Cassazione Civile, Ordinanza n. 01433/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuta tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato, sicché sarebbe errata la declaratoria di tardività; ha inoltre sostenuto che mancasse prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura e ha richiamato un’attestazione interna del direttore amministrativo secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, da parte della cancelleria del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità. In ogni caso ha reputato inammissibili anche le censure nel merito, perché il Tribunale aveva accertato che il provvedimento risultava inserito nel fascicolo con annotazione "al visto PM" e quindi entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; ha altresì osservato che l’opponente non aveva provato una conoscenza successiva non imputabile e che le difficoltà organizzative dell’ufficio erano meri inconvenienti di fatto irrilevanti. La Corte ha condiviso anche il rilievo per cui l’opposizione era comunque proposta oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Inoltre ha disposto nulla sulle spese, trattandosi di ricorso proposto dalla Procura e in assenza di difese dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 136 c.p.c.
Richiamato nel combinato disposto con l’art. 702-bis c.p.c. per affermare che la comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche in forma equipollente, purché vi sia effettiva conoscenza del destinatario.
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per ammettere forme equipollenti di comunicazione del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
Applicato al provvedimento decisorio non comunicato o notificato, con conseguente tardività dell’impugnazione proposta oltre il termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’impugnazione è inammissibile se il ricorso per cassazione difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dalla legge processuale.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alla modalità tipica, purché l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità effettiva del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare rileva la conoscenza legale o comunque effettiva del provvedimento; le sole difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono a escludere la tardività.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio quando manchi notificazione o comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.
- In caso di inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, non segue condanna alle spese; resta però dovuto, ove ricorrano i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.
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