Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma, in secondo grado, della condanna per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Si deducevano sei motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione perché la difesa avrebbe contestato la sussistenza del fatto; 2) contraddittorietà della motivazione e illogicità nel ritenere oggettivamente inesistenti le prestazioni fatturate (si eccepisce che SO.MI avesse personale idoneo a eseguirle); 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (si richiamano collaborazioni rese all'Agenzia e motivi oggettivi della mancata collaborazione successiva); 4) violazione dell'art. 165 c.p. perché la sospensione condizionale non avrebbe dovuto essere subordinata all'estinzione del debito tributario, anche alla luce di precedente patteggiamento ed estinzione del reato; 5) illegittimità della subordinazione della sospensione al risarcimento/restituzioni in assenza di costituzione di parte civile dell'Erario; 6) illegittimità di subordinare la sospensione anche al pagamento di sanzioni e interessi e di fissare il termine di un anno per l'adempimento, con rilievo di possibili strumenti di definizione agevolata e dell'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo e secondo motivo sono inammissibili perché costituiscono un sindacato di merito e non evidenziano vizi logici manifesti nella motivazione dei giudici di merito; la sentenza di merito ha esaminato e coordinato le fonti probatorie (evidenziando elementi indizianti di "cartiere" e l'oggettiva inesistenza delle operazioni) e la Corte di legittimità non può rivedere la valutazione probatoria in assenza di vizi logico-giuridici. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è inammissibile perché la decisione è conforme al principio per cui il rito abbreviato non giustifica attenuanti ulteriori. Il quarto motivo è inammissibile: il giudice di merito ha correttamente subordinato la sospensione al pagamento in quanto il ricorrente aveva già fruito del beneficio in precedenza; la giurisprudenza impone di tenerne conto e di subordinare il nuovo beneficio ai requisiti dell'art. 165, comma 2, c.p. Il quinto motivo è inammissibile per tardività (non proposto in appello) e per preclusione sulla materia già decisa in primo grado; inoltre la deduzione relativa alla costituzione di parte civile sarebbe dovuta essere sollevata in appello. Il sesto motivo è inammissibile: il termine di un anno fissato era congruo e non risultava documentata, prima dell'appello, la volontà o la possibilità concreta del ricorrente di avvalersi di specifiche procedure di definizione agevolata in modo da rendere illogico il termine scelto; la Corte evidenzia inoltre che il giudice deve fissare il termine per l'adempimento e l'ha fatto. In sintesi il ricorso non ha prodotto alcun risultato favorevole ed è stato rigettato/inammissibile nella sua interezza, con conferma della condanna e della disciplina sulla sospensione.
Norme richiamate
D.lgs. n. 74/2000, art. 2
Norma che incrimina l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma che i fatti contestati rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 2.
Codice penale, art. 165
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi (es. estinzione del debito tributario); il secondo comma impone particolari cautele in caso di precedente sospensione concessa.
Codice penale, art. 62-bis
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la scelta del rito abbreviato non giustifica automaticamente il riconoscimento di ulteriori attenuanti.
Codice di procedura penale, art. 445, commi 2 e 3
Stabilisce l'estinzione degli effetti penali del patteggiamento dopo i termini stabiliti; la Corte osserva che l'estinzione non evita di tener conto, ai fini della reiterazione della sospensione, di precedenti pene detentive applicate.
Codice penale, artt. 163 e 164
Limiti edittali e condizioni per la concessione della sospensione condizionale; la Corte ricorda che occorre verificare i limiti cumulativi e la incompatibilità con precedenti condanne detentive.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Regola la preclusione delle censure non dedotte in appello; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili questioni sollevate per la prima volta in cassazione.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata con riguardo al trattamento del ricorso senza presenza del difensore; utilizzata per la gestione del procedimento.
Sez. U, n. 37503/2022 (Liguori) e Sez. U, n. 32939/2023 (Selvaggio)
"Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022"; "Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023"
Precedenti di legittimità richiamati: sulla fissazione del termine per l'adempimento in caso di sospensione subordinata e sui limiti della subordinazione al risarcimento quando manca la costituzione di parte civile; la Corte applica e interpreta questi orientamenti nel giudizio.
Massime di principio
- In cassazione il controllo è di legittimità e formale: non è ammesso rideterminare il giudizio di merito o reagire con una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo vizi logico-giuridici manifesti nella motivazione.
- Le censure che abbiano carattere di mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili per la Corte di cassazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi (compresa l'estinzione di debiti tributari); se l'imputato ha già usufruito della sospensione per pena detentiva, il giudice può correttamente subordinare una nuova concessione a specifici adempimenti ai sensi dell'art. 165 c.p.
- Le questioni di diritto non sollevate in appello sono, di regola, precluse in cassazione (art. 606 c.p.p.), salvo che si tratti di questioni di pura legittimità insorte successivamente o di novità giuridiche sopravvenute.
- La determinazione del termine per l'adempimento degli obblighi in una sospensione condizionale è essenziale: il giudice deve fissarlo in sentenza; in difetto si applicano i termini ordinari previsti dalla legge.
- La subordinazione della sospensione al risarcimento del danno o alle restituzioni richiede attenzione alla posizione dell'eventuale parte civile; le difese sul punto devono essere tempestivamente sollevate nel corso del procedimento di merito per essere efficacemente valutate in cassazione.
- Le possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari (rottamazioni, altre misure) non impediscono al giudice penale di fissare termini congrui per l'adempimento; il ricorrente deve dimostrare concretamente la possibilità di avvalersi di tali misure per fondare una censura sulla manifesta irragionevolezza del termine.
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