Cassazione Civile, Ordinanza n. 05922/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata e della conseguente rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 e seguenti del d.l. n. 119/2018, convertito con l. n. 136/2018. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e la Corte ha escluso i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere e rinuncia al ricorso, rappresentando di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 e seguenti del d.l. n. 119/2018, convertito con l. n. 136/2018, e di aver versato quanto indicato dall'ente impositore. La documentazione prodotta è stata ritenuta idonea a comprovare la regolarità dei pagamenti richiesti per la definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 e ss. d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata, se correttamente perfezionata con il pagamento dovuto, consente la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
l. n. 136/2018
Norma di conversione richiamata per dare efficacia alla disciplina della definizione agevolata applicata al caso.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta di avere perfezionato la definizione agevolata prevista dalla legge e rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La prova della regolarità dei pagamenti richiesti dalla procedura agevolata è sufficiente a fondare l'estinzione del processo, senza necessità di una decisione sul merito della controversia tributaria.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il doppio contributo unificato quando mancano i relativi presupposti.
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