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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35758/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato la rinunciante a rifondere alle controparti le spese della fase di cassazione, applicando il principio di causalità, poiché la rinuncia non era stata accettata. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda risarcitoria proposta per asserito sviamento e perdita di clientela nell'ambito di rapporti e attività assicurative. Nei gradi di merito la ricorrente era stata ritenuta responsabile, insieme ad altri soggetti, quale socio e amministratore di fatto di un'attività denominata "Batistoni Assicurazioni e/o Batistoni Assicurazioni Brokers", per avere concorso a cagionare un danno alla controparte mediante condotte di concorrenza societaria collegate all'esercizio dell'attività di agente assicurativo di altra società. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado respingendo: l'eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro; le censure sulla sussistenza di una società di fatto tra i tre Batistoni e sul ruolo attivo della ricorrente; e le doglianze circa il nesso causale tra la condotta ascritta e il danno. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    novellato a opera del d. lgs. n. 149 del 2022 e s.m.i.

    Alla rinuncia al ricorso si applica il testo novellato della disposizione; non occorre più la notificazione della rinuncia alla controparte se l'udienza non è ancora fissata al 1° gennaio 2023.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato come fonte della novella dell'art. 390 c.p.c.

  • Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018

    Richiamata per escludere, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di rinuncia non accettata dalla controparte, le spese della fase devono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
  • La riforma dell'art. 390 c.p.c. ha eliminato, per le ipotesi ricadenti nel relativo ambito temporale, l'onere di notificazione della rinuncia alla controparte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando ricorrono le condizioni ostative riconosciute dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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