Cassazione Penale, Sentenza n. 20/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 09/10/2023 che, in esecuzione del rinvio della Cassazione, ha confermato la confisca del terreno e delle opere ritenute oggetto di lottizzazione abusiva. I motivi principali fanno capo a: (1) nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa a causa del decesso di due imputati (Corazzi Maurizio e Vecchi Donatella) e, separatamente, del decesso del difensore di Amato Stefano; si sostiene che gli eredi non sono stati chiamati in giudizio e che la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe reso nulla la sentenza; (2) vizio di violazione di legge e mancata valutazione nel merito degli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva ai fini della confisca (si contesta che vi sia stata una reale lottizzazione: si osserva l'assenza di frazionamento e di cessioni di lotti, la presenza di utenze e manufatti comuni e la demolizione di alcune opere), con richiesta di revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che le notifiche fossero regolari e che i giudici di appello non potessero essere a conoscenza del decesso dei coniugi al momento della decisione; ha inoltre affermato che gli eredi, in quanto estranei al processo penale, non avevano diritto ad integrazione del contraddittorio nella fase di cognizione e, dunque, non potevano impugnare la sentenza di merito con il ricorso per cassazione. Tuttavia la Corte ha stabilito che, sebbene l'erede non possa impugnare in Cassazione la sentenza penale già pronunciata, gli deve essere riconosciuta la possibilità di tutelarsi tramite un incidente di esecuzione in sede esecutiva. Sul merito della confiscabilità, la Cassazione ha confermato che la sentenza di rinvio aveva correttamente considerato come l'accertamento, anche incidentale, della lottizzazione abusiva sia stato già effettuato e coperto da giudicato: pertanto la confisca ex art. 44 d.P.R. 380/2001 è legittima anche se il reato è estinto per prescrizione o il reo è deceduto, quando siano accertati gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. I motivi relativi alla morte del difensore e alla supposta mancanza di verifica della lottizzazione sono stati ritenuti infondati o coperti da giudicato; i ricorsi sono stati quindi respinti e la confisca confermata.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2
La confisca dei terreni e delle opere connesse a lottizzazione abusiva può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (es. prescrizione o morte del reo) purché nel giudizio sia accertata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione; l'accertamento può essere anche incidentale e produrre effetti ablatori.
Codice di procedura penale, art. 161 (notificazioni) comma 4
La Corte ha ritenuto rituali le notifiche compiute (anche quelle al difensore ex art. 161, comma 4) e ha escluso che i giudici avessero contezza del decesso degli imputati: pertanto non è ravvisata una nullità per mancata integrazione del contraddittorio.
Codice di procedura penale, art. 578-bis
Richiamato nel testo come norma che detta regole sull'impugnazione degli effetti della sentenza in relazione alla confisca: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo declaratoria di estinzione per prescrizione, il giudice d'appello e la Cassazione devono comunque decidere sugli effetti dell'impugnazione in ordine alla confisca.
Direttiva 2014/42/UE, art. 6 e art. 8 (citazione dalla sentenza)
"Articolo 6. \"Confisca nei confronti di terzi\" ... 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni ... almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere... 2. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede." "Articolo 8. \"Garanzie\" ... 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un [processo equo]. (...) 6. ... ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all'interessato. ... vi sia l'effettiva possibilità per il soggetto ... di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario\"."
La Corte ha richiamato i principi europei per sottolineare le garanzie dovute ai terzi interessati da misure ablative: pur consentendo misure nei confronti di terzi, la normativa e la giurisprudenza europea impongono che i diritti di questi ultimi siano tutelati con possibilità effettiva di ricorso e motivazione/ comunicazione dei provvedimenti.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47
Rammentata come principio sovranazionale che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; usata per sostenere che i terzi cui è diretta la confisca devono avere adeguate garanzie e possibilità di tutela.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3 n. 25883/2013 Pasqui; Sez. 3 n. 39832/2022; Sez. 3 n. 47729/2018) e massime della Corte EDU
La Corte ha richiamato consolidati precedenti che affermano: la confisca per lottizzazione abusiva può essere disposta anche in assenza di condanna definitiva (es. per morte o prescrizione) se la lottizzazione è accertata; l'erede è estraneo al processo penale e non può impugnare la sentenza penale, ma va comunque riconosciuta la possibilità di rimedi in sede esecutiva per tutelare i propri diritti.
Massime di principio
- La confisca dei terreni per lottizzazione abusiva (art. 44 d.P.R. 380/2001) può essere disposta anche se il reato si è estinto per prescrizione o per la morte del reo, purché in sede giurisdizionale siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione.
- Gli eredi del reo sono, di regola, estranei al processo penale: non hanno diritto all'integrazione del contraddittorio nella fase di cognizione e non possono impugnare in Cassazione la sentenza penale; tuttavia devono poter esercitare rimedi in sede esecutiva (incidente di esecuzione) per tutelare i loro interessi patrimoniali.
- Il difetto di notifica o la morte del difensore possono costituire motivo di invalidità solo se provati concretamente e in modo specifico; è importante documentare tempestivamente ogni irregolarità procedurale (certificati, atti di notifica, sostituzioni di difensore).
- Per contrastare una richiesta di confisca per lottizzazione abusiva, la difesa deve focalizzarsi sulla prova negativa degli elementi costitutivi della lottizzazione (assenza di frazionamento destinato alla vendita/edificazione, mancanza di reti e infrastrutture per lotti distinti, assenza di cessioni), e non solo sulla successiva rimozione o sanatoria delle opere.
- In casi che coinvolgono terzi o eredi, occorre considerare anche il diritto sovranazionale (Direttiva 2014/42/UE, Carta dei diritti fondamentali, giurisprudenza CEDU/CJUE): le autorità nazionali devono garantire che i terzi abbiano una effettiva possibilità di ricorso e che i provvedimenti ablativi siano motivati e comunicati.
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