Cassazione Penale, Sentenza n. 3034/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale di Salerno che aveva confermato il sequestro preventivo a fini di confisca della somma di 50.918,18 euro e, in subordine, la confisca per equivalente. L'accusa alla base del sequestro era l'utilizzo di documentazione falsa per costituire un credito d'imposta "4.0" inesistente (artt. 76 DPR 445/2000 e 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000). Il ricorrente contestava principalmente: (1) la totale mancanza di motivazione del provvedimento del G.I.P. in ordine al periculum in mora; (2) la carenza della valutazione del pericolo di dissipatione del patrimonio (periculum) nonostante la consistenza patrimoniale dell'impresa; (3) l'assenza di valutazione autonoma e di confronto con le deduzioni difensive in ordine al fumus commissi delicti (assenza di contatti con l'organizzazione, asseverazioni redatte da professionista di fiducia, docenti estranei, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato nella parte relativa alla mancanza di motivazione del G.I.P. in ordine al periculum in mora. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e il decreto/ordinanza del G.I.P. nella parte relativa all'attuale ricorrente, disponendo la restituzione di quanto sottoposto a vincolo. La Corte ha inoltre precisato che il Tribunale del riesame non può integrare motivazioni mancanti sul periculum in mora e che l'assenza di tale motivazione comporta nullità insanabile del provvedimento genetico; l'esame del fumus commissi delicti è stato precluso in quanto il vizio rilevato rendeva inutile il suo esame per ottenere la restituzione dei beni.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte ribadisce l'obbligo del giudice, nel provvedimento impositivo, di motivare anche il periculum in mora; la mancanza di tale motivazione rende il provvedimento nullo.
art. 240 cod. pen.
Confisca come misura che può giustificare il sequestro preventivo: la Corte riferisce che il sequestro finalizzato alla confisca richiede motivazione completa, inclusa la giustificazione del periculum in mora.
art. 10-quinquies/10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Riferimento alla fattispecie fiscale contestata (indebita compensazione/creazione di credito d'imposta). La norma è stata richiamata in relazione all'ipotesi di profitto del reato cui il sequestro mirava.
art. 76, comma 1, DPR n. 445/2000
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000
Riferimento alla rilevanza penale delle false attestazioni/dichiarazioni e alla possibile rilevanza come elemento costitutivo del reato fiscale contestato.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma sul potere del tribunale del riesame: la Corte ricorda che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene un'autonoma valutazione degli elementi costitutivi, inclusi quelli di difesa.
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina della restituzione delle cose sequestrate: la Corte sottolinea che la persona che vanta diritto alla restituzione può chiedere il riesame anche nel merito e che il terzo non estraneo al reato ha più ampia legittimazione quando il sequestro riguarda profitti che possono appartenere a terzi.
art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
Distinzione tra confisca del profitto salvo che appartenga a persona estranea al reato e confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità; motivo per cui un terzo può essere legittimato a contestare i presupposti della misura se i beni sequestrati possono essere di terzi non estranei al reato.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Criteri di motivazione del ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato il ricorso sotto le fattispecie di violazione di legge e carenza/difetto di motivazione richiamate da tali lett.
art. 483 cod. pen.
Falsità in certificati o in documenti: norma penale richiamata nel contesto delle ipotesi di documentazione mendace alla base dell'accusa.
Massime di principio
- Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre contenere una motivazione specifica anche sul periculum in mora; la sua assenza è vizio insanabile che determina l'annullamento senza rinvio.
- Il tribunale del riesame non può integrare o supplire una motivazione assente del G.I.P. sul periculum in mora: se manca la motivazione originaria il riesame deve annullare il provvedimento.
- Il terzo (anche persona diversa dall'indagato) che contesta il sequestro può essere ammesso a proporre riesame e cassazione quando il sequestro riguarda profitti del reato o beni che possono appartenere a persone non estranee al reato: in tal caso il terzo può contestare l'esistenza stessa dei presupposti cautelari.
- In casi di sequestro per confisca o per equivalente, per opporsi efficacemente occorre documentare il mancato rischio di dispersione (periculum), la reale consistenza patrimoniale, l'assenza di contatti con l'organizzazione illecita e fornire elementi che contrastino il fumus commissi delicti.
- La sola inclusione dell'elemento soggetto nel novero delle cose oggettivamente confiscabili non sostituisce la necessaria motivazione sul periculum; il giudice deve valutare e motivare la necessità dell'anticipazione dell'effetto ablativo.
- Quando il vizio è limitato alla mancanza di motivazione sul periculum, la Corte di cassazione annulla il provvedimento genetico e ordina la restituzione dei beni senza entrare nel merito del fumus, che diventa irrilevante ai fini della restituzione.
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