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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Spese - Parcella del legale - Processo penale - Professionista - Mancata inerenza ra la spesa e la professione esercitata - Deducibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione della parcella legale è stata negata. La spesa sostenuta per la difesa in un procedimento penale non è automaticamente inerente all'attività professionale: il contribuente deve dimostrare concretamente il collegamento diretto e immediato tra l'accusa, il procedimento e l'esercizio della professione. In assenza di tale prova, la spesa non può essere dedotta ai fini IRPEF. La decisione è conforme a Cassazione n. 3198/2015.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la parcella del legale fosse deducibile in quanto spesa collegata alla propria attività professionale. Tuttavia, non ha fornito adeguata allegazione né prova di un rapporto diretto e immediato tra la spesa sostenuta e l'esercizio dell'arte o professione. In particolare, non sono state precisate le circostanze che avevano originato il processo penale per bancarotta fraudolenta, né le ragioni per cui il professionista fosse stato sottoposto a indagini o imputato.

Norme richiamate

  • Principio generale di inerenza delle spese ai fini della determinazione del reddito professionale

    La deducibilità richiede un rapporto di diretta e immediata correlazione tra la spesa e l'attività artistica o professionale esercitata. Non è sufficiente che la spesa sia stata sostenuta durante il periodo di esercizio della professione o che riguardi personalmente il professionista.

  • Cassazione n. 3198/2015

    La giurisprudenza conferma che le spese legali relative a procedimenti penali sono deducibili soltanto quando il contribuente dimostri la loro specifica inerenza all'attività professionale.

Massime di principio

  • Una spesa legale sostenuta da un professionista non è deducibile automaticamente solo perché il procedimento riguarda il professionista stesso: deve essere dimostrato il nesso diretto con l'attività produttiva di reddito.
  • Per provare l'inerenza occorre documentare dettagliatamente l'origine del procedimento, i fatti contestati e il collegamento concreto tra tali fatti e l'esercizio della professione.
  • Le spese sostenute per vicende personali, penali o estranee all'attività professionale restano normalmente indeducibili, anche se incidono sulla reputazione o sulla posizione personale del contribuente.
  • In caso di contestazione, la mera fattura del legale o la generica indicazione della difesa non sono sufficienti: servono elementi probatori e allegazioni specifiche sul rapporto tra spesa e attività professionale.

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