Cassazione Civile, Ordinanza n. 35758/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato la rinunciante a rifondere alle controparti le spese della fase di cassazione, applicando il principio di causalità, poiché la rinuncia non era stata accettata. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine da una domanda risarcitoria proposta per asserito sviamento e perdita di clientela nell'ambito di rapporti e attività assicurative. Nei gradi di merito la ricorrente era stata ritenuta responsabile, insieme ad altri soggetti, quale socio e amministratore di fatto di un'attività denominata "Batistoni Assicurazioni e/o Batistoni Assicurazioni Brokers", per avere concorso a cagionare un danno alla controparte mediante condotte di concorrenza societaria collegate all'esercizio dell'attività di agente assicurativo di altra società. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado respingendo: l'eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro; le censure sulla sussistenza di una società di fatto tra i tre Batistoni e sul ruolo attivo della ricorrente; e le doglianze circa il nesso causale tra la condotta ascritta e il danno. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
novellato a opera del d. lgs. n. 149 del 2022 e s.m.i.
Alla rinuncia al ricorso si applica il testo novellato della disposizione; non occorre più la notificazione della rinuncia alla controparte se l'udienza non è ancora fissata al 1° gennaio 2023.
d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato come fonte della novella dell'art. 390 c.p.c.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
Richiamata per escludere, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di rinuncia non accettata dalla controparte, le spese della fase devono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
- La riforma dell'art. 390 c.p.c. ha eliminato, per le ipotesi ricadenti nel relativo ambito temporale, l'onere di notificazione della rinuncia alla controparte.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando ricorrono le condizioni ostative riconosciute dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →