Cassazione Civile, Ordinanza n. 02414/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la controparte chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato nei propri confronti con due richieste scritte del 2012, relative a prestazioni professionali di tenuta contabile. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provati, da parte dell'attrice, il contenuto dell'accordo tra le parti, il compenso pattuito, le asserite irregolarità contabili, gli accertamenti fiscali subiti e i pagamenti dedotti. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., qualificandolo come mera riproposizione delle difese di primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato tale declaratoria, sostenendo: (1) che l'atto di appello individuava chiaramente il capo impugnato e la ratio decidendi del primo giudice; (2) che la corte territoriale aveva erroneamente applicato l'art. 342 c.p.c., poiché le doglianze concernevano il riparto dell'onere della prova e il fondamento contrattuale della pretesa creditoria, facendo ricadere sul creditore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito; (3) che era erronea anche la valutazione di genericità delle richieste istruttorie, poiché esse erano state riportate e richiamate nell'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che l'appello, nel testo applicabile dell'art. 342 c.p.c., è ammissibile quando contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Esaminando il contenuto dell'atto di appello, la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva effettivamente criticato la sentenza di primo grado sul riparto dell'onere della prova in tema di pretesa creditoria derivante da rapporto contrattuale e aveva chiesto un nuovo esame delle istanze istruttorie disattese. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis, l'atto di appello è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata prospettata, ma la Corte ha ritenuto che l'appello contenesse invece critiche sufficientemente intelligibili alla decisione di primo grado.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel motivo come parametro della motivazione, ma non è stato accolto nel senso prospettato dalla corte territoriale.
art. 2697 c.c.
In tema di pretesa creditoria fondata su rapporto contrattuale, il creditore resta onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio credito; il debitore deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
art. 232 c.p.c.
La ricorrente ha invocato la ficta confessio per mancata risposta all'interrogatorio formale; il testo non sviluppa un principio autonomo sul punto, ma lo riporta tra le doglianze d'appello.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per individuare il regime processuale ratione temporis applicabile.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., il gravame deve contenere l'indicazione chiara dei capi impugnati e delle ragioni di critica alla decisione, ma non richiede formule solenni né la redazione di una sentenza alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità è illegittima quando l'atto di appello consenta di individuare la ratio decidendi censurata e sviluppi argomentazioni idonee a contrastare la motivazione del primo giudice.
- Nelle controversie su crediti di fonte contrattuale, anche se introdotte con azione di accertamento negativo dal debitore, grava sul creditore la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre alla controparte incombe la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- La valutazione della specificità dell'appello deve essere svolta avendo riguardo al contenuto complessivo dell'atto e alla sua capacità effettiva di devolvere al giudice del gravame le questioni controverse, non a una lettura meramente formale o frammentaria.
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