Sentenza n. 1115/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - della nota del Comando Legione Carabinieri Lombardia del -OMISSIS-, recante la sospensione dell’attività lavorativa del ricorrente e della relativa retribuzione, ai sensi del d. l. n. 172/2021; - della richiesta di notifica del 14 gennaio 2022; - del d. l. n. 172/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del d. l. n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del d. l. n. 44/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della l. n. 76/2021; - della l. n. n. 106/2021; - del d. l. n. 1/2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comando Legione Carabinieri Lombardia aveva disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione ai sensi della disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale, nonché le norme presupposte, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto: l'illegittimità dell'obbligo vaccinale generalizzato per il personale interessato, in quanto non differenziato in base alle mansioni concretamente svolte e applicato anche a chi avrebbe avuto contatti sporadici con altri soggetti; l'illegittimità della mancata previsione della possibilità di sostituire la vaccinazione con tamponi periodici; la disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio previste dal codice dell'ordinamento militare, nelle quali sarebbe riconosciuta una quota della retribuzione o un assegno alimentare; l'irragionevole e sproporzionato sacrificio del diritto al lavoro e alla retribuzione; il contrasto con l'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, assumendo che la sospensione economica costituisse un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione clinica. Ha inoltre prospettato, in memoria non notificata, una contestazione relativa alla detrazione dell'anzianità di servizio e chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa di questioni pregiudiziali riguardanti la direttiva 2000/78/CE.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. In via preliminare ha rigettato la richiesta di sospensione impropria, rilevando che la direttiva 2000/78/CE non era stata dedotta nel ricorso introduttivo né nei motivi aggiunti e che le questioni eventualmente rimesse alla Corte di giustizia non sarebbero state rilevanti per il thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla detrazione dell'anzianità di servizio, perché introdotta per la prima volta con memoria non notificata, strumento inidoneo ad ampliare l'oggetto del giudizio o a introdurre nuove domande e censure. Ha inoltre rilevato la manifesta inammissibilità della domanda diretta alla caducazione di norme di legge direttamente impugnate, fermo restando l'esame della loro applicazione concreta. Nel merito, ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi. Richiamando la Corte costituzionale, ha affermato che l'obbligo vaccinale può essere imposto per tutelare la salute collettiva e che il bilanciamento legislativo tra autodeterminazione, diritto al lavoro e interesse della collettività non era irragionevole né sproporzionato. La posizione del ricorrente non poteva essere distinta sulla base delle mansioni asseritamente svolte, poiché l'attività di addetto alle pattuglie implicava tipicamente interazioni continue con una pluralità di persone; inoltre, l'affermazione sui contatti sporadici era rimasta priva di prova. La mancata previsione di tamponi alternativi non è stata ritenuta irragionevole, essendo stata ritenuta legittima la scelta legislativa di privilegiare la vaccinazione rispetto ai soli test diagnostici. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata considerata conseguenza della temporanea impossibilità di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza e del venir meno del sinallagma contrattuale; non spettavano né la retribuzione né un assegno alimentare. Le ipotesi di sospensione cautelare per procedimenti penali o disciplinari non costituivano tertia comparationis omogenei, avendo natura e finalità diverse. Il motivo fondato sul regolamento UE n. 536/2014 è stato respinto perché i vaccini anti-Covid non erano oggetto di sperimentazione clinica in corso, ma di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio; pertanto non ricorreva il presupposto dell'indebito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione. È stata conseguentemente respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'accertata legittimità dell'azione amministrativa e per l'insussistenza dell'ingiustizia del danno e della lesione di una posizione sostanziale tutelabile.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
La disposizione, imponendo l'obbligo vaccinale a determinate categorie di personale e prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali e applicabile anche al personale militare.
d.l. n. 1/2022
La disciplina sull'obbligo vaccinale per gli over 50 è stata richiamata dal ricorrente, ma il giudice ha deciso la controversia sulla base della normativa applicabile al personale obbligato e dei principi affermati dalla Corte costituzionale.
artt. 35 e 36 Cost.
