Cassazione Penale, Sentenza n. 12464/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la mancata sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ritenendo la motivazione del Tribunale carente, contraddittoria e manifestamente illogica. La difesa ha valorizzato come elementi di novità la scelta del Prifti di costituirsi dopo un lungo periodo di latitanza (rientrando dall'Albania e comunicando i tempi di rientro) e la confessione resa in relazione ai reati 'fine' (violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90). Secondo la difesa questi fatti dimostrerebbero la volontà di sottoporsi alla giustizia e ridurrebbero il pericolo di fuga e la probabilità di reiterazione criminosa, idonei a superare la presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Ancona avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari richiamando la prolungata latitanza dell'imputato, la gravità, pluralità e sistematicità delle condotte, la posizione di organizzatore/capo dell'associazione, la professionalità criminale e i permanenti contatti con fornitori e acquirenti. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione secondo cui la costituzione e la confessione limitata ai reati-fine non erano sufficienti a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere né a escludere il concreto rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (artt. 73 e 74)
Individuano i delitti relativi agli stupefacenti e la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; tali reati, per la loro gravità e tipologia, contribuiscono a fondare la valutazione di elevata pericolosità e la presunzione di adeguatezza della misura custodiale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per determinate ipotesi (tra cui talune fattispecie di droga); la Corte ha richiamato che per superare tale presunzione occorrono elementi idonei ad escludere ragionevoli dubbi, non semplici argomentazioni alternative.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) che il giudice deve motivare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto una valutazione complessiva e motivata ai sensi di questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale onere nei confronti del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per i criteri circa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili e per la valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La costituzione volontaria e la confessione non sono automaticamente idonee a far venir meno la misura cautelare custodiale quando sussistono elementi concreti di elevata pericolosità (posizione di vertice nell'associazione, pluralità e gravità delle condotte, continuità dei rapporti criminali).
- Per superare la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., è necessario fornire elementi chiari e idonei a rimuovere i ragionevoli dubbi sulla sussistenza delle esigenze cautelari; mere dichiarazioni o la sola costituzione, specie se intervenuta dopo prolungata latitanza o in presenza di mandato di arresto europeo, possono avere valore limitato.
- La valutazione del giudice di merito sulle esigenze cautelari è sottratta alla riconsiderazione piena in Cassazione salvo che emerga mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione o violazione di norme di legge; pertanto, in sede di impugnazione è essenziale evidenziare vizi motivazionali specifici e non soltanto proporre una diversa lettura dei fatti.
- Quando si mira a ottenere misure non detentive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) in presenza di accuse di associazione per traffico di stupefacenti, la difesa dovrebbe documentare elementi concreti di dissociazione dal contesto criminale (interruzione dei contatti, garanzie terze, programmi di trattamento, controlli oggettivi) per dimostrare l'effettiva attenuazione del rischio di reiterazione.
- La presenza di un mandato di arresto europeo può attenuare il valore probativo della costituzione come elemento pienamente volontario e convincente in termini cautelari; va valutata la reale spontaneità dell'atto e il suo effetto concreto sulla capacità dell'indagato di reiterare reati.
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