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Sentenza

Sentenza n. 838/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato, con contestuale avvio delle procedure espulsive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino kosovaro entrato in Italia da minore non accompagnato, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età. Dopo il raggiungimento della maggiore età aveva presentato domanda di rinnovo o conversione del titolo per lavoro subordinato, dichiarando di avere seguito un percorso di alfabetizzazione e di avere stipulato dapprima un contratto di lavoro a termine e poi un contratto a tempo indeterminato. La Questura, sulla base del parere non favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha respinto l’istanza rilevando l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 5, comma 9, e 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la richiesta di tutela presentata durante la minore età e il collocamento in comunità dovessero essere equiparati all’affidamento o alla sottoposizione a tutela e che non fosse necessario un percorso biennale di integrazione; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere e carenza di motivazione, per omessa valutazione della situazione socio-lavorativa, dell’integrazione e della volontà di radicamento; sussistenza dei requisiti per la conversione, in ragione dell’attività lavorativa svolta e dell’asserita irrilevanza del mancato parere favorevole. Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria oltre il termine processuale previsto dall’art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente espunto la memoria depositata il 23 gennaio 2026 perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni decorrente a ritroso dall’udienza di discussione ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto alla prima alternativa prevista dall’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, il collocamento provvisorio in una comunità, disposto per esigenze urgenti di accoglienza, non integra né l’affidamento familiare ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 né la sottoposizione a tutela. La mera richiesta di tutela, non accolta perché il minore aveva raggiunto la maggiore età, non è equiparabile alla tutela effettivamente disposta. In ogni caso, anche ipotizzando la sussistenza dell’affidamento o della tutela, il parere previsto dall’art. 32, comma 1-bis, deve essere obbligatoriamente acquisito e deve essere positivo; il parere ministeriale non favorevole, fondato sulla permanenza in Italia per soli cinque mesi e sulla frequenza di un corso di alfabetizzazione di sole trentotto ore, impediva quindi la conversione. Il TAR ha attribuito rilievo all’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023, della previsione secondo cui il mancato rilascio del parere non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo, traendone la conseguenza che la mancanza di un parere favorevole consente, e secondo la motivazione impone, il diniego senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali sulla situazione concreta. Quanto alla seconda alternativa, il ricorrente non possedeva né una presenza sul territorio nazionale da almeno tre anni né l’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente abilitato. La condizione lavorativa e l’integrazione maturate dopo la maggiore età non potevano supplire alla mancanza dei requisiti legali, poiché questi devono essere verificati con riferimento alla data del compimento della maggiore età. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno può essere rilasciato ai minori affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, oppure ai minori stranieri non accompagnati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile; devono inoltre risultare, al compimento della maggiore età, almeno tre anni di presenza sul territorio nazionale, almeno due anni di partecipazione al progetto e la disponibilità di un alloggio, oltre alla frequenza di corsi di studio o allo svolgimento di attività lavorativa o alla disponibilità di un contratto di lavoro.

    La norma prevede due presupposti alternativi. Per la prima ipotesi sono necessari l’effettivo affidamento o la sottoposizione a tutela e un parere positivo; per la seconda sono necessari, tra l’altro, almeno tre anni di presenza in Italia e almeno due anni di partecipazione a un progetto di integrazione. I requisiti devono essere valutati alla data del raggiungimento della maggiore età.

  • art. 32, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998

    Il rilascio del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 32 comporta la detrazione dalle quote annuali di ingresso per motivi di lavoro; tale elemento conferma la necessità di rispettare i requisiti specifici previsti dalla norma e impedisce di utilizzare la disciplina in modo strumentale.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rinnovo o conversione del titolo di soggiorno, ma il diniego è stato ritenuto legittimo per la mancanza dei presupposti speciali previsti dall’art. 32, comma 1-bis.

  • art. 2, legge n. 184/1983

    L’affidamento rilevante ai fini dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 è l’affidamento ai sensi della disciplina dell’affidamento familiare; il mero collocamento provvisorio presso una comunità non è sufficiente.

  • art. 3, legge n. 184/1983

    Non è stata ritenuta applicabile estensivamente la disposizione che attribuisce all’istituto di assistenza l’esercizio dei poteri tutelari fino alla nomina del tutore, al fine di equiparare il collocamento provvisorio alla sottoposizione a tutela.

  • art. 19, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Il collocamento del minore presso una comunità è stato ricondotto alla tutela urgente connessa al divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati, non all’affidamento o alla tutela rilevanti per la conversione del permesso.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata oltre il termine di trenta giorni decorrente a ritroso dall’udienza di discussione deve essere espunta dagli atti del giudizio.

  • d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023

    L’abrogazione della previsione secondo cui il mancato rilascio del parere richiesto non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo è stata interpretata come indice della volontà legislativa di consentire il diniego in assenza di parere favorevole.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È richiamato per precisare che, anche in presenza di parere ministeriale positivo, la Questura può negare il permesso per peculiari ragioni, anzitutto connesse alla sicurezza.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, il mero collocamento provvisorio presso una comunità di accoglienza non equivale né all’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 né alla sottoposizione a tutela; neppure la mera richiesta di tutela, non accolta prima del raggiungimento della maggiore età, è sufficiente.
  • Nell’ipotesi di minore affidato o sottoposto a tutela, il parere previsto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 deve essere acquisito e deve avere contenuto positivo; dopo l’abrogazione della disposizione che escludeva il rilievo ostativo del mancato parere, l’assenza di un parere favorevole legittima il diniego della conversione.
  • L’alternativa fondata sulla partecipazione a un progetto di integrazione sociale e civile richiede il concorso di tutti i requisiti normativi, compresa la presenza sul territorio nazionale da almeno tre anni e la partecipazione al progetto per almeno due anni, da verificare al momento del compimento della maggiore età.
  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno prevista dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, la situazione socio-lavorativa e il livello di integrazione maturati dopo il raggiungimento della maggiore età non possono sostituire i presupposti speciali richiesti dalla norma né imporre alla Questura una valutazione ulteriore quando tali presupposti manchino.
  • La disciplina dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 non può essere utilizzata per eludere le condizioni ordinarie di ingresso e soggiorno per lavoro attraverso un ingresso in Italia avvenuto poco prima del raggiungimento della maggiore età; il rispetto dei requisiti speciali tutela anche la parità rispetto a chi accede regolarmente alle quote di ingresso per lavoro.
  • Nel processo amministrativo, la memoria depositata oltre il termine di trenta giorni decorrente a ritroso dall’udienza di discussione deve essere espunta e non può essere utilizzata ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimento

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