Il diritto al lavoro e a una retribuzione proporzionata e sufficiente non impediscono la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione quando la prestazione non possa essere resa nel rispetto delle condizioni di sicurezza legittimamente imposte.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà può giustificare l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, anche con limitazione dell'autodeterminazione individuale, quando ciò sia necessario per la tutela della salute collettiva.
art. 32 Cost.
La disciplina dell'obbligo vaccinale è stata valutata alla luce del diritto alla salute individuale e collettiva e ritenuta non irragionevole né sproporzionata.
artt. 914 ss. d.lgs. n. 66/2010
Le disposizioni sulle sospensioni dal servizio del personale militare in pendenza di procedimenti penali o misure cautelari non costituiscono un termine di comparazione omogeneo rispetto alla sospensione conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
art. 28, lett. h), regolamento (UE) n. 536/2014
i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica
La norma non è applicabile perché la vaccinazione anti-Covid oggetto della controversia non costituiva partecipazione a una sperimentazione clinica, ma riguardava medicinali autorizzati, sia pure mediante autorizzazione condizionata all'immissione in commercio.
art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990
Richiamato tra i motivi di ricorso, non ha condotto all'annullamento degli atti, ritenuti comunque legittimi nel merito.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. non può introdurre nuove censure o domande, soprattutto se non notificata alla controparte.
art. 99 c.p.a.
Non direttamente applicato per la decisione finale; il giudice ha escluso la sospensione in attesa di questioni riferite a un diverso parametro normativo già non dedotto nel giudizio.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità degli atti escludeva l'ingiustizia del danno e la lesione del bene della vita.
art. 2087 c.c.
Richiamato nel quadro degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro, coerenti con la sospensione del lavoratore non vaccinato quando la prestazione non potesse essere resa in condizioni di sicurezza.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. n. 81/2008
Richiamati quali disposizioni che impongono obblighi di sicurezza e prevenzione a datore di lavoro e lavoratore, a sostegno della legittimità della sospensione.
direttiva 2001/83/CE
Richiamata per distinguere la sperimentazione clinica dalla procedura di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.
regolamento (CE) n. 507/2006
La procedura di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio non equivale a una sperimentazione clinica e presuppone la verifica di qualità, sicurezza ed efficacia secondo la disciplina europea.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto per categorie di personale esposte a contatti interpersonali e investite di funzioni necessarie per la collettività può essere applicato senza una differenziazione individuale basata sulle mansioni concretamente svolte, quando la categoria professionale presenti un rischio intrinseco di diffusione del contagio e svolga compiti operativi a tutela della sicurezza pubblica.
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore che non adempie a un obbligo vaccinale legittimamente imposto non ha natura sanzionatoria, ma consegue alla temporanea impossibilità di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza e al venir meno del sinallagma funzionale del rapporto; durante tale periodo non sono dovuti né la retribuzione né, in assenza di una specifica previsione, un assegno alimentare.
- Le ipotesi di sospensione cautelare dal servizio con conservazione parziale del trattamento economico, previste per procedimenti penali o disciplinari, non costituiscono tertia comparationis omogenei rispetto alla sospensione derivante dalla scelta del lavoratore di non adempiere all'obbligo vaccinale, poiché hanno presupposti, finalità e imputazione della temporanea inattività differenti.
- La scelta legislativa di imporre la vaccinazione anziché consentire, come alternativa generale, la sottoposizione a tamponi periodici non è irragionevole o sproporzionata quando sia giustificata dai dati scientifici disponibili e dall'obiettivo di ridurre la circolazione del virus e proteggere la funzionalità delle strutture e dei servizi essenziali.
- L'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio di un vaccino non coincide con una sperimentazione clinica ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014; pertanto, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione prevista per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale non integra, di per sé, un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione clinica.
- Nel processo amministrativo, una memoria non notificata alla controparte ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre nuove domande o nuove censure sostanziali, né ampliare il thema decidendum oltre i motivi tempestivamente dedotti con il ricorso o con motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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