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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31602/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione ex art.59 d.lgs. 6/9/2011 n.159 avverso il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo relativo alla Pontenure Immobiliare s.r.l. (società sottoposta a confisca). La ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova perché il Tribunale avrebbe valutato criticità non contestate e applicato procedure di verifica non dovute; 2) mancata ammissione del credito vantato come liquidatrice e consulente fiscale, sostenendo di essere stata nominata liquidatore (documento di nomina prodotto in cassazione); 3) errata qualificazione del suo ruolo come coadiutore piuttosto che liquidatore; 4) violazione degli artt.40, comma 3 e 41, comma 2 d.lgs. 159/2011 in relazione alla necessità o meno di autorizzazione del Giudice delegato per la nomina del coadiutore.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha rilevato che: - i crediti prededucibili sorti durante la procedura richiedono l'applicazione dell'art.54 d.lgs.159/2011: solo se "liquidi, esigibili e non contestati" possono essere soddisfatti fuori dal piano di riparto; se contestati, vanno valutati con le procedure degli artt.57-59; nel caso concreto i crediti sono risultati contestati e quindi richiedevano accertamento; - la produzione in Cassazione del verbale di nomina a liquidatore è inammissibile essendo documentazione di merito che poteva essere prodotta nei gradi precedenti e non idonea a determinare uno ius superveniens; - il Tribunale ha trovato che, anche se nominata nella forma, la Rimonti non aveva la disponibilità dei conti e non aveva esercitato concretamente poteri di liquidatore ("liquidatore senza portafoglio"), perciò non è dimostrato il diritto al compenso richiesto; - la nomina di un coadiutore con funzioni di consulenza fiscale/contabile non rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e necessita di autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art.35, comma 4 d.lgs.159/2011; - la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Decreto Misure di prevenzione) - art. 59

    Norma richiamata quale base per proporre il ricorso per cassazione contro i provvedimenti che decidono sulle opposizioni allo stato passivo; consente il ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art.606 c.p.p.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 54

    i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato

    I crediti prededucibili maturati durante la procedura possono essere soddisfatti fuori dal piano di riparto solo se risultano liquidi, esigibili e non contestati; se risultano contestati devono essere sottoposti alla procedura di verifica (artt.57 e ss.)

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52

    Richiamato implicitamente per distinguere la disciplina dei crediti prededucibili sorti anteriormente rispetto a quelli sorti durante la procedura; la Corte esclude l'applicazione dell'art.52 ai crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 57, 58, 59

    Procedure di accertamento e verifica dei crediti ammessi nello stato passivo e delle opposizioni: ove i crediti siano contestati, vanno esaminati secondo queste modalità

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 35, comma 4

    Stabilisce che la nomina di coadiutori che incidono sull'esercizio dell'amministrazione giudiziaria necessita di specifica autorizzazione del Giudice delegato; pertanto la nomina di un consulente fiscale/contabile non è atto di ordinaria amministrazione se incide sulle scelte discrezionali

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 40, comma 3 e 41, comma 2

    Riferiti dalla ricorrente in ordine alla distinzione tra atti di ordinaria amministrazione dell'amministratore giudiziario e quelli che richiedono autorizzazione; la Corte ha ritenuto che la nomina di coadiutore con compiti consulenziali non rientri nell'ordinaria amministrazione

  • codice penale - art. 240 e legge 7 agosto 1992, n. 352 - art. 12 sexies

    Norme richiamate in relazione alla confisca (contestualizzazione fattuale): la società era soggetta a confisca preventiva e successiva confisca a seguito di sentenza

  • codice di procedura penale - art. 606

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione applicabili al decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo; la Corte conferma la possibilità di impugnare per tutte le ipotesi previste dall'art.606 nel contesto delle misure di prevenzione

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione possono essere soddisfatti fuori dal piano di riparto solo se sono liquidi, esigibili e non contestati. Se risultano contestati, vanno accertati con la procedura degli artt.57 e ss. d.lgs.159/2011
  • In sede di Cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione non è ammessa la produzione di documenti di merito che potevano essere prodotti nei gradi precedenti, salvo che si tratti di documenti non attinenti al merito o idonei a far applicare norme più favorevoli sopravvenute
  • La dimostrazione della nomina formale a liquidatore e, soprattutto, della concreta esercizio dei poteri (es. disponibilità dei conti, atti di liquidazione effettuati) è a carico di chi invoca crediti per l'attività di liquidatore; la mera dichiarazione o un atto formale tardivamente prodotto può non essere sufficiente
  • Il giudice di merito non è sindacabile in Cassazione con una nuova valutazione del merito dei fatti: i motivi che chiedono una rivalutazione degli elementi fattuali sono, di regola, inammissibili o infondati se si limitano a riproporre la stessa questione
  • La nomina di un coadiutore con funzioni di consulenza fiscale/contabile che incide sulle scelte discrezionali dell'amministrazione giudiziaria non rientra negli atti di ordinaria amministrazione e richiede autorizzazione del Giudice delegato ai sensi dell'art.35 d.lgs.159/2011
  • Se in fase di opposizione i crediti risultano chiaramente contestati nel provvedimento di non ammissione, l'opponente deve attendersi che si proceda all'accertamento secondo le modalità previste dalla normativa sulle misure di prevenzione

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