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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24401/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale e poi da un decreto sanzionatorio emessi a seguito di un controllo doganale, con cui veniva contestata l'apertura di un libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, in violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 231/2007, e irrogata una sanzione pecuniaria di euro 56.426, poi ridotta in appello a euro 28.213. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 e vizio di motivazione: sostiene che l'amministrazione avrebbe iniziato le indagini solo a ridosso della scadenza dei 90 giorni per la contestazione, e che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché il procedimento fosse tanto complesso da giustificare il ritardo, essendosi trattato della sola verifica della eventuale non punibilità per avvenuta voluntary disclosure. La doglianza mira dunque a contestare la tempestività della contestazione e, indirettamente, la legittimità della sanzione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nelle sanzioni amministrative, il termine per la contestazione non decorre dalla mera acquisizione materiale del fatto, ma dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare la violazione, oppure da quando il tempo decorso non sia più giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Ha precisato che la valutazione della congruità del tempo impiegato per l'accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata. Nel caso concreto ha ritenuto logicamente motivata la decisione d'appello sulla ragionevolezza dei tempi di istruttoria e sulla tempestività della contestazione e della successiva notifica del decreto sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    Norma sostanziale violata secondo l'atto sanzionatorio, relativa al divieto di apertura di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

  • art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Il termine per la contestazione della violazione decorre dall'accertamento inteso come acquisizione e valutazione dei dati necessari; la congruità del tempo di accertamento va valutata in concreto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il dies a quo del termine per la contestazione non coincide con la semplice acquisizione del fatto in senso materiale, ma con il momento in cui l'autorità procedente ha acquisito e valutato gli elementi indispensabili per verificare la violazione.
  • La valutazione della ragionevolezza del tempo impiegato per l'accertamento, tenuto conto della complessità concreta dell'istruttoria, è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione congrua.
  • Ai fini della tempestività della contestazione rilevano gli eventuali ritardi ingiustificati, le disfunzioni burocratiche o le protrazioni artificiose dell'istruttoria, da apprezzarsi ex ante; non è invece decisiva la successiva inutilità dell'attività svolta.
  • Quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, della necessità e della durata dell'istruttoria, la censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito sull'opportunità o sulla diligenza dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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