzato; possono però, se determinano un effettivo versamento o un accordo formale di estinzione/rateizzazione riconosciuto dalla normativa tributaria, ridurre la somma da confiscare o sterilizzare la confisca. La tesi del ricorrente è stata considerata logicamente insostenibile e la questione della duplicazione sanzionatoria non superata dalla mera contestazione dell'INPS. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese di procedimento e il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Il delitto di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato; il profitto del reato corrisponde alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva al momento della consumazione.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina la confisca per equivalente in materia tributaria; la confisca è parametrata al profitto del reato ed è riducibile nella misura corrispondente ai ratei effettivamente versati a seguito di accordi formali con l'Amministrazione finanziaria, per evitare duplicazione sanzionatoria.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma procedurale rilevante per la valutazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la questione sostanziale (quantificazione del profitto) non fosse risolta dalle valutazioni sul fumus del reato e che il ricorso non fosse ammissibile.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla presunta carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto del 'quantum' del profitto confiscabile; la Corte ha osservato che la questione dedotta risultava eterogenea rispetto a quella oggetto del precedente riesame e che, in ogni caso, le vicende successive alla consumazione non modificano il profitto salvo effettivi rimborsi/accordi formali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) si perfeziona con la presentazione dell'F24: il profitto va calcolato con riferimento al momento dell'utilizzo indebito del credito, non in base a successivi riscontri amministrativi.
  • La mera contestazione da parte dell'ente creditore (es. INPS) non annulla automaticamente il profitto già conseguito dal contribuente; soltanto l'effettivo pagamento o un accordo formale di estinzione/rateizzazione riconosciuto può ridurre o neutralizzare la confisca.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve essere ridotto nella misura corrispondente ai pagamenti effettivamente effettuati in virtù di convenzioni o procedure riconosciute, per evitare una duplicazione sanzionatoria.
  • Le questioni nuove o il 'quantum' del profitto devono essere dedotte tempestivamente e non confuse con temi diversi (es. fumus del reato); in difetto, si può incorrere in inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e altre sanzioni processuali (contributo alla Cassa delle ammende).

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