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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1887/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14.7.2023 che ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione relativo a manufatto oggetto di condanna per reati edilizi del 4.7.1994 (divenuta irrevocabile il 3.10.1995). Il ricorrente deduce: 1) errore anagrafico nella ingiunzione a demolire (data di nascita indicata 3.11.1957 anziché 17.3.1957) e invalidità della rettifica apposta sulla copia notificata perché priva di firma, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) esistenza e prospettazione di un procedimento di sanatoria in corso o da avviare, che renderebbe illegittima o sospendibile l'esecuzione, nonché violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 8 CEDU e 666 cod. proc. pen. per le conseguenze abitative e sanitarie (età avanzata e condizioni fisiche precarie) e per il lungo decorso temporale dalla condanna che avrebbe generato un affidamento legittimo del ricorrente sul diritto di abitare l'immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta mancanza di specificità delle censure. Sul primo motivo ha ritenuto che non sia stata dimostrata la cancellazione/interlinea sulla data di nascita né è stata prodotta la copia notificata. Sul secondo motivo ha rilevato l'assenza di documentazione comprovante l'esistenza di una domanda di sanatoria o di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'ordine di demolizione; le mere intenzioni del ricorrente di avviare un procedimento non sospendono né revocano l'ordine. Le censure sul principio di proporzionalità e sugli artt. 8 CEDU e 666 c.p.p. sono state ritenute generiche e prive di allegazioni specifiche (assenza di dati su composizione nucleo familiare, redditi, consistenze economiche, certificazioni mediche ecc.). La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la revoca dell'ordine di demolizione è possibile solo se emergono provvedimenti amministrativi incompatibili; la sospensione è possibile solo se la procedura di regolarizzazione è effettivamente pendente e prevedibilmente rapida. A carico del ricorrente è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti con cui il ricorso per cassazione è articolato: il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti e considerato generico e non specifico rispetto alle doglianze già disattese dal giudice di merito

  • art. 8 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto alla vita privata e familiare/alla abitazione; la Corte ha ritenuto che la mera evocazione dell'articolo senza allegazioni probatorie e concrete non sia sufficiente a impedire l'esecuzione dell'ordine di demolizione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procedura esecutiva dell'ordine di demolizione; la Corte ha osservato che le eccezioni relative all'esecuzione richiedono specifiche allegazioni sulle condizioni del soggetto e sulle ricadute dell'esecuzione

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.4, n.18826/2012; Sez.6, n.8700/2013)

    Principio consolidato richiamato: il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi generici, indeterminati o mera reiterazione di censure già disattese dal giudice di merito; è necessaria una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Un errore formale nei dati anagrafici dell'atto impugnato richiede prova documentale (es. produzione della copia notificata) per incidere sulla validità dell'atto; mere affermazioni non sono sufficienti
  • Per ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione occorre produrre provvedimenti amministrativi concreti incompatibili con l'esecuzione o dimostrare la pendency e la prevedibile rapida definizione di una procedura di regolarizzazione; la semplice intenzione di avviare un condono/sanatoria non interrompe l'esecuzione
  • Le doglianze fondate su principi generici (proporzionalità, art. 8 CEDU) devono essere corredate di allegazioni specifiche e prove su fatti rilevanti (composizione famigliare, redditi, condizioni di salute, assenza di soluzioni abitative alternative) per essere valutate favorevolmente
  • La Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a ripetere argomenti già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito senza una critica specifica e argomentata del suo ragionamento
  • Il decorso del tempo dalla condanna non genera automaticamente un diritto all'esecuzione non ostativa dell'ordine di demolizione; l'affidamento del privato richiede elementi concreti che giustifichino la tutela
  • In situazioni simili, predisporre fin da subito documentazione probatoria completa (istanze amministrative protocollate, certificazioni mediche, attestazioni economiche e documenti sulla composizione del nucleo familiare) è essenziale per ottenere sospensioni o revoche

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